Studio Legale Scarpellini

Morte del feto per errore medico: che cosa è cambiato nel 2025 per il risarcimento dei genitori

Una donna alla trentottesima settimana si presenta in ospedale per riduzione dei movimenti fetali. Viene eseguito un tracciato, refertato come non rassicurante ma non patologico. Viene rimandata a casa con indicazione di ripresentarsi in caso di peggioramento. Torna il giorno dopo: il battito non c’è più.

Per anni, in vicende come questa, i genitori si sentivano dire che il risarcimento sarebbe stato inferiore a quello riconosciuto per la morte di un neonato — perché il bambino non era mai nato, e ciò che avevano perduto era un’aspettativa, non un rapporto.

Dall’ottobre del 2025 quella impostazione non regge più. È il punto centrale di questo approfondimento, ed è anche la ragione per cui i contenuti scritti prima di quella data — inclusi quelli oggi in rete su questo tema — descrivono una situazione superata.

Per l’impianto generale della responsabilità sanitaria — riparto tra struttura e medico, onere della prova del nesso causale, percorso dell’accertamento tecnico preventivo — si rinvia alla guida sulle macrolesioni da malpractice.

Il punto di partenza: il concepito non ha capacità giuridica

Va detto subito, perché è la premessa da cui discende tutto il resto ed è anche l’argomento che la controparte utilizza.

L’art. 1 del Codice Civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Il feto, per quanto prossimo al termine, non è quindi soggetto di diritto in senso pieno, e da questo derivano due conseguenze.

La prima è che non esiste un danno trasmissibile per via ereditaria: non essendo mai nato, il concepito non ha potuto acquistare alcun diritto da trasmettere ai genitori. Chi imposta la domanda in questi termini sbaglia la costruzione.

La seconda è che i genitori agiscono in proprio, per il pregiudizio che hanno subito personalmente. È su questa base che la giurisprudenza ha costruito la tutela, richiamando il fondamento costituzionale della protezione della maternità e dei diritti inviolabili della persona, oltre alla tutela della vita familiare riconosciuta in sede europea.

La distinzione tra morte del feto e morte del neonato conserva quindi rilievo tecnico. Se il bambino nasce e respira, anche per pochi minuti, acquista capacità giuridica: si aprono la successione e la possibilità di far valere diritti sorti in capo a lui. Se non respira mai, giuridicamente è nato morto, e la tutela dei genitori resta interamente sul piano del danno proprio.

Che cosa è cambiato nel 2025

Per anni la giurisprudenza ha tratto da quella premessa una conseguenza ulteriore, e assai più discutibile: che ciò che i genitori perdevano non fosse un rapporto ma una sua aspettativa.

Su questo presupposto le corti di merito applicavano una riduzione dei valori tabellari previsti per la perdita di un figlio, con una prassi che si era attestata attorno alla metà dell’importo minimo. Le ordinanze della Cassazione n. 19190 del 15 settembre 2020 e n. 22859 del 20 ottobre 2020 avevano confermato quell’impostazione, pur ammettendo la personalizzazione caso per caso.

Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025 la terza sezione civile ha superato quella lettura. La perdita del feto per responsabilità medica va trattata, sotto il profilo del danno, come perdita del rapporto parentale, e il risarcimento non può essere ridotto per il solo fatto che il feto non sia nato vivo: va commisurato alla relazione affettiva già esistente tra i genitori e il concepito, che si forma e si consolida durante la gravidanza. La Corte lo dice in termini netti: quella che si produce in capo ai genitori è lesione di un rapporto familiare “non solo potenziale, bensì già in essere”.

La conseguenza pratica è diretta. Una compagnia o una struttura che oggi proponga una liquidazione dimezzata invocando la natura meramente potenziale del rapporto sta applicando un criterio che la Corte ha respinto. È un argomento che va contestato citando la pronuncia, non discusso sul piano dell’equità.

Va aggiunto che questo orientamento non nasce dal nulla: già l’ordinanza n. 26301 del 29 settembre 2021 aveva censurato una quantificazione che non tenesse conto delle conseguenze del lutto sulla vita dei genitori — panico, incubi, mutamento delle abitudini — ritenute erroneamente estranee alla domanda dai giudici di merito.

Le due componenti del danno dei genitori

Distinguerle è ciò che consente di costruire correttamente la richiesta, perché seguono percorsi probatori diversi.

Il danno da perdita del rapporto parentale. È il pregiudizio non patrimoniale per la perdita del legame, oggi da liquidare secondo i criteri ordinari delle tabelle di merito senza la riduzione un tempo praticata. Rilevano gli elementi che documentano la concretezza del progetto genitoriale: l’epoca gestazionale raggiunta, il percorso di gravidanza seguito, la preparazione all’arrivo del figlio, l’eventuale esistenza di altri figli, la stabilità della coppia.

Il danno biologico di natura psichica. È cosa diversa, e si aggiunge quando la perdita determina una condizione clinicamente accertabile — un disturbo post-traumatico, una depressione maggiore, un quadro ansioso strutturato. Richiede accertamento medico-legale e documentazione del percorso di cura: senza diagnosi e senza percorso documentato, l’accertamento successivo diventa molto più difficile, indipendentemente da quanto i genitori stiano soffrendo.

Una precisazione necessaria, perché ricorre l’errore opposto: la sofferenza in sé non costituisce una terza voce da sommare. Dopo le sentenze di San Martino del 2008 il danno non patrimoniale è unitario, e le sue componenti non si cumulano come poste distinte (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975). Elencare danno parentale, danno morale e danno esistenziale come tre categorie separate espone la richiesta all’eccezione di duplicazione.

La posizione della madre presenta un profilo ulteriore. Alla perdita si aggiungono le conseguenze fisiche del parto o dell’intervento subito, e l’eventuale incidenza sulla capacità di procreare in futuro. Sono elementi da accertare separatamente e da documentare.

La posizione del padre non è automatica ma è piena: va allegata e provata come quella materna, senza che l’assenza del vissuto fisico della gravidanza ne riduca il rilievo.

Il nesso causale: dove si decide la causa

È il punto su cui queste vicende si vincono e si perdono, e va detto con chiarezza perché la formulazione corrente lo semplifica.

Non basta dimostrare che si è verificato un evento tragico e che qualcosa nella condotta sanitaria non ha funzionato. Occorre dimostrare che una condotta corretta avrebbe evitato il decesso, secondo lo standard civilistico del «più probabile che non» — meno rigoroso di quello penale, ma pur sempre da provare.

L’onere grava sul danneggiato. Le Sezioni Unite del 2019 hanno stabilito che, nella responsabilità sanitaria, spetta a chi agisce provare il nesso tra la condotta e il danno, anche in via presuntiva; solo dopo spetta alla struttura dimostrare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992).

L’incertezza ricade quindi sui genitori. Se all’esito degli accertamenti non è possibile stabilire se l’esito sia conseguenza dell’omissione contestata o di una causa naturale non prevenibile, la domanda viene respinta. È la ragione per cui la valutazione tecnica va impostata prima di agire, e non affidata al consulente d’ufficio come se fosse un adempimento.

Le condotte che ricorrono nel contenzioso ostetrico

Le contestazioni più frequenti riguardano il mancato o insufficiente monitoraggio cardiotocografico, l’errata interpretazione del tracciato, il ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo urgente, la mancata risposta a una riduzione riferita dei movimenti fetali, la gestione inadeguata di patologie materne come la preeclampsia, il ritardo nel trattamento di infezioni, la prosecuzione dell’infusione di ossitocina in presenza di anomalie del tracciato.

A queste si aggiungono profili che riguardano l’organizzazione e che fondano una responsabilità autonoma della struttura: indisponibilità della sala operatoria, tempi di reperibilità dell’anestesista, carenza di personale nelle ore notturne, assenza o inosservanza di protocolli, difetti di trasmissione delle informazioni tra i turni.

Su tutte, la contestazione che nella pratica pesa di più è quella temporale. Il momento in cui il tracciato è divenuto non rassicurante, quello in cui è stata richiesta la valutazione, quello in cui è stata assunta la decisione e quello in cui il cesareo è iniziato: la ricostruzione oraria di questi passaggi decide l’esito più di qualunque valutazione generale sulla correttezza della condotta.

Che cosa acquisire

La documentazione va richiesta integralmente e subito, e alcune parti tendono a essere omesse quando la richiesta è generica.

Servono la cartella clinica di gravidanza e di ricovero, i tracciati cardiotocografici completi in originale — antepartum e intrapartum, non i soli referti — le ecografie con le immagini, il partogramma, il diario clinico e quello ostetrico, le schede anestesiologiche, la documentazione del consenso informato, i referti dell’eventuale riscontro autoptico e dell’esame istologico della placenta.

Quest’ultimo punto merita attenzione: l’esame della placenta può fornire elementi decisivi sulla causa dell’evento e sulla sua prevedibilità, e la sua mancata esecuzione o la mancata conservazione del materiale è essa stessa una circostanza da rilevare.

Una lacuna nella documentazione non è neutra: l’obbligo di corretta tenuta grava sulla struttura, e la giurisprudenza ne trae conseguenze sfavorevoli per essa.

I termini

L’azione contrattuale verso la struttura si prescrive in dieci anni, quella extracontrattuale verso il singolo professionista in cinque, con decorrenza dal momento in cui il danneggiato ha avuto — o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza — percezione del danno e della sua riconducibilità alla condotta sanitaria.

Il termine, però, non è il vincolo reale. Lo è la reperibilità della documentazione e la possibilità di ricostruire i fatti con precisione: dopo un evento di questa natura è comprensibile che una famiglia rinvii ogni decisione, ma il tempo lavora contro l’accertamento.

Domande frequenti

Il risarcimento per la morte del feto è inferiore a quello per la morte di un neonato?

Non più secondo l’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione nell’ottobre 2025. La perdita del concepito per responsabilità medica va trattata come perdita del rapporto parentale, senza la riduzione dei valori tabellari un tempo praticata sul presupposto che si trattasse di una relazione soltanto potenziale.

Che differenza fa se il bambino è nato e poi deceduto?

Ne fa sul piano giuridico. Se il neonato nasce vivo, anche per pochi minuti, acquista capacità giuridica: si aprono la successione e la possibilità di far valere diritti sorti in capo a lui. Se non ha mai respirato, la tutela dei genitori resta sul piano del danno proprio.

Anche il padre ha diritto al risarcimento?

Sì. La sua posizione va allegata e provata come quella materna, ma non è secondaria né automatica: l’assenza del vissuto fisico della gravidanza non ne riduce il rilievo.

Che cosa devo dimostrare perché la domanda sia accolta?

Che una condotta sanitaria corretta avrebbe evitato l’evento, secondo lo standard del «più probabile che non». L’onere grava su chi agisce, e l’incertezza sul nesso causale ricade sul danneggiato.

Quali documenti sono decisivi?

I tracciati cardiotocografici completi in originale, il partogramma, il diario clinico e ostetrico con gli orari, e — quando eseguiti — il riscontro autoptico e l’esame istologico della placenta.

Quanto tempo abbiamo per agire?

Dieci anni verso la struttura, cinque verso il singolo professionista. Il vincolo pratico però non è il termine: è la possibilità di ricostruire i fatti mentre la documentazione è ancora completa e reperibile.

In sintesi

Nella morte del feto per responsabilità sanitaria il quadro giuridico si è mosso di recente e in senso favorevole ai genitori: la riduzione dei valori tabellari fondata sulla natura soltanto potenziale del rapporto non è più sostenibile dopo la pronuncia dell’ottobre 2025.

Ciò che non è cambiato è il punto su cui queste cause si decidono. La domanda è accolta se si dimostra che una condotta corretta avrebbe evitato l’evento, e quella dimostrazione poggia quasi sempre sulla ricostruzione oraria di ciò che è accaduto — non su una valutazione generale della qualità dell’assistenza.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa

  • Art. 1 del Codice Civile — acquisto della capacità giuridica
  • Artt. 2043 e 2059 del Codice Civile
  • Legge 8 marzo 2017, n. 24: art. 5 (linee guida e buone pratiche), art. 7 (responsabilità della struttura e dell’esercente), art. 8 (condizione di procedibilità)
  • Art. 696-bis del Codice di Procedura Civile
  • Artt. 2946 e 2947 del Codice Civile — termini di prescrizione

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. III, ord. 6 ottobre 2025, n. 26826 — la perdita del feto per responsabilità medica va trattata come perdita del rapporto parentale
  • Cass. civ., sez. III, ord. 29 settembre 2021, n. 26301 — rilevanza delle conseguenze del lutto nella quantificazione
  • Cass. civ., ordinanze n. 19190 del 15 settembre 2020 e n. 22859 del 20 ottobre 2020 — orientamento precedente, superato
  • Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992 — onere della prova del nesso causale in materia sanitaria
  • Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 — unitarietà del danno non patrimoniale

Studio Legale Scarpellini — Milano. Lo studio assiste le famiglie nei casi di responsabilità sanitaria in ambito ostetrico, dall’acquisizione della documentazione clinica al coordinamento della consulenza specialistica.

Immagine di Avv. Roberta Scarpellini

Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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