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ToggleUn bambino viene operato. Qualcosa non va, e restano esiti che lo accompagneranno per tutta la vita. Da quel momento i genitori si trovano davanti a due ordini di domande che sembrano lo stesso problema e non lo sono: che cosa potevano decidere loro, e che cosa spetta adesso al figlio.
Il primo è il terreno del consenso, dove la posizione di chi esercita la responsabilità genitoriale incontra limiti precisi. Il secondo è il terreno del risarcimento, dove la posizione del minore ha regole proprie — a partire da un passaggio procedurale che nessuno racconta e che condiziona l’intera pratica.
Per l’impianto generale della responsabilità sanitaria — riparto tra struttura e medico, onere della prova del nesso causale, criteri di liquidazione — si rinvia alla guida sulle macrolesioni da malpractice.
Il consenso quando il paziente è un minore
Il minore non ha la piena autonomia nell’esercizio dei propri diritti, e per le decisioni sanitarie è rappresentato da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.
Quella rappresentanza, però, non è un potere libero. La legge 22 dicembre 2017, n. 219 costruisce all’art. 3 un percorso preciso, fondato su tre elementi.
Il diritto del minore a essere ascoltato. La sua volontà non può essere ignorata: va valorizzata in proporzione alla sua età, al grado di maturità e alla capacità di comprensione, consentendogli di partecipare alle decisioni che lo riguardano.
Il primato della sua salute psicofisica. La tutela della vita e dell’integrità del minore costituisce il limite entro cui ogni decisione deve collocarsi.
Il ricorso al giudice tutelare in caso di conflitto. Quando il rappresentante legale rifiuta le cure proposte e i sanitari le ritengono appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare, che può autorizzare il trattamento superando il dissenso.
Il consenso condizionato: un limite che va conosciuto
C’è un profilo che negli ultimi anni ha assunto rilievo pratico e che merita attenzione, perché tocca il confine tra autonomia della famiglia e responsabilità professionale.
Un consenso subordinato a condizioni estranee ai protocolli clinici — per esempio la pretesa che si utilizzi materiale biologico selezionato secondo criteri non previsti dalle evidenze scientifiche — equivale, sul piano giuridico, a un consenso mancante. Il rappresentante legale non può imporre modalità diagnostiche o terapeutiche in contrasto con le buone pratiche clinico-assistenziali, perché ciò comprometterebbe l’autonomia decisionale e la responsabilità del sanitario.
Ne discende che il personale sanitario è tenuto a respingere richieste di questo tipo, e che in caso di contrasto insanabile la questione va rimessa all’autorità giudiziaria. È il principio affermato dalla Cassazione in una vicenda relativa a un intervento cardiochirurgico su un minore affetto da una grave malformazione cardiaca, i cui genitori avevano condizionato il consenso alla trasfusione alla provenienza del sangue da donatori non vaccinati: esprimere il consenso ponendo una condizione non attuabile equivale, ha chiarito la Corte, a un consenso mancante (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 febbraio 2025, n. 2549).
Perché conta anche sul piano risarcitorio. In queste situazioni la struttura può trovarsi tra due responsabilità opposte: quella per aver eseguito un trattamento senza consenso valido, e quella per non averlo eseguito quando era necessario. La ricostruzione di cosa sia stato chiesto, cosa sia stato risposto e con quali tempi diventa quindi centrale, e va documentata.
Quando l’errore chirurgico è contestabile
Non ogni esito sfavorevole implica un errore, e nella chirurgia pediatrica questa premessa vale quanto altrove: alcune complicanze si verificano anche a fronte di una condotta corretta.
La responsabilità nasce quando il danno consegue a una condotta non conforme alle regole dell’arte, alle linee guida accreditate o alle buone pratiche richiamate dall’art. 5 della legge 24/2017, oppure a una carenza organizzativa della struttura. I profili ricorrenti sono gli stessi della chirurgia dell’adulto — indicazione all’intervento, tecnica, gestione anestesiologica, monitoraggio e gestione post-operatoria, organizzazione — con l’aggravante che in età pediatrica il margine di tolleranza è ridotto e le conseguenze si proiettano sull’intera vita.
Il punto su cui la causa si decide resta il nesso causale, con l’onere a carico del danneggiato e l’incertezza che ricade su di lui (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992).
Il risarcimento del minore: quattro elementi specifici
Qui la posizione del bambino segue regole che quella dell’adulto non ha, e ciascuna incide sull’impostazione della pratica.
Il valore del punto è massimo. Il danno non patrimoniale segue oggi la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, applicabile alla responsabilità sanitaria per effetto del richiamo contenuto nell’art. 7, comma 4, della legge 24/2017. La Cassazione ne ha di recente confermato il ruolo di parametro privilegiato per la liquidazione del danno biologico, precisando che il giudice può discostarsene solo con motivazione specifica che dia conto di circostanze peculiari del caso concreto (Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630). Poiché il valore attribuito a ciascun punto decresce al crescere dell’età, per un minore, a parità di grado di invalidità, il valore riconosciuto è il più alto previsto: il criterio sottostante è la durata prevedibile della convivenza con la menomazione, che qui coincide con l’intera vita.
La componente patrimoniale supera spesso quella tabellare. Comprende l’assistenza continuativa, la riabilitazione prolungata, gli ausili e la loro sostituzione, l’adattamento dell’abitazione, i presidi — tutte voci che si proiettano per decenni e vanno capitalizzate con perizia dedicata. Vi si aggiunge la perdita della capacità lavorativa futura, da proiettare sulla presumibile attività che il minore avrebbe potuto svolgere.
La stabilizzazione arriva tardi. Nei minori i postumi vanno apprezzati con lo sviluppo, perché una lesione in età evolutiva può produrre conseguenze che emergono negli anni successivi — alterazioni della crescita, dismetrie, deficit cognitivi che si manifestano nel rendimento scolastico. Definire la pratica prima significa liquidare un danno non ancora misurabile, e in una posizione che non potrà essere riaperta se non entro limiti ristretti.
Ogni transazione richiede l’autorizzazione del giudice tutelare. È il passaggio che nessun contenuto divulgativo racconta e che condiziona l’intera pratica: la transazione riguardante un minore è atto eccedente l’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 320 del Codice Civile, e i genitori non possono accettare un’offerta firmando una quietanza come farebbero per sé stessi. Il giudice valuta la congruità della somma nell’interesse del minore e può negare l’autorizzazione. Allunga i tempi, ma è anche un argomento in trattativa: una proposta manifestamente bassa rischia di non essere autorizzata.
Una precisazione sulle voci di danno
Molti testi elencano ancora danno biologico, danno morale e danno esistenziale come poste distinte e sommabili. È un’impostazione superata dalle Sezioni Unite del 2008, che hanno affermato l’unitarietà del danno non patrimoniale escludendo che le sue componenti costituiscano voci autonome cumulabili (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975).
Gli aspetti dinamico-relazionali — le attività precluse, la vita sociale compromessa — non spariscono: rilevano attraverso la personalizzazione prevista dall’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, purché documentati e obiettivamente accertati.
In caso di decesso del minore
I familiari agiscono su due piani distinti, e vanno tenuti separati.
Il danno da perdita del rapporto parentale, che spetta loro iure proprio. Resta governato dalle tabelle di merito — milanesi o romane — nella loro edizione vigente, e non dalla Tabella Unica Nazionale, che riguarda il danno da lesioni dell’integrità psicofisica e non il pregiudizio dei congiunti per la morte.
I danni iure hereditatis, cioè quelli maturati in capo al minore tra l’errore e il decesso. Le Sezioni Unite hanno escluso la risarcibilità in via ereditaria della perdita della vita in sé quando la morte sia immediata o segua a brevissima distanza (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350). Con una sopravvivenza apprezzabile restano invece risarcibili il danno biologico terminale e, in presenza di lucida percezione, il danno catastrofale.
Sui termini va evitata la semplificazione ricorrente. Non esiste un unico termine di cinque anni: l’azione contrattuale verso la struttura si prescrive in dieci anni, quella extracontrattuale verso il singolo professionista in cinque, e quando il fatto costituisce reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga si applica quest’ultima anche all’azione civile ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, del Codice Civile.
Il percorso, e un errore che ricorre
L’art. 8 della legge 24/2017 pone una condizione di procedibilità, ma va letto con precisione: chi intende agire deve proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ai sensi dell’art. 696-bis del Codice di Procedura Civile, oppure, in alternativa, esperire il procedimento di mediazione.
Non sono due passaggi cumulativi, come talvolta si legge. Sono strade alternative, e la scelta va compiuta consapevolmente: nelle vicende con esiti gravi l’accertamento tecnico preventivo è di norma preferibile, perché consente di ottenere una consulenza tecnica d’ufficio — medico-legale e specialistica — prima e fuori dal giudizio di merito, che diventa la base della trattativa.
Nella chirurgia pediatrica quella consulenza dovrebbe affiancare al medico legale uno specialista di area, perché la valutazione della condotta e degli esiti in età evolutiva richiede competenze proprie.
Domande frequenti
Possiamo noi genitori accettare l’offerta dell’assicurazione per nostro figlio?
No. La transazione riguardante un minore è atto eccedente l’ordinaria amministrazione e richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, che valuta la congruità della somma nel suo interesse.
Nostro figlio può essere ascoltato sulle decisioni sanitarie?
Sì. La legge 219/2017 riconosce al minore il diritto di partecipare alle decisioni sulla propria salute in proporzione all’età, alla maturità e alla capacità di comprensione.
Possiamo rifiutare un trattamento proposto dai medici?
La rappresentanza genitoriale incontra il limite del miglior interesse del minore. Se il rifiuto riguarda un trattamento appropriato e necessario, i sanitari devono rimettere la decisione al giudice tutelare, che può autorizzarlo superando il dissenso.
Possiamo condizionare il consenso a modalità particolari?
Un consenso subordinato a condizioni estranee ai protocolli clinici equivale sul piano giuridico a un consenso mancante, e il sanitario è tenuto a respingere richieste che deroghino alle buone pratiche.
Quando si può quantificare il danno di un bambino?
Con la stabilizzazione dei postumi, che in età evolutiva richiede anni. Alcune conseguenze — di crescita, cognitive, funzionali — emergono solo con lo sviluppo.
Quanto tempo abbiamo per agire?
Dieci anni verso la struttura, cinque verso il singolo professionista, con il più lungo termine del reato quando il fatto ne costituisca uno. La decorrenza è dal momento in cui il danno e la sua riconducibilità alla condotta erano riconoscibili con l’ordinaria diligenza.
Dobbiamo fare sia la mediazione sia l’accertamento tecnico preventivo?
No, sono alternativi. La legge richiede l’uno oppure l’altra, e nelle vicende con esiti gravi l’accertamento tecnico preventivo è di norma preferibile perché produce una consulenza tecnica prima del giudizio.
In sintesi
Nella chirurgia pediatrica due piani si intrecciano e vanno tenuti distinti. Sul consenso, la rappresentanza dei genitori esiste ma incontra limiti — l’ascolto del minore, il primato della sua salute, il ricorso al giudice tutelare in caso di conflitto — e non consente di imporre condizioni estranee alle evidenze cliniche.
Sul risarcimento, la posizione del minore ha caratteristiche proprie che conviene conoscere prima: valore del punto massimo, componente patrimoniale che supera quella tabellare, stabilizzazione differita di anni e autorizzazione del giudice tutelare per ogni definizione. Sono quattro elementi che, presi insieme, sconsigliano qualunque fretta.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219, in particolare l’art. 3 — consenso informato e minori
- Legge 8 marzo 2017, n. 24: art. 5, art. 7 (comma 4, richiamo agli artt. 138 e 139 Cod. Ass.), art. 8
- Art. 320 del Codice Civile — autorizzazione del giudice tutelare
- Art. 696-bis del Codice di Procedura Civile
- Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), comma 3
- D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 — Tabella Unica Nazionale
- Artt. 2946 e 2947 del Codice Civile — termini di prescrizione
Giurisprudenza
- Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992 — onere della prova del nesso causale
- Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350 — non risarcibilità iure hereditatis della perdita della vita
- Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 — unitarietà del danno non patrimoniale
- Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 — Tabella Unica Nazionale come parametro privilegiato
Studio Legale Scarpellini — Milano. Lo studio assiste le famiglie nei casi di responsabilità sanitaria in ambito pediatrico, dall’analisi della documentazione clinica al coordinamento della consulenza specialistica e ai passaggi necessari alla tutela del minore.
