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ToggleLa domanda che una persona pone quando si rivolge a uno studio dopo un incidente grave è quasi sempre la stessa: quanto vale. È una domanda legittima, ed è anche quella a cui negli ultimi due anni la risposta è cambiata più di quanto sia cambiata nei venti precedenti.
Fino al 2025 il risarcimento del danno alla salute per le lesioni gravi veniva liquidato in via equitativa dal giudice, che si orientava sulle tabelle elaborate dagli osservatori di alcuni tribunali — quelle milanesi anzitutto. Dal 5 marzo 2025 esiste invece una tabella di fonte normativa, la Tabella Unica Nazionale, attesa per quasi vent’anni. E nell’aprile del 2026 la Corte di Cassazione ne ha esteso l’applicazione ben oltre i confini che il legislatore aveva tracciato.
Chi cerca oggi in rete un articolo su «quanto vale il risarcimento per una frattura scomposta» trova, nella grande maggioranza dei casi, testi scritti prima di questo passaggio. Non sono sbagliati nei principi generali: sono superati nel meccanismo di calcolo, che è esattamente ciò che interessa a chi legge.
Questa guida spiega come funziona oggi il calcolo, che cosa la tabella comprende e che cosa invece resta fuori — perché è lì che si concentra la differenza tra una richiesta ben costruita e una che lascia sul tavolo le voci più rilevanti — e che cosa determina in concreto il punteggio nelle lesioni che più frequentemente derivano da un sinistro stradale.
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Che cosa è cambiato: dalla liquidazione equitativa alla Tabella Unica Nazionale
Il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) distingue due regimi. Le lesioni di lieve entità, dall’uno al nove per cento di invalidità permanente, sono disciplinate dall’art. 139. Quelle di non lieve entità, dal dieci al cento per cento — le cosiddette macropermanenti, che è la categoria in cui rientrano tutte le lesioni di cui si occupa questa guida — sono disciplinate dall’art. 138.
L’art. 138 prevedeva fin dal 2005 una tabella unica nazionale del valore da attribuire a ogni punto di invalidità. Quella tabella non è mai stata emanata, e per quasi vent’anni la norma è rimasta lettera morta. I tribunali hanno colmato il vuoto con la liquidazione equitativa, adottando i valori elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, divenuti di fatto lo standard nazionale.
Il quadro è cambiato con il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, che ha finalmente approvato la Tabella Unica Nazionale. Il regolamento ne limitava però l’applicazione, all’art. 5, ai soli sinistri della circolazione stradale e dei natanti e alla responsabilità sanitaria — quest’ultima per il richiamo contenuto nell’art. 7, comma 4, della legge 24/2017 — e ai soli fatti successivi alla sua entrata in vigore.
La sentenza che ha esteso l’ambito
Il Tribunale di Milano, chiamato a liquidare il danno per un sinistro del 2021 e constatando che l’applicazione della nuova tabella o di quelle milanesi conduceva a risultati sensibilmente diversi, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis del Codice di Procedura Civile.
La risposta è arrivata con Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630, ed è di portata sistematica. La Corte ha escluso che il d.P.R. 12/2025 abbia efficacia retroattiva in senso proprio, ma ha affermato che la Tabella Unica Nazionale trova applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del potere di liquidazione equitativa del giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del Codice Civile. Ne discende che essa costituisce il riferimento privilegiato anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e anche al di fuori dell’ambito materiale delimitato dal regolamento. Il giudice può discostarsene, ma deve motivarlo puntualmente.
La conseguenza pratica è netta: per le macrolesioni, la Tabella Unica Nazionale è oggi il riferimento ordinario, e le tabelle milanesi hanno perso il ruolo di standard che avevano rivestito per oltre un decennio. Chiunque stia trattando oggi una posizione risarcitoria per lesioni gravi — anche relativa a un incidente di alcuni anni fa — deve verificare su quale criterio la compagnia stia costruendo la propria offerta.
Come si costruisce il calcolo
La Tabella Unica Nazionale adotta il sistema del punto variabile. Il valore economico attribuito a ciascun punto di invalidità non è fisso: cresce al crescere del grado di invalidità accertato e decresce al crescere dell’età del danneggiato, quest’ultima secondo coefficienti costruiti sulle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT.
La logica è intuitiva una volta esplicitata. Un’invalidità del quaranta per cento non vale il doppio di una del venti, ma sensibilmente di più, perché la compromissione cresce in modo più che proporzionale. E la stessa menomazione riconosciuta a un ventenne comporta un risarcimento maggiore che a un settantenne, perché la durata prevedibile della convivenza con quella condizione è diversa.
Il valore base del punto è aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per questa ragione in questa guida non vengono riportati importi: sarebbero superati alla prima revisione, e un calcolo attendibile richiede comunque i coefficienti vigenti al momento della liquidazione.
La componente morale. Il regolamento incorpora nel calcolo la sofferenza soggettiva, prevedendo un incremento del danno biologico che si colloca in una fascia compresa tra il trenta e il sessanta per cento, proporzionale al grado di invalidità accertato. È un punto importante da chiarire ai propri assistiti, perché smentisce l’idea diffusa che il danno morale sia una voce da chiedere a parte: è già dentro il conteggio, secondo una percentuale predeterminata.
La personalizzazione. L’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni consente al giudice di aumentare l’ammontare fino al trenta per cento quando la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, purché documentati e obiettivamente accertati. Le due parole che contano sono documentati e obiettivamente accertati: non basta allegare che la vita della persona sia peggiorata, occorre provare in che cosa sia peggiorata e in che modo la menomazione lo abbia determinato. Va inoltre segnalato che, secondo la lettura prevalente del regolamento, la possibilità di aumento resta correlata alla sola componente biologica e non a quella morale — un profilo tecnico che ha suscitato critiche in dottrina e che va verificato nel caso concreto.
L’esaustività. L’art. 138, comma 4, stabilisce che l’ammontare complessivo così determinato è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche. È la disposizione che chiude definitivamente la stagione delle voci moltiplicate.
Una correzione necessaria: il «danno esistenziale» non è una voce a sé
Molti testi divulgativi elencano ancora, tra le voci risarcibili, il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale come poste distinte e cumulabili. È un’impostazione superata da quasi vent’anni.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze dell’11 novembre 2008, nn. 26972-26975 — le cosiddette sentenze di San Martino — hanno affermato l’unitarietà del danno non patrimoniale, escludendo che le sue componenti costituiscano voci autonome sommabili tra loro. Il danno non patrimoniale è uno; al suo interno si distinguono la compromissione dell’integrità psicofisica e la sofferenza interiore, che vanno entrambe considerate ma non duplicate.
Chi presenta una richiesta costruita per voci cumulate ottiene l’effetto opposto a quello desiderato: la controparte ha buon gioco a eccepire la duplicazione, e la trattativa si allunga.
Che cosa la tabella non contiene
È la parte di questa guida che merita più attenzione, perché è dove si perde più valore quando la posizione viene costruita male.
La Tabella Unica Nazionale liquida il danno non patrimoniale: la lesione della salute e la sofferenza che ne consegue. Non liquida il danno patrimoniale, che va provato e quantificato separatamente e che nelle lesioni gravi rappresenta spesso una parte molto rilevante del totale.
Il danno da riduzione della capacità lavorativa. Qui va fatta una distinzione che i testi divulgativi quasi sempre omettono, e che invece decide l’esito. La riduzione della capacità lavorativa generica — l’attitudine generale al lavoro — non costituisce una voce autonoma: è già ricompresa nel danno biologico. Costituisce invece danno patrimoniale risarcibile a parte la riduzione della capacità lavorativa specifica, quando la menomazione impedisce o limita l’esercizio dell’attività effettivamente svolta e ne deriva una perdita di reddito concreta. La differenza è enorme sul piano pratico: nel secondo caso occorre dimostrare l’attività svolta, il reddito percepito, il modo in cui la menomazione incide su quella specifica attività e la perdita conseguente, documenti alla mano.
Le spese future. Protesi e loro sostituzione periodica, ausili, adattamento dell’abitazione e del veicolo, fisioterapia continuativa, assistenza personale: sono costi che si proiettano per l’intera vita residua e che vanno capitalizzati con coefficienti appropriati. Nelle amputazioni la sola voce protesica, considerata la necessità di rinnovo a intervalli regolari, raggiunge importi che superano di frequente quelli attesi da chi ragiona sulla sola tabella.
Le spese già sostenute. Interventi, ricoveri, visite, farmaci, trasporti, dispositivi: vanno documentate integralmente. È la voce apparentemente più semplice ed è quella su cui le famiglie perdono di più, perché la documentazione viene raccolta in modo frammentario nei mesi in cui l’attenzione è tutta sulle cure.
Che cosa determina il punteggio nelle singole lesioni
Una precisazione preliminare, che serve a evitare aspettative sbagliate. Le percentuali di invalidità permanente non si ricavano da un elenco che associa un numero a una diagnosi. Si ricavano dall’applicazione, da parte del medico legale, di barème di riferimento — le guide orientative in uso nella medicina legale italiana — al quadro funzionale residuo della singola persona. Due amputazioni allo stesso livello possono comportare valutazioni diverse a seconda dell’esito, della protesizzabilità e della funzione residua. Per questa ragione qui non vengono indicate percentuali: quello che segue è ciò che, nella valutazione, sposta il punteggio.
Amputazioni. Determinano il valore anzitutto il livello dell’amputazione — quanto più è prossimale, tanto maggiore la compromissione funzionale e tanto minore l’efficacia della protesizzazione — e la conservazione o meno delle articolazioni, in particolare del ginocchio e del gomito. Rileva poi se sia interessato l’arto dominante, e la qualità del moncone: un moncone doloroso, con neuroma o intolleranza all’invaso, può rendere la protesi inutilizzabile per periodi prolungati, e questa è una circostanza che va documentata perché incide sia sulla valutazione sia sulla quantificazione delle spese future.
Frattura scomposta di tibia e perone. Ciò che conta non è la frattura, che consolida, ma l’esito. Vanno accertati la presenza di consolidazione viziosa o di ritardo di consolidazione, l’eventuale accorciamento dell’arto, l’articolarità residua di ginocchio e caviglia, l’insorgenza di artrosi post-traumatica, la persistenza del mezzo di sintesi e la sua eventuale sintomatologia, la resistenza alla stazione eretta prolungata e alla marcia. Un elemento spesso trascurato è la sindrome compartimentale, quando si sia verificata, per le sequele funzionali che lascia.
Frattura scomposta del femore. Rilevano la sede — le fratture del collo femorale hanno prognosi funzionale diversa da quelle diafisarie — l’eventuale necrosi della testa femorale, la dismetria residua, la limitazione articolare dell’anca e del ginocchio, l’eventuale necessità di protesizzazione e, nei soggetti più giovani, la prevedibile necessità di revisione dell’impianto nel corso della vita.
Frattura scomposta dell’omero. L’elemento decisivo è quasi sempre l’articolarità residua della spalla, in particolare in abduzione ed elevazione, insieme alla forza residua e alla capacità di sostenere carichi. Va accertata con attenzione l’eventuale lesione del nervo radiale, che decorre a stretto contatto con la diafisi omerale ed è una complicanza tutt’altro che rara in questo tipo di frattura: ne consegue un deficit di estensione del polso e delle dita con caratteristiche proprie, che va valutato in modo autonomo rispetto alla componente ossea.
Fratture del bacino. Sono le lesioni che con maggiore frequenza vengono sottovalutate rispetto alla loro reale portata funzionale. Rilevano la stabilità dell’anello pelvico, l’eventuale interessamento acetabolare con conseguente artrosi post-traumatica dell’anca, le sequele urologiche e sessuologiche — che vanno indagate e che le persone tendono a non riferire spontaneamente — e le lesioni del plesso lombosacrale, che possono determinare deficit sensitivi e motori agli arti inferiori.
Fratture vertebrali e lesioni midollari. Va distinta la frattura vertebrale senza interessamento neurologico, valutata sulla base del cuneizzamento, della deformità residua, della limitazione funzionale del rachide e del dolore documentato, dalla lesione midollare, che comporta una compromissione di livello completamente diverso e nella quale rilevano il livello neurologico, la completezza o incompletezza della lesione secondo le classificazioni in uso, e le conseguenze sulle funzioni vescicale, intestinale e sessuale. In posizione intermedia si collocano le radicolopatie post-traumatiche, con deficit limitati a specifici territori di innervazione.
La componente che le perizie standard non rilevano
C’è un elemento che attraversa tutte le lesioni appena descritte e che nella valutazione medico-legale ordinaria viene rilevato di rado: la componente neuropatica.
Il dolore neuropatico è definito, secondo la posizione condivisa in ambito scientifico, come il dolore che insorge come conseguenza diretta di una lesione o di una malattia che interessa il sistema somatosensoriale. Non è quindi una descrizione dell’intensità della sofferenza: è un’indicazione della sua origine. È dolore che nasce dal danno al sistema che trasporta il segnale, non dal danno al tessuto.
Nelle lesioni di cui si occupa questa guida le occasioni sono numerose e ricorrenti. Nelle amputazioni, il neuroma del moncone e il dolore dell’arto fantasma. Nelle fratture omerali, la sofferenza del nervo radiale. Nelle fratture di gamba, quella del nervo peroneo comune. Nelle fratture di bacino, le lesioni del plesso lombosacrale. Nei traumi vertebrali, le radicolopatie persistenti. In tutti questi casi la persona riferisce un quadro caratteristico: bruciore, scariche improvvise, dolore evocato da stimoli che non dovrebbero provocarne — il contatto del lenzuolo, dell’invaso protesico, dei vestiti — alterata percezione del caldo e del freddo, aree di ridotta sensibilità.
Il punto tecnico che rende questa componente difficile da far riconoscere è che gli accertamenti eseguiti di routine non sono idonei a escluderla. L’elettromiografia e l’elettroneurografia studiano la conduzione delle fibre mielinizzate di grosso calibro: quando sono positive forniscono una conferma preziosa, ma la loro negatività non esclude una sofferenza delle fibre di piccolo calibro, quelle che trasportano il segnale termico e nocicettivo. La risonanza e la TAC, a loro volta, documentano l’anatomia e non lo stato funzionale delle vie sensitive. Un’elettromiografia normale in presenza di bruciore e allodinia è un risultato compatibile con una neuropatia, non una smentita.
Esiste peraltro uno strumento che consente di dare struttura alla valutazione: il sistema di gradazione elaborato in ambito internazionale distingue un dolore neuropatico possibile, probabile o certo, sulla base della plausibilità neuroanatomica della distribuzione, della presenza di segni sensitivi rilevati all’esame obiettivo e dell’eventuale conferma strumentale (Finnerup NB et al., Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice, Pain 2016;157:1599-1606). Una perizia che collochi il caso in un livello motivato offre una base assai più solida di un’annotazione sul dolore riferito.
Va detto con chiarezza che il danno neuropatico non costituisce, nell’ordinamento italiano, una voce risarcitoria autonoma: non esiste una casella da compilare né una percentuale da sommare. La sua rilevanza è diversa e non minore. Una componente neuropatica accertata incide sulla determinazione del grado di invalidità permanente, perché la compromissione funzionale è maggiore di quella che deriverebbe dal solo esito osseo, e incide sulla dimostrazione di quegli aspetti dinamico-relazionali documentati che l’art. 138 richiede per la personalizzazione. Non accertarla significa liquidare una menomazione diversa da quella effettivamente riportata.
Errori frequenti
Il primo è ragionare sulla percentuale come se fosse l’unico dato rilevante. La percentuale determina il danno non patrimoniale; il danno patrimoniale, le spese future e la personalizzazione seguono percorsi propri e richiedono documentazione propria.
Il secondo è affidarsi a un calcolo automatico trovato in rete. Anche prescindendo dal fatto che molti di quei calcolatori applicano ancora criteri superati, il risultato di una tabella non è una previsione: è il punto di partenza di una valutazione che dipende dalla perizia.
Il terzo è non nominare un consulente tecnico di parte. Nelle lesioni gravi la valutazione dell’invalidità permanente è il fattore che più incide sul risultato, e affidarla esclusivamente al medico legale della compagnia significa rinunciare al contraddittorio proprio nel momento in cui si decide tutto.
Il quarto è definire prima della stabilizzazione dei postumi. Una quietanza liberatoria sottoscritta quando il quadro clinico è ancora in evoluzione — e nelle lesioni gravi la stabilizzazione richiede spesso più di un anno — è difficilmente reversibile.
Il quinto è non riferire i sintomi sensitivi. Molte persone non li menzionano perché li ritengono secondari rispetto al problema ortopedico, o perché temono di non essere credute. Se non compaiono nei referti fin dall’inizio, farli riconoscere in seguito diventa molto più difficile.
Domande frequenti
Quale tabella si applica oggi al mio caso?
Per le lesioni dal dieci al cento per cento di invalidità permanente il riferimento è la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. 12/2025. La Cassazione, con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, ne ha affermato l’applicazione anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, quale parametro privilegiato della liquidazione equitativa.
Le tabelle milanesi non valgono più?
Hanno perso il ruolo di riferimento ordinario per le macrolesioni. Restano rilevanti per altri profili, in primo luogo per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che segue criteri propri.
Il danno morale va chiesto a parte?
No. Nel meccanismo della Tabella Unica Nazionale la componente di sofferenza è incorporata nel calcolo attraverso un incremento del danno biologico, in una fascia compresa tra il trenta e il sessanta per cento e proporzionale al grado di invalidità.
Che cos’è la personalizzazione e quando si ottiene?
È l’aumento fino al trenta per cento previsto dall’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, quando la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati. Non si ottiene allegando genericamente un peggioramento della qualità della vita: occorre provare quali attività concrete siano precluse e perché.
Il risarcimento comprende la protesi e le sue sostituzioni?
Sì, ma come danno patrimoniale, quindi separatamente dalla tabella e sulla base di una quantificazione documentata. Trattandosi di spese destinate a ripetersi per l’intera vita residua, vanno capitalizzate con coefficienti appropriati.
Se non posso più svolgere il mio lavoro, quanto incide?
Va distinta la capacità lavorativa generica, già ricompresa nel danno biologico, dalla capacità lavorativa specifica. Solo la seconda, quando comporti una perdita di reddito effettiva e dimostrata, dà luogo a un danno patrimoniale autonomo.
Quanto tempo passa prima di poter quantificare il danno?
Occorre attendere la stabilizzazione dei postumi, che nelle lesioni gravi richiede spesso più di dodici mesi e a volte molto di più, specialmente in presenza di interventi successivi. Questo non impedisce di attivarsi subito: la richiesta va inoltrata e le prove vanno raccolte fin dall’inizio.
Continuo ad avere bruciore e formicolii ma l’elettromiografia è negativa. Significa che non ho nulla?
No. L’elettromiografia studia le fibre nervose di grosso calibro e la sua negatività non esclude una sofferenza delle fibre di piccolo calibro. Sintomi di quel tipo meritano un approfondimento neurologico o algologico mirato, e vanno documentati nei referti.
Posso accettare l’offerta dell’assicurazione e chiedere il resto dopo?
Dipende dal contenuto dell’atto sottoscritto. Una quietanza liberatoria a saldo estingue di norma ogni ulteriore pretesa. È il momento in cui è più opportuno far verificare il testo prima della firma.
Serve un avvocato o basta il medico legale?
Sono due funzioni distinte e complementari. La valutazione medico-legale determina il grado di invalidità; l’impostazione giuridica determina quali voci vengono chieste, come vengono provate e su quale criterio liquidativo si costruisce la richiesta. Nelle lesioni gravi entrambe incidono sul risultato.
In sintesi
Il calcolo del risarcimento per le lesioni gravi da incidente stradale è cambiato in modo sostanziale tra il 2025 e il 2026. La Tabella Unica Nazionale è oggi il riferimento per le macropermanenti, anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore, e incorpora nel proprio meccanismo la componente di sofferenza.
Resta però fuori dalla tabella tutto ciò che riguarda il patrimonio: la perdita di reddito effettiva, le protesi e le loro sostituzioni, l’assistenza, l’adattamento degli ambienti. E resta affidata alla qualità dell’accertamento medico-legale la determinazione del grado di invalidità, che è il fattore che più di ogni altro incide sul risultato.
È per questo che la domanda «quanto vale» non ha una risposta tabellare. Ha una risposta che dipende da quanto accuratamente viene accertata e documentata la menomazione effettivamente riportata — inclusa quella parte che gli accertamenti di routine non intercettano.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private: art. 138 (danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, con la personalizzazione fino al 30% al comma 3 e la clausola di esaustività al comma 4), art. 139 (lesioni di lieve entità)
- D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 — Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni punto di invalidità tra dieci e cento punti (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2025; in vigore dal 5 marzo 2025)
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4 — richiamo agli artt. 138 e 139 Cod. Ass. per la responsabilità sanitaria
- Codice Civile: artt. 1226 e 2056 (valutazione equitativa del danno), art. 2059 (danni non patrimoniali)
- Codice di Procedura Civile: art. 363-bis (rinvio pregiudiziale)
Giurisprudenza
- Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 — la Tabella Unica Nazionale quale parametro privilegiato della liquidazione equitativa, applicabile in via indiretta anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025
- Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 — unitarietà del danno non patrimoniale
Letteratura clinica
- Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. Pain 2016;157(8):1599-1606
Studio Legale Scarpellini — Milano. Lo studio assiste le vittime di incidenti stradali gravi nella ricostruzione della dinamica, nel coordinamento della consulenza medico-legale e nella documentazione delle componenti della menomazione, inclusa quella neuropatica, ai fini della valutazione del danno.
