Studio Legale Scarpellini

Quando la valutazione medico-legale sottostima il danno: come si contesta

Un uomo di poco più di cinquant’anni viene investito mentre attraversa, all’ora di punta. Frattura scomposta di bacino, tre interventi, otto mesi tra ospedale e riabilitazione. Quattordici mesi dopo il sinistro riceve una lettera: la compagnia ha calcolato l’invalidità permanente sulla base della relazione del proprio medico legale, che ha visitato per venti minuti. Nella relazione non compare alcun accenno al dolore che, da un anno, lo sveglia ogni notte e gli impedisce di restare seduto più di mezz’ora.

Una valutazione medico-legale del danno alla persona non si contesta dichiarandosi in disaccordo con il punteggio: si contesta mostrando che cosa non è stato accertato. La differenza tra due valutazioni distanti nasce di rado da opinioni divergenti sugli stessi dati: nasce da esami mai richiesti, da postumi valutati prima della stabilizzazione e da conseguenze quotidiane mai tradotte in punti. Sono vizi documentabili, in sede stragiudiziale come in giudizio.

In breve: le cinque cose da sapere

  • Una valutazione medico-legale si contesta sul metodo, non sul punteggio: barème dichiarato, momento della visita rispetto alla stabilizzazione, accertamenti richiesti, articolazione dell’inabilità temporanea, impatto documentato sulla vita quotidiana, descrizione delle conseguenze peculiari su cui il giudice può personalizzare.
  • La relazione del medico fiduciario è una valutazione di parte e non ha valore probatorio privilegiato; nemmeno la consulenza tecnica d’ufficio vincola il giudice, che però deve motivare quando se ne discosta.
  • Incassare la somma corrisposta a fronte di un’offerta non accettata non chiude la pratica, perché si imputa alla liquidazione definitiva del danno (art. 148 Cod. Ass.); firmare una quietanza a saldo la chiude.
  • Dopo il deposito della consulenza le nullità procedimentali si sanano se non eccepite nella prima istanza o difesa successiva (art. 157 c.p.c.), mentre i rilievi critici sul contenuto restano proponibili anche in comparsa conclusionale e in appello (Cass., Sez. Un., n. 5624/2022).
  • La componente dolorosa di origine neuropatica è la voce più spesso assente dalle relazioni: incide sull’invalidità permanente e sulla personalizzazione prevista dall’art. 138, comma 3, Cod. Ass., ma non è una voce autonoma di danno.

I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati a settembre 2026.

Chi valuta il danno, e per conto di chi lo valuta

Il documento che stabilisce l’entità del danno biologico nasce quasi sempre dalla parte che dovrà pagarlo. Nella fase stragiudiziale il medico legale che visita il danneggiato è incaricato dall’impresa di assicurazione: la sua relazione è una valutazione di parte, non un accertamento neutrale, e non ha alcun valore probatorio privilegiato.

Questo non significa che sia inattendibile per definizione. Significa che va letta per quello che è: la posizione tecnica di una parte, redatta su un mandato che chiede di quantificare i postumi permanenti secondo un barème, cioè secondo una tabella di riferimento che associa a ciascuna menomazione una fascia di punti percentuali. Il medico fiduciario risponde a un quesito; se il quesito è stretto, la risposta sarà stretta.

L’obiezione della compagnia, a questo punto, è ragionevole e va presa sul serio: anche il medico legale del danneggiato è di parte, e le due relazioni si equivalgono. È vero, e per questo il confronto non si vince sul punteggio finale. Si vince sul metodo: quale barème è stato applicato e dichiarato, quali accertamenti strumentali sono stati richiesti, se la valutazione è stata fatta a postumi stabilizzati, se le limitazioni riferite sono state verificate all’esame obiettivo o solo annotate. Una relazione che espone il metodo regge; una che espone soltanto la conclusione non regge, chiunque l’abbia firmata.

Nella prassi dello studio la relazione del fiduciario arriva spesso prima che i postumi si siano stabilizzati, e quasi sempre prima che siano stati eseguiti gli accertamenti che servirebbero a misurarli. È il primo elemento da verificare, prima ancora di leggere il punteggio.

Le tre sedi della valutazione a confronto

La stessa lesione può essere valutata in tre sedi diverse, che seguono regole diverse e si contestano in modi diversi. Confonderle è l’errore che fa perdere tempo e, in giudizio, occasioni difensive.

 Medico fiduciario della compagniaConsulente tecnico di parte (CTP)Consulente tecnico d’ufficio (CTU)
Chi lo incaricaL’impresa di assicurazioneIl danneggiatoIl giudice (artt. 61 e 191 c.p.c.)
Chi lo pagaLa compagniaIl danneggiato, salvo rifusione nelle spese di liteAnticipato dalla parte onerata, poi regolato nella sentenza
ValoreValutazione di parte, nessun valore probatorio privilegiatoValutazione di parte, con diritto di partecipare alle operazioni peritali in giudizio (art. 201 c.p.c.)Ausilio del giudice; il giudice può discostarsene, ma deve motivare
Come si contestaContestazione scritta e relazione di parte contrappostaOsservazioni alla bozza, poi rilievi critici negli atti difensivi
Con quali terminiNessun termine di decadenza; contano i termini di prescrizione dell’azioneTermini dell’art. 195, terzo comma, c.p.c. per le osservazioni; per le nullità, la prima istanza o difesa successiva (art. 157 c.p.c.)

Quello che la tabella non contiene è la quarta sede, intermedia: l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa previsto dall’art. 696-bis del Codice di Procedura Civile. È una consulenza disposta dal giudice prima della causa di merito, con un consulente nominato dal tribunale, che tenta la conciliazione sulla base delle proprie conclusioni. Nelle controversie di responsabilità sanitaria è una delle due strade previste come condizione di procedibilità dall’art. 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24; nella responsabilità civile automobilistica non è obbligatoria, ma resta lo strumento più efficace quando la distanza tra le parti riguarda la valutazione medica e non la dinamica.

Sei segnali che una valutazione sottostima il danno

Una relazione medico-legale si legge partendo dal metodo, non dalla percentuale finale. Sei elementi, verificabili da chiunque abbia la relazione in mano, dicono se la valutazione regge: il barème dichiarato, il momento della visita, gli accertamenti richiesti, la valutazione dell’inabilità temporanea, la descrizione della vita quotidiana e la specificità delle conseguenze riferite.

Il barème non è indicato. Ogni valutazione di invalidità permanente applica una tabella di riferimento. Se la relazione non dichiara quale — la tabella allegata al d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 per le lesioni di non lieve entità, le tabelle di legge per le micropermanenti, un barème dottrinale per altri ambiti — il punteggio è un numero senza premessa, e il primo rilievo da muovere è metodologico prima che clinico.

La visita precede la stabilizzazione dei postumi. L’invalidità permanente, per definizione, si misura quando il quadro non è più suscettibile di miglioramento apprezzabile. Una valutazione anticipata fotografa una fase intermedia della guarigione e la registra come esito definitivo. È il vizio più frequente e il più facile da documentare, perché la data della visita e le date degli interventi e dei cicli riabilitativi sono nella cartella.

Gli accertamenti mirati non sono stati richiesti. Un postumo che nessuno ha misurato non entra nel punteggio. Vale per la limitazione articolare senza esame funzionale, per il deficit di forza senza valutazione strumentale, e soprattutto per il dolore cronico, di cui si dirà più avanti. Qui l’obiezione della compagnia è seria: non spetta al medico legale colmare le lacune diagnostiche del percorso di cura. Ma il medico legale che non può concludere ha lo strumento per dirlo — chiedere accertamenti integrativi o dichiarare l’impossibilità di valutare — e una relazione che conclude ugualmente, al ribasso, sta scegliendo di trattare l’incertezza a sfavore di una sola delle due parti.

L’inabilità temporanea è liquidata in blocco. Il periodo di malattia si articola in inabilità temporanea assoluta e in gradi di inabilità parziale, ciascuno con la propria durata. Otto mesi compressi in un’unica voce, senza distinguere le fasi, sottraggono al calcolo settimane che sarebbero documentabili con le date di ricovero, di immobilizzazione e di ripresa progressiva delle attività.

I postumi sono descritti ma non tradotti in vita quotidiana. È la lacuna che pesa di più, perché è il presupposto di fatto della personalizzazione prevista dall’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), che è un potere del giudice e non una voce che il medico legale liquida: senza una descrizione documentata di quali attività si sono perse — il sonno, la guida, il lavoro manuale, la cura di sé, la vita di relazione — il giudice non ha materiale per aumentare la liquidazione oltre il valore tabellare, e la richiesta resta un’affermazione.

Le conseguenze descritte sono quelle di chiunque. La personalizzazione non la fa il medico legale: la dispone il giudice, che può aumentare il risarcimento fino al trenta per cento con equo e motivato apprezzamento quando la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (art. 138, comma 3, Cod. Ass.). E può farlo solo davanti a conseguenze peculiari del caso concreto: quelle comuni a chiunque subisca la stessa invalidità sono già comprese nel valore tabellare (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513). Una relazione che si limita a «difficoltà nelle attività quotidiane» non offre nulla di personalizzabile, e il rilievo da muovere non è che il medico legale non abbia personalizzato — non è il suo compito — ma che non abbia descritto ciò su cui il giudice avrebbe potuto farlo.

Prima della causa: che cosa contestare all’offerta motivata

Nella fase stragiudiziale il documento da contestare non è la relazione medica, ma l’offerta che ne discende. L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private impone all’impresa di formulare un’offerta congrua e motivata entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta risarcitoria completa per i danni alla persona, oppure di comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta.

Il punto pratico sta nell’aggettivo: motivata. Un’offerta che non espone i criteri di calcolo — quale grado di invalidità permanente, quali periodi di inabilità temporanea, quale tabella applicata, se e come sono state considerate le conseguenze peculiari che in giudizio fonderebbero la personalizzazione — è contestabile prima ancora che nel merito, perché non consente al danneggiato di verificarla. La richiesta di esplicitare i criteri, formulata per iscritto, è spesso il primo atto che sposta il confronto dal negoziato al piano tecnico.

C’è poi una distinzione che nella pratica costa più di ogni altra. Se il danneggiato non accetta l’offerta, l’impresa corrisponde ugualmente la somma offerta, che si imputa alla liquidazione definitiva del danno: incassare quella somma non è accettare, e non chiude la pratica. Firmare una quietanza a saldo e transazione, invece, la chiude — ed è un atto diverso, che va letto riga per riga prima della firma, perché quasi sempre contiene una rinuncia a ogni ulteriore pretesa relativa al medesimo sinistro. La differenza tra i due gesti, spiegata in tempo, è ciò che separa una pratica riaperta da una pratica perduta.

In questa fase il consulente di parte non serve a produrre un numero più alto da opporre a un numero più basso. Serve a documentare gli accertamenti mancanti, a fissare la data di stabilizzazione e a costruire il quadro delle limitazioni quotidiane con le prove che lo sostengono: referti, diari clinici, certificati di malattia, testimonianze sulle attività abbandonate. È il materiale che, se la trattativa non si chiude, diventa il fascicolo di causa.

In giudizio: che cosa si perde restando in silenzio, e che cosa no

Depositata la consulenza tecnica d’ufficio, la possibilità di criticarla non si esaurisce. Le Sezioni Unite hanno separato due piani che nella divulgazione vengono ancora confusi: i vizi procedimentali della consulenza, soggetti a preclusione, e le critiche al contenuto tecnico, che restano proponibili anche più tardi.

Sul primo piano, con la sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022 le Sezioni Unite hanno chiarito che il consulente può accertare i fatti accessori collegati all’oggetto della controversia e acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti, ma non i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni; l’acquisizione irrituale di documenti che le parti non avevano tempestivamente prodotto dà luogo a una nullità relativa, che va eccepita nella prima istanza o difesa successiva all’atto, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Chi non la eccepisce in quel momento la sana.

Sul secondo piano, con la sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022 le stesse Sezioni Unite hanno affermato che i rilievi sull’attendibilità e sulla valutazione delle conclusioni della consulenza sono argomentazioni difensive, non eccezioni in senso stretto: possono essere sollevati per la prima volta anche in comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano fatti nuovi. I termini dell’art. 195, terzo comma, del Codice di Procedura Civile — quelli entro cui il consulente trasmette la bozza alle parti, le parti trasmettono le osservazioni e il consulente deposita la relazione con una sintetica valutazione delle osservazioni ricevute — hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria del sub-procedimento, e la loro inosservanza non preclude i rilievi successivi.

Da qui la correzione di un’idea diffusa: non è vero che «se non contesti subito la CTU non puoi più farlo». Non è nemmeno vero, però, che il silenzio sia gratuito. Le stesse Sezioni Unite hanno indicato che il giudice può valutare la tardività alla luce del dovere di lealtà e probità dell’art. 88 del Codice di Procedura Civile, con effetti sulla regolazione delle spese. E c’è una ragione più concreta per intervenire alla bozza: è l’unico momento in cui le osservazioni finiscono davanti al consulente, che deve replicarvi nella relazione. Dopo, la stessa critica arriva al giudice senza risposta tecnica dall’altra parte, e ha bisogno di essere molto più solida per essere accolta.

Resta il caso in cui il giudice recepisce la consulenza senza confrontarsi con le critiche. La consulenza è un ausilio, non una decisione: il giudice può discostarsene, ma se aderisce a conclusioni contestate con rilievi specifici e circostanziati deve dare conto delle ragioni per cui li disattende. È su questo che si misura, in appello, la tenuta della motivazione.

Il caso della componente dolorosa

Il punto in cui la sottostima si concentra più spesso è il dolore cronico di origine neuropatica, e la ragione è metodologica prima che valutativa: è la componente che richiede accertamenti mirati e che, se non viene indagata, semplicemente non compare nella relazione.

Il dolore neuropatico è quello che consegue a una lesione o a una malattia del sistema somatosensoriale. Non si riconosce dall’intensità né dagli aggettivi che il paziente usa, ma dalla coerenza tra la sede del dolore, il territorio di innervazione interessato e i segni obiettivi — allodinia, cioè il dolore provocato da uno stimolo che normalmente non fa male, come il contatto del lenzuolo; iperalgesia; disestesie. Un’elettromiografia normale non lo esclude, perché quell’esame studia le fibre nervose di grosso calibro e non le piccole fibre, che sono quelle deputate alla trasmissione del dolore e della temperatura.

La conseguenza sul piano risarcitorio va detta con precisione, perché su questo circola anche una divulgazione imprecisa: il danno neuropatico non è una voce autonoma di danno. Incide sulla percentuale di invalidità permanente, perché una menomazione dolorosa è più invalidante della stessa menomazione indolore, e incide sulla personalizzazione prevista dall’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, quando il dolore compromette attività della vita quotidiana in modo che il valore tabellare non esprime. Sostenere che vada liquidato a parte espone la richiesta a una contestazione fondata, e non serve alla persona che si ha davanti.

Va aggiunto un elemento di onestà: non ogni dolore riferito dopo un trauma è neuropatico, e la valutazione medico-legale non può fondarsi sul racconto. «Ho molto male» non è valutabile. «Il bruciore interessa il lato esterno della gamba, compare a riposo soprattutto di notte, e il contatto del lenzuolo è insopportabile» lo è, perché è verificabile e perché orienta gli accertamenti. La differenza tra le due frasi è, molto spesso, la differenza tra una componente riconosciuta e una componente assente dalla relazione.

Errori frequenti

Il primo errore è presentarsi alla visita del medico fiduciario senza un proprio medico legale e senza la documentazione clinica completa. La visita dura poco, non è una sede di contraddittorio, e ciò che non viene mostrato in quella sede non entra nella relazione: gli accertamenti eseguiti privatamente, i verbali di pronto soccorso successivi, i cicli riabilitativi non comunicati alla compagnia.

Il secondo è discutere il punteggio invece degli accertamenti mancanti. Una contestazione che oppone una percentuale a un’altra è un’opinione contro un’opinione; una contestazione che indica quale esame non è stato richiesto, quale periodo non è stato valutato e quale attività quotidiana non è stata considerata è un rilievo verificabile, e obbliga l’altra parte a rispondere nel merito.

Il terzo è trattare l’acconto come una chiusura, o firmare una quietanza a saldo per ottenere subito una somma di cui si ha bisogno. Sono due atti diversi con conseguenze opposte, e la fretta, in una fase in cui le spese corrono e il reddito si è interrotto, è il fattore che più spesso decide al posto della persona.

Il quarto è lasciar passare il termine per le osservazioni alla bozza della consulenza confidando nel fatto che tutto sia recuperabile dopo. Le critiche di merito restano proponibili, ma il momento in cui il consulente è tenuto a replicare passa una volta sola, e la tardività può riflettersi sulle spese.

Il quinto è chiedere una nuova consulenza invece di indicare l’errore. La rinnovazione è discrezionale e viene concessa raramente sulla base di un generico dissenso; viene concessa quando le osservazioni dimostrano che il consulente ha applicato un criterio errato, ha omesso un accertamento necessario o ha risposto a un quesito diverso da quello posto.

Domande frequenti

Posso farmi assistere da un medico di fiducia alla visita del medico legale dell’assicurazione?

Sì. Il danneggiato può farsi assistere da un proprio medico legale durante la visita disposta dalla compagnia, e nella fase giudiziale il consulente tecnico di parte ha diritto di partecipare alle operazioni peritali (art. 201 c.p.c.). La presenza serve a far verbalizzare gli accertamenti richiesti e i rilievi obiettivi, non a discutere il punteggio in quella sede.

La relazione del medico fiduciario è vincolante?

No. È una valutazione di parte, redatta su incarico dell’impresa di assicurazione, e non ha valore probatorio privilegiato. Vincolante non è nemmeno la consulenza tecnica d’ufficio: il giudice può discostarsene, motivando le ragioni per cui non ne condivide le conclusioni.

Se incasso la somma offerta dall’assicurazione perdo il diritto a chiedere di più?

No, se si tratta della somma corrisposta a fronte di un’offerta non accettata: l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che essa si imputi alla liquidazione definitiva del danno. Il discorso cambia con la firma di una quietanza a saldo o di una transazione, che chiude la pretesa: sono documenti da leggere integralmente prima della firma.

Ho superato il termine per le osservazioni alla bozza della CTU: ho perso la possibilità di contestarla?

Dipende da che cosa si contesta. Le nullità procedimentali vanno eccepite nella prima istanza o difesa successiva, altrimenti si sanano (art. 157 c.p.c.). I rilievi critici sul contenuto tecnico, invece, sono argomentazioni difensive e restano proponibili anche in comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano fatti nuovi (Cass., Sez. Un., n. 5624/2022).

Il giudice può decidere in modo diverso dalle conclusioni del consulente?

Sì. La consulenza è un ausilio tecnico, non una decisione. Il giudice che aderisce a conclusioni contestate con rilievi specifici e circostanziati deve però dare conto delle ragioni per cui li disattende: è su questo passaggio che si concentra, in appello, la critica alla motivazione.

Conviene chiedere una nuova consulenza tecnica?

Dipende dal motivo. La rinnovazione viene concessa raramente sulla base di un dissenso generico, mentre è argomentabile quando le osservazioni dimostrano un criterio errato, un accertamento necessario omesso o una risposta a un quesito diverso da quello formulato dal giudice.

Un’elettromiografia normale esclude il danno neuropatico?

No. L’elettromiografia studia le fibre nervose di grosso calibro e può risultare normale in presenza di una sofferenza delle piccole fibre, che sono quelle coinvolte nella trasmissione del dolore e della temperatura. L’esclusione richiede un percorso diagnostico diverso, e la coerenza tra sede del dolore, territorio di innervazione e segni obiettivi resta l’elemento centrale della valutazione.

Chi paga il consulente di parte?

Lo anticipa il danneggiato. Nel giudizio le spese di consulenza tecnica di parte, se documentate e ritenute necessarie, rientrano tra le voci che il giudice può porre a carico della parte soccombente.

In sintesi

Una valutazione medico-legale si contesta sul metodo. Il barème dichiarato, la data della visita rispetto alla stabilizzazione dei postumi, gli accertamenti richiesti, l’articolazione dell’inabilità temporanea, la descrizione documentata delle attività compromesse e la specificità delle conseguenze riferite sono sei elementi verificabili: dove mancano, la contestazione non è un’opinione contrapposta a un’altra, ma il rilievo di un’omissione. È anche la ragione per cui la componente dolorosa è la voce più spesso assente — non perché venga negata, ma perché non viene indagata.

In concreto: farsi assistere alla visita, chiedere per iscritto i criteri di calcolo dell’offerta, distinguere l’acconto dalla quietanza a saldo, intervenire alla bozza della consulenza quando il consulente è ancora tenuto a rispondere, e conservare la documentazione che collega i postumi alla vita quotidiana. Per una valutazione del proprio caso, la pagina dedicata al risarcimento per lesioni gravi da incidente stradale raccoglie il percorso di assistenza dello studio; sulla natura e sulle fasi della consulenza tecnica si veda l’articolo sulla perizia CTU nell’incidente stradale, e sulla documentazione da raccogliere fin dai primi giorni quello su come documentare le lesioni dopo un incidente. Quando la sottostima riguarda il dolore cronico, il quadro clinico è descritto in dolore neuropatico post-traumatico.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa

Art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) — danno biologico per lesioni di non lieve entità e personalizzazione.

Art. 148 Cod. Ass. — offerta congrua e motivata, termini e corresponsione della somma offerta.

Artt. 61, 191, 195 e 201 del Codice di Procedura Civile — consulenza tecnica d’ufficio, termini per le osservazioni, consulenti di parte.

Art. 157 c.p.c. — regime delle nullità relative; art. 88 c.p.c. — dovere di lealtà e probità.

Art. 696-bis c.p.c. — consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Art. 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) — condizione di procedibilità nelle controversie di responsabilità sanitaria.

d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 — Tabella Unica Nazionale.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086 — poteri del consulente su fatti accessori e documenti; nullità relativa da eccepire nella prima istanza o difesa successiva.

Cass. civ., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624 — i rilievi critici alla consulenza sono argomentazioni difensive, proponibili anche in comparsa conclusionale e in appello; natura ordinatoria dei termini dell’art. 195, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 — personalizzazione ammessa solo per conseguenze peculiari del caso concreto, non per quelle comuni a chi subisca la stessa invalidità.

Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 — Tabella Unica Nazionale come parametro di riferimento della liquidazione anche per fatti anteriori.

Tabelle

Tabella Unica Nazionale — d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.

Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano — Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Letteratura clinica

Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. Pain 2016;157(8):1599-1606. PMID 27115670.

Studio Legale Scarpellini — Milano. Lo studio assiste vittime di lesioni gravi, gravissime e mortali e i loro familiari, in sede stragiudiziale e giudiziale, su tutto il territorio nazionale. Per una valutazione del caso: raccontaci il tuo caso o chiama lo 02 40031477. Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026. Non sostituisce la valutazione di un avvocato sul caso concreto.

Immagine di Avv. Roberta Scarpellini

Avv. Roberta Scarpellini

L'avv. Roberta Scarpellini assiste vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali e i loro familiari, in sede stragiudiziale e giudiziale, su tutto il territorio nazionale. È presidente dell'Associazione NEVRA, che promuove il riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio segue la pratica dalla ricostruzione del danno alla definizione della richiesta risarcitoria, nella trattativa con la compagnia e, quando necessario, in giudizio.

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