Studio Legale Scarpellini

Incidenti stradali con lesioni gravi o esito mortale

Prima di rispondere all'offerta dell'assicurazione, il danno va misurato da chi non la rappresenta.

Incidenti stradali con lesioni gravi
o esito mortale

Prima di rispondere all'offerta dell'assicurazione, il danno va misurato da chi non la rappresenta.

Cosa è importante sapere

Dopo un incidente con lesioni gravi la pratica prende una strada obbligata: la compagnia apre il fascicolo, convoca il danneggiato davanti a un medico di propria fiducia e costruisce l’offerta su quella relazione. Il documento che stabilisce quanto vale il danno nasce quindi dalla parte che dovrà pagarlo.

Il danno biologico permanente si misura in punti percentuali di invalidità, e la distanza tra due valutazioni anche di pochi punti si riflette per intero sulla somma liquidata. La parte che le relazioni standard registrano meno spesso è quella che gli esami non mostrano: il dolore che persiste dopo la guarigione dei tessuti, l’alterazione della sensibilità, la limitazione nei gesti che prima erano automatici.

Il nostro lavoro comincia da lì. Ricostruiamo la dinamica del sinistro, poi facciamo esaminare il danneggiato da un medico legale di parte, e portiamo in trattativa una valutazione documentata che la compagnia deve discutere invece di limitarsi a proporre la propria.

Quando la trattativa stragiudiziale regge, la definizione arriva senza processo; quando non regge, il fascicolo è già costruito per il giudizio.

Avv. Roberta Scarpellini

Specializzata nella negoziazione stragiudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime con lesioni gravi e gravissime o danni neuropatici.

Presidente Associazione NEVRA 
per il riconoscimento medico-legale del danno neuropatico

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Il danno neuropatico

Il danno neuropatico, conseguente a un incidente stradale, è una componente di danno non ancora considerata a livello medico-legale, ma è una lesione permanente e molto invalidante. 

Per questo, ho scelto di difendere i diritti di chi ne soffre. Insieme a un team di professionisti specializzati, ho messo a punto una strategia mirata per questo particolare tipo di danno e mi occupo personalmente di ogni dettaglio della pratica, al fine di garantire ai miei assistiti tutto il riconoscimento e il massimo risarcimento di cui hanno diritto.

Affrontare l’iter risarcitorio dopo un grave sinistro richiede un metodo rigoroso e strutturato per tutelare ogni diritto leso. La seguente tabella illustra i passaggi fondamentali e le specificità cliniche che analizziamo per costruire una solida pratica di risarcimento. Questo approccio garantisce che nessun aspetto medico o patrimoniale venga trascurato, opponendosi alle frequenti sottostime delle compagnie assicurative.

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Anna F.
Anna F.Commerciante
"Ho perso mio figlio di 7 anni in uno scontro frontale con un camion che ha invaso la mia corsia di marcia."
Ringrazio moltissimo l’avv. Scarpellini che mi è stata anzitutto vicina come persona e che grazie alla sua maestria professionale e delicatezza che ha dimostrato nel gestire il mio caso ci ha permesso di ottenere giustizia.

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Paolo P.
Paolo P.Imprenditore
"Dopo 5 anni avevo ormai perso speranza di ottenere il risarcimento del mio incidente."
Non posso che raccomandare l’avvocato Scarpellini per la sua professionalità. Nel difficile compito di ottenere il giusto risarcimento nei sinistri stradali lei è una vera specialista.

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Lina G.
Lina G.Pensionata
"Infarto da shock dopo incidente."
Mi sono rivolta all’avv. Scarpellini su consiglio di un amico e dopo aver ricevuto una proposta dalla assicurazione che non ritenevo adeguata.
Florindo C.
Florindo C.Pensionato
"Travolto in auto da un autoarticolato riportavo lesioni gravi e danni materiali."
L’avv. Scarpellini, persona molto disponibile, preparata e strategica mi ha rappresentato al meglio facendomi ottenere ottimi risultati in termini risarcitori.

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Maria G.
Maria G.Pensionato
"Caduta a causa di dissesto del manto stradale."
Ringrazio l’avv. Scarpellini per avermi difesa in una vicenda che ritenevo ormai persa.

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Carolina A.
Carolina A.Impiegata
"Ho avuto un incidente in macchina in tangenziale."
L’avv. Scarpellini mi ha consigliato anzitutto di eseguire una perizia medico legale per valutare quelli che erano obiettivamente i danni da me subiti che si sono confermati essere il 310% di quanto valutato dalla assicurazione.

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Valentina M.
Valentina M.Impiegata commerciale
"Travolta da un’auto con mia figlia di 4 mesi a bordo."
L’avv. Scarpellini mi ha relazionata su ogni aspetto e perplessità rappresentandomi efficacemente e in tempi celeri nella vicenda che si è conclusa stragiudizialmente e con un rimborso assicurativo altamente soddisfacente. Consigliatissima!

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Giovanna A.
Giovanna A.Casalinga
"Lesioni fisiche a causa di un tamponamento."
Mi ha sorpreso la sicurezza e la puntualità con cui ha gestito la mia posizione senza trascurare dettagli che ritenevo ininfluenti per il sinistro subito. Mi ritengo pienamente soddisfatta

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Giovanni D.
Giovanni D.Operaio
"Investito da un’auto sulle strisce pedonali."
L’avvocato è stata velocissima e in 40 giorni è riuscita ad ottenere un inaspettato e tanto gradito risarcimento.

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Federica M.
Federica M.Imprenditrice
"Io e mia figlia di 7 anni siamo rimaste coinvolte un tamponamento stradale."
Riconosco all’avv. Scarpellini l’abilità con cui ha saputo evidenziare i danni da mancato guadagno da me subiti e i danni da shock riportati da mia figlia ottenendo in corso di causa un accordo risarcitorio stragiudiziale soddisfacente tanto da evitare il prosieguo della causa.

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Carolina A.
Carolina A.Impiegata
"Recandomi a lavoro scivolavo su un marciapiede ghiacciato fratturandomi il femore."
L’azione giudiziale promossa si è conclusa con la Condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni a mio favore. Un risarcimento importante che se avessi dato retta ai precedenti legali interpellati mai avrei ottenuto. Ringrazio l’avv. Scarpellini per avermi rappresentata in un caso così complesso.

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Cosa fa un avvocato quando le lesioni sono gravi

Nei sinistri lievi la pratica è quasi sempre lineare: constatazione amichevole, visita medico-legale, offerta, chiusura. Nelle lesioni gravi non funziona così, perché entrano in gioco tre questioni che nel tamponamento con dieci giorni di prognosi non esistono.

La prima è la responsabilità. Se il verbale dell’autorità intervenuta non ricostruisce la dinamica in modo esaustivo, o se la compagnia contesta un concorso di colpa, la percentuale attribuita al danneggiato riduce in proporzione ogni voce risarcitoria. Lo prevede l’art. 1227 del Codice Civile. E l’art. 2054 comma 2 stabilisce che nello scontro tra veicoli, fino a prova contraria, si presume che ciascun conducente abbia concorso ugualmente. Smontare quella presunzione richiede materiale: verbali, rilievi, filmati di telecamere stradali o dash cam, testimoni identificati prima che diventino irreperibili.

La seconda è la misura del danno. Sopra i nove punti di invalidità permanente si applica l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, e la valutazione si fa pesante: entrano il danno biologico permanente, la personalizzazione per le conseguenze che il caso presenta al di là della tabella, il danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno, le spese di cura future. Ognuna di queste voci va documentata separatamente, e nessuna compare da sola nella relazione del medico fiduciario della compagnia.

La terza è il tempo. L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni scandisce i termini entro cui la compagnia deve formulare un’offerta motivata o comunicare i motivi del diniego, ma quei termini decorrono da una richiesta completa: se la documentazione è parziale, l’orologio non parte. Nella nostra esperienza è il punto in cui si perdono più mesi, e quasi sempre per documenti che sarebbero stati reperibili nelle prime settimane.

Su queste tre questioni si concentra il lavoro dello studio, dalla prima richiesta fino alla quietanza. Se la trattativa non porta a una somma congrua, la pratica prosegue in sede giudiziale con il materiale probatorio già raccolto.

Entro quando si deve agire

Il termine per chiedere il risarcimento non è uno solo: dipende da come la legge qualifica il fatto che ha causato il danno. È la distinzione dell’art. 2947 del Codice Civile, e nei sinistri gravi è quasi sempre la terza ipotesi ad applicarsi.

Tipo di fattoTermineNormaDecorre da
Danno prodotto dalla circolazione di veicoli2 anniart. 2947 co. 2 c.c.Il giorno del sinistro
Fatto illecito non riconducibile alla circolazione, per esempio la caduta per insidia stradale5 anniart. 2947 co. 1 c.c.Il giorno del fatto
Sinistro che integra un reato per cui la legge prevede una prescrizione più lunga: lesioni stradali gravi o gravissime, omicidio stradaleIl termine di prescrizione stabilito per quel reatoart. 2947 co. 3 c.c.; artt. 589-bis e 590-bis c.p.Il giorno del fatto
Reato estinto per causa diversa dalla prescrizione, oppure sentenza penale irrevocabileTorna il termine ordinario, di due o cinque anniart. 2947 co. 3, secondo periodo, c.c.La data di estinzione o dell’irrevocabilità

Quale termine si applichi dipende dalla qualificazione penale del fatto, che nei primi mesi può non essere ancora definita. È la ragione per cui i tempi si verificano sul caso concreto invece di presumerli.

Perché la sede del foro conta, nei sinistri gravi

La competenza territoriale nelle cause di risarcimento si radica, di regola, nel luogo in cui il sinistro si è verificato o in quello di residenza del convenuto. Per l’azione diretta contro l’assicuratore, però, il Codice delle Assicurazioni consente al danneggiato di agire anche nel luogo della propria residenza o sede. Non è un dettaglio processuale: significa che una vittima residente a Milano può trovarsi a discutere la propria causa davanti a un tribunale scelto in base a criteri che è bene conoscere prima, non dopo.

Conta anche un secondo elemento, meno formale. In materia di liquidazione del danno alla persona i valori di riferimento nazionali sono quelli elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che dal 2022 ha integrato le tabelle con il sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale, con successiva revisione. Le tabelle si applicano ben oltre il distretto milanese, ma la prassi applicativa locale, gli orientamenti delle sezioni e i medici legali che operano abitualmente davanti a quei giudici restano un patrimonio di informazioni che si accumula lavorando in quel foro.

Lo studio ha sede in via Vincenzo Monti, a due passi da Cadorna, e segue pratiche su tutto il territorio nazionale.

Quale procedura si applica

Dopo un incidente non tutti presentano la richiesta allo stesso destinatario. Il risarcimento diretto, quello per cui ci si rivolge alla propria compagnia, ha presupposti stretti, e nei sinistri con lesioni serie non è la strada praticabile.

 Risarcimento direttoAzione verso l’assicuratore del responsabile
Quando si applicaCollisione tra due veicoli identificati e assicurati, senza altri veicoli responsabiliLesioni non di lieve entità, sinistri con più di due veicoli, veicolo non identificato o non assicurato
Danni copertiDanni al veicolo e alle cose trasportate; danno alla persona del conducente non responsabile solo se contenuto nel limite dell’art. 139, cioè entro nove punti di invalidità permanenteOgni voce di danno, comprese le macro-lesioni e i sinistri con esito mortale
A chi si presenta la richiestaAlla propria compagniaAlla compagnia del responsabile
Normaart. 149 D.lgs. 209/2005; D.P.R. 254/2006artt. 144, 145 e 148 D.lgs. 209/2005
Termine per l’offerta motivata o per il diniego90 giorni per il danno alla persona; 60 per i soli danni a cose, ridotti a 30 se il modulo di constatazione è sottoscritto da entrambi i conducentiGli stessi termini dell’art. 148

I termini decorrono dalla ricezione della documentazione completa, che per il danno alla persona comprende il certificato di guarigione. Se la richiesta è incompleta la compagnia ha trenta giorni per chiedere le integrazioni, e da quel momento il conteggio riparte: è il punto in cui, nella nostra esperienza, si perdono più settimane.

Se sei rimasto coinvolto in un incidente stradale occorre presentare una richiesta di risarcimento danni all’assicurazione. Ma, tale semplice istanza potrebbe non rivelarsi sufficiente. Infatti, una volta aperto il fascicolo, l’assicurazione istruirà la tua pratica sottoponendoti a vista medico legale, al termine della quale il medico (fiduciario della Compagnia) provvederà alla redazione di una relazione, la quale potrebbe non ricomprendere tutti i danni da te sofferti a seguito del sinistro de quo. 

L’assistenza di un avvocato serve proprio a questo scopo, verificare che l’assicurazione corrisponda al danneggiato una somma equa, ricomprendente quindi tutti i danni dallo stesso patiti in conseguenza dell’incidente.

Se sei stato vittima di un incidente stradale e hai subito lesioni fisiche dovrai, prima di tutto, recarti al pronto soccorso, cosicché le stesse possano essere accertate attraverso esami clinici strumentali. Successivamente, occorre inoltrare la denuncia di sinistro, unitamente ai referti medici, all’assicurazione che provvederà ad aprire la pratica e ad invitarti a visita medico legale presso un suo medico fiduciario. 

La determinazione dei postumi verrà, quindi, indicata all’interno di questa relazione, che in caso di minor valutazione può essere da te contestata.

Pertanto, qualora non ritenessi idonea la quantificazione proposta dalla Compagnia di assicurazione, potrai sottoporti a visita medico legale presso un medico fiduciario indicato dallo Studio Scarpellini. Lo Studio Legale provvederà, così, ad avanzare all’assicurazione una richiesta di risarcimento comprensiva anche dei danni non considerati.

La relazione medico legale di parte è a carico del danneggiato, il quale potrà domandarne il rimborso in sede di richiesta di risarcimento danni. 

Qualora, in sede di accertamento dovesse risultare una corresponsabilità in capo alla vittima, il rimborso della fattura relativa all’onorario del medico legale verrà rimborsata parzialmente, tenendo conto della percentuale di corresponsabilità del soggetto risarcito. 

In sostanza, se l’onorario è di € 1.000,00 e la corresponsabilità della vittima è pari al 30%, il rimborso effettivo sarà di € 700,00.

Le compagnie di assicurazione tendono sempre a ridurre al minimo le liquidazioni dei danni derivanti da incidenti stradali ed è per tale motivo che si consiglia di affidare la propria posizione ad un avvocato esperto in responsabilità civile. 

In caso di incidente grave i danni non patrimoniali richiedibili sono diversi e vanno valutati tenendo in considerazione non solo dello stato precedente della vittima, ma anche del suo futuro, anche lavorativo, e delle preclusioni che la stessa tenderà a vivere a causa delle menomazioni riportate nel sinistro.

Pertanto, se vuoi vedere riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, che per legge ti spettano, affidati allo Studio Legale Scarpellini.

Se hai avuto un incidente stradale e uno dei tuoi figli risulta coinvolto, non preoccuparti, la legge prevede un risarcimento anche per le lesioni subite dai minori. 

Anche in questo caso, soprattutto se le lesioni sono gravi, occorre affidarsi ad uno studio legale specializzato in materia di risarcimento danni, in quanto solo attraverso un’esperienza pluriennale e una conoscenza approfondita della materia, oltre che al costante aggiornamento giurisprudenziale, si possono ottenere i giusti ed equi riconoscimenti.

Il danno esistenziale rientra fra i danni non patrimoniali ed è richiedibile nel caso in cui un soggetto vittima di incidente stradale abbia subito un peggioramento della qualità della vita, più precisamente, uno sconvolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali.

Non tutte le lesioni lasciano cicatrici evidenti, si pensi all’alterazione del rapporto con il coniuge, all’incapacità di rapportarsi con gli altri e a tutte quelle alterazioni della personalità che portano la vittima a compiere scelte di vita diverse rispetto a quelle fino ad allora praticate.

Colui che rimane coinvolto in un incidente stradale è detto vittima primaria, in quanto direttamente lesionato. Il danno riflesso, invece, coinvolge le vittime secondarie: i familiari più stretti, moglie / marito, figli, genitori, fratelli e sorelle, ecc.

Tale tipologia di danno, pur derivando da un illecito indirizzato nei confronti della vittima principale, è in grado di produrre dei nocumenti nella sfera di soggetti terzi i quali, a loro volta, maturano un diritto proprio al risarcimento.

Il convivente di un soggetto che ha perso la vita a causa di un incidente stradale può richiedere il risarcimento danni, solo nel caso in cui lo stesso sia in grado di provare che fra loro vi era un rapporto affettivo e duraturo. 

La semplice dimostrazione di convivenza, tramite la presentazione di un certificato anagrafico, non è sufficiente per dimostrare che fra i due vi era uno rapporto stretto, quindi, a sostegno di ciò potrebbero occorrere dei documenti che ne attestino l’effettiva esistenza (fotografie, testimonianze familiari e progetti di vita comune che si volevano realizzare).

Il termine dipende dal tipo di fatto che ha causato il danno, e la distinzione è stabilita dall’art. 2947 del Codice Civile.

La regola generale per il danno da fatto illecito è di cinque anni. Per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli il termine è però ridotto a due anni: è la regola che si applica alla generalità dei sinistri stradali.

Esiste una terza ipotesi, ed è quella che ricorre più spesso nei sinistri gravi. Quando il fatto costituisce reato e per quel reato la legge prevede una prescrizione più lunga, il termine più lungo si applica anche all’azione civile di risarcimento. Poiché un incidente con lesioni gravi o con esito mortale integra di norma i reati di lesioni personali stradali o di omicidio stradale, previsti dagli artt. 590-bis e 589-bis del Codice Penale, in questi casi il termine per agire è sensibilmente superiore ai due anni.

Va però tenuto presente che, se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione o se nel giudizio penale interviene una sentenza irrevocabile, il termine torna a essere quello ordinario e decorre da quella data. È la ragione per cui i tempi vanno verificati sul caso concreto e non presunti: rivolgersi a un legale nei mesi immediatamente successivi all’incidente evita di scoprire tardi che il margine era più stretto del previsto.

Ogni fattispecie è un caso a sé, ed è proprio per questo che è difficile riassumere in poche righe quali sono i danni che gli eredi di una vittima di incidente stradale possono vantare nei confronti del responsabile del sinistro.
Innanzitutto occorre sapere se la vittima ha avuto consapevolezza del suo stato o se la stessa sia morta nell’immediato, in quanto nel primo caso, si potrà richiedere il danno catastrofale, oltre che al danno terminale, biologico e morale del de cuius. 

I parenti, oltre ai danni iure successionis, potranno richiedere anche i danni iure proprio, come ad esempio quello da lesione del rapporto parentale, che trova origine nel momento in cui un parente perde il proprio familiare.

In caso di incidente stradale che vede coinvolti, ad esempio, due automobilisti, occorrerà comprendere quale dei due abbia commesso un’infrazione. Ad ogni modo, non è semplice attribuire una responsabilità esclusiva (100%) ad un unico conducente, pertanto, si procede con l’esaminare tutti i dati tecnici raccolti in loco e a desumere quale dei due avrebbe dovuto tenere la giusta condotta. 

Quindi, si ha concorso di colpa quando la responsabilità del sinistro è da attribuire ad entrambi gli automobilisti: le percentuali di responsabilità possono essere attribuite paritariamente (50% – 50%) oppure anche al 60%/40% o 70% – 30%.
Si fa presente che, l’articolo 2054, co. 2, del Codice Civile stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

La determinazione della responsabilità dei conducenti può desumersi in vari modi, il primo fra tutti è il sopralluogo dell’autorità (Polizia, Carabinieri o Polizia Municipale), la quale, una volta giunta sul posto, a seguito di una attenta analisi redige un verbale. 

Nel caso in cui la dinamica riportata nel verbale dell’autorità non fosse esaustiva, se ritenuto necessario, potrà essere nominato un perito fiduciario, il quale attraverso dati oggettivi, redigerà, a sua volta, una relazione peritale con le conclusioni cui è pervenuto.

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