Indice:
ToggleUna donna esce dall’ufficio alle diciotto e trenta e prende la strada di sempre per tornare a casa. All’incrocio un furgone non rispetta il rosso. Muore in ospedale la notte stessa. Nei giorni successivi la famiglia riceve due comunicazioni: il datore di lavoro ha inoltrato la denuncia all’INAIL, e l’assicurazione del furgone ha aperto un sinistro. Nessuno spiega ai familiari che rapporto ci sia tra le due cose.
È la domanda da cui parte questa guida, ed è anche quella su cui si concentrano gli errori più costosi. La risposta breve è che le due tutele coesistono: l’intervento dell’INAIL non estingue il diritto al risarcimento verso chi ha causato l’incidente. La risposta lunga, che è quella che conta, riguarda il modo in cui le due si incrociano — perché non si sommano semplicemente, e chi presume il contrario resta deluso tanto quanto chi presume che l’una escluda l’altra.
Questa guida spiega quando un incidente stradale è qualificabile come infortunio in itinere, che cosa l’INAIL riconosce ai superstiti, che cosa la famiglia può chiedere al responsabile civile e alla sua assicurazione, come le due tutele interagiscono secondo la giurisprudenza di legittimità, e quali sono i passaggi e i termini da rispettare nei primi mesi.
Quando l’incidente stradale è un infortunio in itinere
La tutela dell’infortunio occorso durante il tragitto è stata inserita in modo espresso nell’art. 2 del Testo Unico INAIL (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Sono coperti il percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, quello tra due luoghi di lavoro in caso di rapporti plurimi, e quello verso il luogo abituale di consumazione dei pasti quando non esista una mensa aziendale.
Il tragitto deve essere quello normale. Le deviazioni e le interruzioni non necessarie interrompono la copertura, mentre restano coperte quelle dovute a causa di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’uso del mezzo privato è tutelato quando è necessitato: quando il trasporto pubblico manca, non è compatibile con l’orario di lavoro o comporta un disagio significativo. Per la bicicletta il criterio è diverso: l’art. 5, commi 4 e 5, della L. 221/2015 ha modificato gli artt. 2 e 210 del Testo Unico stabilendo che l’uso del velocipede debba considerarsi sempre necessitato, per i suoi riflessi ambientali — a prescindere quindi dalla disponibilità di mezzi pubblici o dalla distanza del tragitto. Restano esclusi gli infortuni conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, all’uso non terapeutico di stupefacenti e alla guida senza patente valida.
Due precisazioni ricorrono spesso nei primi colloqui con le famiglie. La prima è che la qualificazione dipende dal percorso, non dalla distanza: un incidente avvenuto a poche centinaia di metri da casa rientra nella tutela quanto uno avvenuto a metà tragitto. La seconda è che un comportamento imprudente del lavoratore non fa cadere automaticamente la copertura: l’assicurazione sociale copre il rischio ordinario della circolazione, e solo una condotta abnorme, estranea al percorso e alle sue finalità, può escluderla.
Che cosa riconosce l’INAIL ai superstiti
Accertato il nesso tra l’infortunio in itinere e il decesso, l’INAIL eroga ai superstiti una rendita disciplinata dall’art. 85 del Testo Unico. Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata in ogni caso sul massimale di retribuzione convenzionale previsto dall’art. 116, terzo comma, dello stesso Testo Unico, e non sulla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
| Beneficiario | Quota | Durata |
| Coniuge o parte dell’unione civile | 50% | Fino alla morte o a nuove nozze (in tal caso tre annualità in un’unica soluzione) |
| Ciascun figlio | 20% | Fino a 18 anni; fino a 21 se studente di scuola media o professionale; non oltre 26 se studente universitario; senza limite se inabile |
| Figli orfani di entrambi i genitori | 40% | Come sopra |
| Genitori, solo in mancanza di coniuge e figli | 20% ciascuno | Secondo i requisiti di legge |
| Fratelli e sorelle, solo in mancanza di coniuge, figli e genitori | 20% ciascuno | Se conviventi o viventi a carico |
La somma delle quote non può superare il cento per cento della retribuzione presa a base del calcolo. Accanto alla rendita l’INAIL riconosce un assegno una tantum in caso di morte, l’assegno funerario e, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007, la possibilità di ottenere su istanza un’anticipazione pari a tre mensilità calcolate sul minimale di legge.
Il punto che questa tabella rende evidente, e che merita di essere sottolineato subito, è che la rendita non è commisurata al danno effettivamente subito dalla famiglia. È una prestazione previdenziale, calcolata su parametri legali uniformi. Una famiglia che perde un professionista con reddito elevato e una che perde un lavoratore con reddito modesto ricevono, a parità di composizione del nucleo, la stessa rendita. Il risarcimento civile funziona in modo opposto, perché guarda alla perdita concreta.
Che cosa può chiedere la famiglia al responsabile civile
Se l’incidente è stato causato da un altro conducente, i familiari possono agire — oltre e indipendentemente dalla pratica INAIL — nei confronti del responsabile, del proprietario del veicolo nei casi previsti dall’art. 2054, terzo comma, del Codice Civile, e della compagnia che assicura il mezzo, ai sensi degli artt. 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005).
Le voci risarcibili si dividono in due gruppi.
I familiari agiscono anzitutto iure proprio, cioè per il danno che hanno subito personalmente. La voce principale è il danno da perdita del rapporto parentale, che compensa la lesione del legame affettivo e lo sconvolgimento della vita familiare conseguenti alla morte. La Cassazione ha indicato che questa voce va liquidata seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che tenga conto in modo indefettibile dell’età della vittima, dell’età del superstite, del grado di parentela e della convivenza, con possibilità di correttivi finali (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579; nello stesso senso le successive nn. 26300/2021 e 33005/2021). A seguito di quell’orientamento l’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha integrato le proprie tabelle con un sistema a punti nel 2022, poi rivisto nel 2024.
Accanto a questa vi è il danno patrimoniale dei superstiti: la perdita del contributo economico che la vittima destinava al nucleo familiare, la perdita delle prestazioni domestiche e di assistenza che rendeva, le spese funerarie, e ogni ulteriore pregiudizio economicamente documentabile.
I familiari possono poi agire iure hereditatis, cioè far valere i diritti che erano sorti in capo alla vittima prima di morire. Qui la giurisprudenza ha posto un limite netto: le Sezioni Unite hanno escluso che sia risarcibile in via ereditaria la perdita della vita in sé quando la morte sia immediata o segua a brevissima distanza dalle lesioni (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350). Restano risarcibili, in presenza dei rispettivi presupposti, il danno biologico terminale — quando tra le lesioni e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo — e il danno catastrofale, cioè la sofferenza della vittima che abbia avuto lucida percezione dell’imminenza della propria fine.
Nel caso da cui siamo partiti, quello di una persona deceduta in ospedale la notte stessa, la ricostruzione oraria di ciò che è accaduto tra l’impatto e il decesso non è un dettaglio: è ciò che determina se queste due voci possano essere fatte valere.
Il punto centrale: non alternativa, ma nemmeno somma
Qui si concentra l’equivoco che questa guida intende sciogliere.
Le due tutele operano su piani diversi. L’INAIL interviene sul piano dell’assicurazione sociale obbligatoria, che prescinde dalla colpa e opera per il solo fatto che l’infortunio si sia verificato in occasione o in itinere rispetto al lavoro. La responsabilità civile opera sul piano del fatto illecito e presuppone l’accertamento di una responsabilità. Sono due sistemi distinti, e il primo non consuma il secondo.
Da qui, però, non discende che le due prestazioni si sommino integralmente. Le Sezioni Unite della Cassazione, con quattro sentenze depositate lo stesso giorno, hanno fissato il criterio applicabile: per stabilire se un beneficio percepito dal danneggiato debba essere sottratto dal risarcimento non conta la coincidenza formale dei titoli, ma il collegamento funzionale tra la causa del beneficio e l’obbligazione risarcitoria (Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567).
Una di quelle quattro decisioni riguarda esattamente il nostro caso. La sentenza n. 12566/2018 stabilisce che l’importo della rendita erogata dall’INAIL per l’infortunio in itinere va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto allo stesso titolo dal terzo responsabile, restando salvo il diritto di agire nei confronti del danneggiante per l’eventuale differenza tra il danno patito e quanto indennizzato.
Le due espressioni evidenziate reggono l’intero ragionamento. La detrazione opera soltanto tra poste omogenee: ciò che l’INAIL ha indennizzato a un certo titolo si sottrae da ciò che il responsabile deve allo stesso titolo, non dal risarcimento complessivo. E ciò che eccede resta dovuto per intero.
Una seconda sentenza dello stesso gruppo completa il quadro in senso favorevole ai familiari. La n. 12564/2018 stabilisce che dal risarcimento del danno patrimoniale subito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità erogata dall’INPS, trattandosi di una forma di tutela previdenziale a fondamento solidaristico, non funzionalmente destinata a rimuovere le conseguenze dell’illecito.
Che cosa non si detrae
L’applicazione pratica di questi principi produce una conseguenza che nella maggior parte dei casi è la più rilevante sul piano economico. Il danno da perdita del rapporto parentale è un pregiudizio non patrimoniale che i familiari subiscono in proprio, e non ha alcuna omogeneità con la rendita INAIL, che ha natura patrimoniale ed è destinata a compensare la perdita del sostegno economico. Non essendovi omogeneità, non vi è detrazione.
Questo significa che, nella struttura tipica di una richiesta risarcitoria per incidente mortale in itinere, la voce di maggior peso resta interamente dovuta dal responsabile civile a prescindere da quanto l’INAIL abbia erogato. È la ragione per cui l’idea che «l’INAIL basti» produce rinunce di importo molto elevato.
Perché «danno differenziale» è spesso il termine sbagliato
Nei materiali divulgativi su questo tema il termine danno differenziale compare con grande frequenza, di solito in modo impreciso. Vale la pena distinguere, perché la confusione porta a impostare male la richiesta.
Il danno differenziale in senso proprio è la differenza tra il danno civilistico integrale e l’indennizzo INAIL, che il lavoratore o i suoi superstiti possono pretendere dal datore di lavoro. Ha ragion d’essere perché l’art. 10 del Testo Unico stabilisce, in linea di principio, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni coperti dall’assicurazione, esonero che viene meno quando il fatto costituisce reato. È lì che la nozione serve.
Quando invece il responsabile è un terzo estraneo al rapporto di lavoro — il conducente che ha causato l’incidente — nessun esonero opera. Il terzo risponde integralmente secondo le regole ordinarie della responsabilità civile, e ciò che accade non è che la famiglia possa chiedere «solo il differenziale», ma che dalle singole voci omogenee si scomputi quanto già percepito dall’ente, secondo il criterio delle Sezioni Unite del 2018.
Alla stessa distinzione corrispondono due strumenti diversi di recupero da parte dell’ente. Nei confronti del datore di lavoro l’INAIL agisce in regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del Testo Unico. Nei confronti del terzo responsabile l’INAIL è surrogata nei diritti del danneggiato secondo l’art. 1916 del Codice Civile, e nell’ambito della responsabilità civile automobilistica opera il meccanismo previsto dall’art. 142 del Codice delle Assicurazioni, che regola i rapporti tra l’impresa assicuratrice e l’ente gestore delle assicurazioni sociali.
La conseguenza pratica è concreta: parte di quanto la compagnia assicurativa è tenuta a pagare non arriva alla famiglia ma all’ente, e la richiesta risarcitoria va costruita tenendone conto voce per voce. Impostarla senza questa distinzione espone a un’obiezione facile e a una trattativa più lunga.
Chi ha diritto: due elenchi che non coincidono
Un punto che genera fraintendimenti frequenti riguarda l’identità degli aventi diritto, perché i beneficiari della rendita INAIL e i legittimati al risarcimento civile non sono gli stessi soggetti.
La rendita ai superstiti spetta, secondo l’art. 85 del Testo Unico, al coniuge o alla parte dell’unione civile e ai figli; solo in loro mancanza ai genitori e, in ulteriore subordine, a fratelli e sorelle conviventi o viventi a carico. Si tratta di un elenco chiuso, di derivazione legale.
La legittimazione al risarcimento civile è invece più ampia e non predeterminata. Vi rientrano i familiari che dimostrino l’esistenza di un legame affettivo concreto e significativo, valutato in base alla convivenza, alla frequentazione, al ruolo svolto dalla persona deceduta all’interno del nucleo. Possono quindi agire anche soggetti che la disciplina previdenziale non contempla.
Il caso più significativo è quello del convivente di fatto, che non rientra tra i beneficiari della rendita INAIL ma può far valere in sede civile il danno da perdita del rapporto parentale, purché provi la stabilità e l’effettività del legame. Situazione analoga per i fratelli e le sorelle non conviventi né a carico, e per i nipoti in presenza di un rapporto affettivo documentabile.
È una divergenza che va spiegata alle famiglie fin dal primo colloquio, perché il familiare escluso dalla rendita tende a concludere di non avere diritti, e smette di seguire la pratica proprio quando dovrebbe attivarsi.
Che cosa fare, e in quale ordine
Nelle prime settimane conta la conservazione delle prove. Il verbale dell’autorità intervenuta, le fotografie dello stato dei luoghi e dei veicoli, l’identificazione dei testimoni, l’esistenza di telecamere di esercizi commerciali, condomini o impianti comunali — queste ultime conservano le registrazioni per periodi brevi, spesso pochi giorni. Nei sinistri mortali va inoltre valutata subito la nomina di un consulente tecnico di parte, perché gli accertamenti sulla dinamica compiuti nell’immediatezza non sono ripetibili.
In parallelo va seguito il procedimento penale. Un incidente mortale integra di norma l’ipotesi di omicidio stradale prevista dall’art. 589-bis del Codice Penale. I familiari possono nominare un difensore e presentare istanza di partecipazione agli accertamenti tecnici irripetibili, ottenendo così l’accesso ad atti, consulenze e rilievi che sarebbero altrimenti difficili da acquisire e che pesano molto nella successiva trattativa civile.
La pratica INAIL va aperta comunque. Di regola vi provvede il datore di lavoro con la denuncia dell’evento, ma in caso di inerzia i superstiti possono presentare direttamente la richiesta, allegando la documentazione sanitaria che consenta di ricostruire la causa del decesso. È bene farlo anche quando la responsabilità del terzo appare evidente: le due tutele sono indipendenti e l’apertura della pratica previdenziale non pregiudica in alcun modo l’azione civile.
La richiesta risarcitoria va costruita in modo documentale. Servono lo stato di famiglia e i documenti che attestino la composizione del nucleo, la documentazione reddituale della vittima degli ultimi anni, la prova del contributo economico che destinava alla famiglia, gli elementi che dimostrino l’intensità e la concretezza del legame affettivo. Quest’ultimo aspetto è quello che le famiglie sottovalutano di più, e nella liquidazione a punti del danno parentale incide direttamente sul risultato.
Tempi e termini
I termini che intervengono in questa materia sono più di uno e non coincidono.
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni ai sensi dell’art. 2947, secondo comma, del Codice Civile. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce però che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, quest’ultima si applica anche all’azione civile. Poiché un incidente mortale integra di norma l’omicidio stradale, nella maggior parte dei casi opera il termine penale, più lungo. È un punto tecnico che va verificato caso per caso e non dato per acquisito: la regola generale a cui affidarsi resta quella di attivarsi presto.
Sul versante previdenziale, il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive nel termine di tre anni ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico, decorrente dal giorno dell’infortunio o, per i superstiti, dal momento in cui sia dimostrabile la conoscenza — o la conoscibilità oggettiva — del decesso e della sua origine professionale. A questo si affianca un termine distinto: l’art. 122 impone ai superstiti di presentare la domanda entro novanta giorni dalla morte a pena di decadenza, ma tale termine decorre dalla comunicazione che l’INAIL è tenuta a inviare loro.
Sul piano procedurale, la richiesta risarcitoria va presentata secondo le forme e i contenuti previsti dagli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, che disciplinano la proponibilità dell’azione e gli obblighi di offerta motivata della compagnia. Va segnalato che nei sinistri mortali non opera la procedura di risarcimento diretto: l’azione va rivolta all’impresa che assicura il veicolo responsabile.
Errori frequenti
Il primo, e il più diffuso, è ritenere che l’intervento dell’INAIL esaurisca la tutela. Come si è visto, la rendita è calcolata su parametri legali, non sul danno effettivo, e non copre affatto la voce economicamente più rilevante, cioè il danno da perdita del rapporto parentale.
Il secondo è l’errore opposto: attendersi che le due prestazioni si sommino integralmente. Le poste omogenee si scomputano, e una richiesta costruita senza tenerne conto viene ridimensionata in trattativa, con perdita di tempo e di credibilità.
Il terzo è accettare un’offerta prima che il quadro sia completo. Una definizione con quietanza liberatoria sottoscritta prima di aver ricostruito la dinamica, verificato l’esistenza di un danno biologico terminale, quantificato il danno patrimoniale e coordinato la posizione dell’ente previdenziale è difficilmente reversibile.
Il quarto è documentare il danno affettivo in modo generico. Nel sistema di liquidazione a punti la convivenza, la frequentazione e il ruolo della persona deceduta nel nucleo familiare non sono contorno narrativo: sono parametri, e vanno provati.
Il quinto è trascurare la posizione dei familiari esclusi dalla rendita, che spesso ritengono di non avere titolo e non si attivano.
Domande frequenti
L’INAIL interviene anche se l’incidente è avvenuto fuori dall’orario di lavoro?
Sì, purché il sinistro si sia verificato durante il normale tragitto di andata o ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Ciò che rileva è il percorso e la sua funzione, non la circostanza che l’orario di servizio fosse già terminato.
Se prendo la rendita INAIL perdo il diritto a chiedere il risarcimento all’assicurazione?
No. Le due tutele operano su piani diversi e coesistono. Le prestazioni INAIL vengono scomputate solo dalle voci di risarcimento omogenee, mentre le altre restano interamente dovute dal responsabile.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene ridotto dalla rendita INAIL?
No. È un pregiudizio non patrimoniale che i familiari subiscono personalmente e non ha omogeneità con la rendita, che ha natura patrimoniale. Nella struttura tipica di queste richieste è anche la voce di maggior peso economico.
La pensione di reversibilità dell’INPS viene detratta dal risarcimento?
No, non dal danno patrimoniale dei familiari. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12564 del 2018, qualificando la reversibilità come tutela previdenziale a fondamento solidaristico e non come beneficio funzionalmente collegato all’illecito.
Il convivente non sposato ha diritto a qualcosa?
Non alla rendita INAIL, che spetta al coniuge o alla parte dell’unione civile e ai figli e, in loro mancanza, ad altri familiari secondo l’art. 85 del Testo Unico. Può però agire in sede civile per il danno da perdita del rapporto parentale, provando la stabilità e l’effettività del legame.
Che cosa succede se il lavoratore aveva una parte di responsabilità nell’incidente?
Sul piano civile un eventuale concorso di colpa riduce proporzionalmente il risarcimento, secondo l’art. 1227 del Codice Civile. Sul piano previdenziale la copertura INAIL non viene meno per una condotta semplicemente imprudente: occorrerebbe una condotta abnorme, estranea al percorso e alle sue finalità.
Quanto tempo abbiamo per agire?
Il termine ordinario per il danno da circolazione è di due anni, ma quando il fatto costituisce reato — come di regola nell’incidente mortale — si applica il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato. Le prestazioni INAIL seguono un termine proprio. In concreto, aspettare comporta soprattutto il rischio di perdere prove.
Se il veicolo responsabile non è assicurato o non è stato identificato?
La legge prevede l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da CONSAP e operante tramite un’impresa designata, con regole e limiti specifici. La posizione va impostata correttamente fin dall’inizio, perché la procedura è diversa da quella ordinaria.
Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere?
Nel caso ordinario di incidente in itinere causato da un terzo, la responsabilità è di quest’ultimo. La posizione del datore di lavoro rileva in ipotesi particolari, per esempio quando l’organizzazione del lavoro o del trasporto abbia concorso a determinare l’evento, e va valutata separatamente.
Serve davvero un avvocato, o basta seguire la pratica con l’assicurazione?
La materia incrocia previdenza sociale, responsabilità civile, disciplina assicurativa e profili penali, e i quattro piani si condizionano a vicenda. Il rischio principale non è sbagliare un calcolo, ma definire la posizione prima che il quadro sia completo.
In sintesi
Nell’incidente mortale in itinere causato da un terzo, tutela previdenziale e responsabilità civile coesistono. L’INAIL riconosce ai superstiti prestazioni calcolate su parametri legali; il responsabile e la sua assicurazione rispondono del danno effettivo, patrimoniale e non patrimoniale. Le due non si escludono e non si sommano: le voci omogenee si scomputano, tutto il resto resta dovuto.
La conseguenza pratica più importante è che la componente economicamente maggiore di queste vicende — il danno da perdita del rapporto parentale — non è toccata dalla rendita. È anche la componente che richiede più lavoro documentale, e quella che si perde più facilmente quando la pratica viene definita in fretta.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — Testo Unico INAIL: art. 2 (infortunio in itinere, come modificato dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e dall’art. 5, comma 4, della L. 221/2015 per l’uso della bicicletta), art. 10 (esonero del datore di lavoro), art. 11 (regresso), art. 85 (rendita ai superstiti), art. 112 (prescrizione triennale del diritto alle prestazioni), art. 116 (retribuzione di riferimento), art. 122 (termine di decadenza per la domanda dei superstiti), art. 210 (come modificato dall’art. 5, comma 5, della L. 221/2015)
- L. 28 dicembre 2015, n. 221 — art. 5, commi 4 e 5 (uso della bicicletta come mezzo sempre necessitato nell’infortunio in itinere, per i suoi riflessi ambientali)
- Codice Civile: art. 1227 (concorso del fatto colposo), art. 1916 (surrogazione dell’assicuratore), art. 2054 (circolazione di veicoli), art. 2059 (danni non patrimoniali), art. 2947 (prescrizione)
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle Assicurazioni Private: artt. 142 (rivalsa degli enti gestori di assicurazioni sociali), 144, 145, 148
- Codice Penale: art. 589-bis (omicidio stradale)
Giurisprudenza
- Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566, 12567 — criterio della compensatio lucri cum damno; in particolare la n. 12566 sulla detrazione della rendita INAIL per infortunio in itinere e la n. 12564 sulla non detraibilità della pensione di reversibilità
- Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350 — non risarcibilità iure hereditatis della perdita della vita
- Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 — unitarietà del danno non patrimoniale
- Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, e successive nn. 26300/2021 e 33005/2021 — liquidazione del danno parentale con sistema a punti
Tabelle
- Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, edizione vigente
Studio Legale Scarpellini — Milano. Lo studio assiste i familiari delle vittime di incidenti stradali gravi e mortali nella ricostruzione della dinamica, nel coordinamento tra tutela previdenziale e azione risarcitoria e nella quantificazione documentale del danno. Per una prima valutazione del caso è possibile contattare lo studio.
