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ToggleUna donna al termine della gravidanza entra in sala parto. Il tracciato cardiotocografico, che nelle prime ore era regolare, comincia a mostrare decelerazioni ripetute. Il monitoraggio prosegue, l’infusione di ossitocina non viene sospesa, il cesareo viene deciso quasi due ore dopo la prima anomalia. Il bambino nasce con un punteggio di Apgar basso e sviluppa un’encefalopatia ipossico-ischemica.
Anni dopo, quando la famiglia chiede conto di quanto accaduto, la struttura risponde che la paralisi cerebrale può avere origine prenatale e che nulla dimostra un collegamento con il travaglio.
È l’argomento decisivo di questo tipo di contenzioso, ed è anche quello vero: gran parte delle paralisi cerebrali infantili ha origine prenatale e non è riconducibile al parto. Per questo il punto non è dimostrare che il bambino ha un danno neurologico — quello è evidente — ma che quel danno si è prodotto durante il travaglio ed era evitabile con una condotta corretta.
Questo approfondimento riguarda come si costruisce quella dimostrazione. Per l’impianto generale della responsabilità sanitaria — riparto tra struttura e medico, onere della prova, percorso dell’accertamento tecnico preventivo, criteri di liquidazione — si rinvia alla guida sulle macrolesioni da malpractice.
Che cosa si contesta, in concreto
Il cardiotocografo registra la frequenza cardiaca fetale e l’attività contrattile dell’utero. Non è uno strumento diagnostico che produce un risultato automatico: è uno strumento di sorveglianza il cui valore dipende interamente da come viene eseguito, letto e tradotto in decisioni.
Le condotte che ricorrono nel contenzioso si collocano su tre livelli.
L’esecuzione. Monitoraggio non effettuato quando indicato, monitoraggio intermittente in una situazione che richiedeva continuità, interruzioni prolungate del tracciato, qualità della registrazione insufficiente a consentire una lettura attendibile.
L’interpretazione. Mancato riconoscimento di un tracciato non rassicurante o patologico, mancata correlazione del tracciato con il quadro clinico complessivo — condizioni materne, andamento del travaglio, riduzione riferita dei movimenti fetali — omessa o tardiva comunicazione delle anomalie al medico.
La decisione. Ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo urgente, prosecuzione dell’infusione di ossitocina in presenza di anomalie, mancata attuazione delle manovre correttive previste, assenza di rivalutazione dopo un intervento correttivo inefficace.
A questi si aggiungono i profili organizzativi, che fondano una responsabilità autonoma della struttura: indisponibilità della sala operatoria, tempi di reperibilità dell’anestesista, dotazione di personale nelle ore notturne, protocolli assenti o disattesi, difetti di trasmissione delle informazioni al cambio turno.
Ciò che determina l’esito è quasi sempre il tempo. Il momento in cui il tracciato diventa non rassicurante, quello in cui viene chiamato il medico, quello in cui la decisione viene assunta e quello in cui il bambino nasce. La ricostruzione oraria di questi quattro passaggi pesa più di qualunque valutazione generale sulla qualità dell’assistenza.
I criteri con cui si accerta l’origine intrapartum del danno
Qui si concentra la parte tecnica che i contenuti divulgativi omettono, e che è invece il cuore della causa.
La medicina legale non deduce l’asfissia intrapartum dal solo esito neurologico. Utilizza una serie di elementi che devono concorrere, e la cui presenza o assenza va verificata sulla documentazione:
- l’emogasanalisi su sangue arterioso del cordone ombelicale, con acidosi metabolica significativa (i valori di riferimento comunemente indicati sono un pH inferiore a 7,0 e un deficit di basi pari o superiore a 12 mmol/L);
- il punteggio di Apgar basso e persistentemente tale al quinto e al decimo minuto;
- un’encefalopatia neonatale di grado moderato o grave nelle prime ore di vita;
- un quadro alla risonanza magnetica compatibile con un danno ipossico-ischemico acuto e con la tempistica ipotizzata;
- il coinvolgimento di più organi, coerente con un evento ipossico sistemico;
- un evento sentinella intrapartum documentato o l’evoluzione progressiva del tracciato da normale a patologico;
- l’esclusione di cause alternative: malformazioni, infezioni, disturbi genetici o metabolici, patologie prenatali.
Due conseguenze pratiche discendono da questo elenco, e sono opposte tra loro.
La prima riguarda chi agisce: la domanda non regge se questi elementi non vengono accertati e messi in relazione tra loro. Impostarla sulla sola gravità dell’esito significa esporsi a un rigetto.
La seconda riguarda la controparte: la mancata esecuzione dell’emogasanalisi cordonale alla nascita, quando le condizioni per eseguirla c’erano, non è un vantaggio per la struttura. È l’esame che avrebbe potuto documentare o escludere l’asfissia, e la sua omissione priva l’accertamento di un elemento che l’obbligo di corretta condotta e di corretta documentazione imponeva di produrre. È un profilo da rilevare sempre.
La finestra terapeutica dopo la nascita
C’è un profilo di responsabilità che si colloca dopo il parto e che viene contestato con minore frequenza di quanto meriterebbe.
Nell’encefalopatia ipossico-ischemica di grado moderato o grave il trattamento con ipotermia terapeutica controllata deve essere avviato entro una finestra temporale ristretta dalla nascita — comunemente indicata in sei ore — perché sia efficace nel contenere l’estensione del danno. Il ritardo nel riconoscimento del quadro, il ritardo nel trasferimento verso un centro attrezzato o l’avvio tardivo del trattamento costituiscono condotte autonomamente valutabili, indipendenti da quanto avvenuto durante il travaglio.
È un profilo che va verificato anche quando la condotta intrapartum risulti corretta: l’evento può essere stato inevitabile, e l’aggravamento no.
Le voci del danno nel neonato leso
Nei casi di encefalopatia con esiti permanenti la componente patrimoniale supera di norma quella non patrimoniale, e questo cambia il modo in cui la richiesta va costruita.
Il danno non patrimoniale segue oggi la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, applicabile alla responsabilità sanitaria per effetto del richiamo contenuto nell’art. 7, comma 4, della legge 24/2017. Il valore del punto decresce al crescere dell’età: per un neonato, a parità di grado di invalidità, il valore riconosciuto è il massimo previsto, perché la durata prevedibile della convivenza con la menomazione è l’intera vita.
Una precisazione necessaria: il «danno esistenziale» non è una voce autonoma da sommare. Dopo le sentenze di San Martino del 2008 il danno non patrimoniale è unitario, e le sue componenti non si cumulano (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975). Gli aspetti dinamico-relazionali rilevano attraverso la personalizzazione prevista dall’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, non come posta distinta.
Il danno patrimoniale comprende l’assistenza personale continuativa per l’intera vita — voce che nelle disabilità gravi supera frequentemente ogni altra — la riabilitazione, gli ausili e la loro sostituzione periodica, i presidi, l’adattamento dell’abitazione e del veicolo, i trasporti, le cure ricorrenti. Va capitalizzato con coefficienti appropriati e documentato con perizia dedicata.
Vi si aggiunge la perdita della capacità lavorativa futura, che nel minore va proiettata sulla presumibile attività che avrebbe potuto svolgere, e la posizione autonoma dei genitori, che possono agire in proprio per lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita: posizione da provare in concreto e non presunta dal solo legame familiare.
Un passaggio procedurale da conoscere in anticipo: ogni transazione che riguardi il minore richiede l’autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 del Codice Civile. Non è un adempimento formale — il giudice valuta la congruità della somma nell’interesse del minore e può negarla — e allunga i tempi, ma costituisce anche un argomento in trattativa.
Sulla stabilizzazione: nei danni neurologici del neonato la valutazione definitiva richiede anni, perché il quadro va apprezzato con lo sviluppo neuropsicomotorio. Definire la pratica prima significa liquidare un danno che non è ancora misurabile.
Che cosa acquisire, e subito
Servono la cartella clinica di gravidanza e di ricovero, i tracciati cardiotocografici completi in originale — antepartum e intrapartum, non i soli referti — il partogramma, il diario clinico e quello ostetrico con gli orari, le schede anestesiologiche, il referto dell’emogasanalisi cordonale, la cartella clinica neonatale con i punteggi di Apgar, la documentazione del trattamento ipotermico se eseguito, gli esami neuroradiologici con le immagini, l’esame istologico della placenta, e successivamente tutti i referti di follow-up neurologico, fisiatrico e neuropsicomotorio.
L’esame della placenta merita attenzione particolare: può fornire elementi decisivi sull’esistenza di una patologia prenatale — e quindi sulla tesi difensiva della struttura — oppure escluderla. La sua mancata esecuzione o la mancata conservazione del materiale è essa stessa una circostanza da rilevare.
Una lacuna nella documentazione non è neutra sul piano probatorio: l’obbligo di corretta tenuta grava sulla struttura, e la giurisprudenza ne trae conseguenze sfavorevoli per essa. Nei casi di tracciati incompleti, illeggibili o mancanti proprio nelle fasi critiche, questo profilo va sempre valorizzato.
I termini
L’azione contrattuale verso la struttura si prescrive in dieci anni, quella extracontrattuale verso il singolo professionista in cinque, con decorrenza dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere percezione del danno e della sua riconducibilità alla condotta sanitaria.
Nei danni neurologici del neonato questo momento è spesso posticipato, perché la piena consapevolezza dell’entità del danno matura con lo sviluppo. Si tratta però di una questione tecnica da valutare caso per caso, non di una regola su cui fare affidamento.
Domande frequenti
Un bambino con paralisi cerebrale ha sempre subito un errore al parto?
No, ed è l’equivoco più diffuso. Molte forme di paralisi cerebrale hanno origine prenatale e non sono collegabili al travaglio. La responsabilità sussiste solo se si dimostra che il danno si è prodotto durante il parto ed era evitabile con una condotta diligente.
Come si dimostra che il danno è avvenuto durante il travaglio?
Attraverso un insieme di elementi che devono concorrere: emogasanalisi cordonale con acidosi metabolica significativa, Apgar basso e persistente, encefalopatia neonatale moderata o grave, quadro alla risonanza compatibile, coinvolgimento multiorgano, evoluzione del tracciato, esclusione di cause alternative.
L’ospedale non ha eseguito l’emogasanalisi alla nascita: è un problema per noi?
Priva l’accertamento di un elemento importante, ma non è un vantaggio per la struttura. Quando le condizioni per eseguirla sussistevano, la sua omissione è essa stessa una condotta da rilevare, e l’obbligo di corretta documentazione grava sulla struttura.
Il monitoraggio era intermittente: basta a fondare la responsabilità?
Dipende dal quadro. Il monitoraggio continuo è indicato in determinate situazioni di rischio: occorre verificare se quelle condizioni ricorressero e se, in caso affermativo, la scelta di un monitoraggio intermittente sia stata conforme alle linee guida applicabili.
Quanto tempo serve per quantificare il danno di un neonato?
Anni. La valutazione richiede che il quadro neurologico si stabilizzi con lo sviluppo neuropsicomotorio. Una definizione anticipata liquida un danno non ancora misurabile.
Possiamo accettare noi genitori l’offerta per nostro figlio?
No. Ogni transazione riguardante un minore richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, che valuta la congruità della somma nell’interesse del bambino.
Che documenti dobbiamo chiedere all’ospedale?
La cartella completa di gravidanza, ricovero e neonatale, i tracciati cardiotocografici originali e non i soli referti, il partogramma, il diario ostetrico con gli orari, l’emogasanalisi cordonale, gli esami neuroradiologici con le immagini e l’esame istologico della placenta.
In sintesi
Nel contenzioso sulla sofferenza fetale non si discute quasi mai se il bambino abbia un danno: si discute quando quel danno si è prodotto e se fosse evitabile. La difesa più solida della struttura è l’origine prenatale, e va affrontata sul terreno dei criteri di accertamento — emogasanalisi, Apgar, encefalopatia neonatale, quadro neuroradiologico, coinvolgimento multiorgano, esclusione di cause alternative — non su quello della gravità dell’esito.
Ciò che rende dimostrabile tutto questo è la documentazione originale, a partire dai tracciati completi e dalla ricostruzione oraria delle decisioni. È materiale che esiste in un solo posto, e va richiesto integralmente.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa
- Legge 8 marzo 2017, n. 24: art. 5 (linee guida e buone pratiche), art. 7 (responsabilità della struttura e dell’esercente; comma 4, richiamo agli artt. 138 e 139 Cod. Ass.), art. 8 (condizione di procedibilità)
- Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), in particolare il comma 3
- D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 — Tabella Unica Nazionale
- Art. 320 del Codice Civile — autorizzazione del giudice tutelare
- Artt. 2946 e 2947 del Codice Civile — termini di prescrizione
- Art. 696-bis del Codice di Procedura Civile
Giurisprudenza
- Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992 — onere della prova del nesso causale in materia sanitaria
- Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 — unitarietà del danno non patrimoniale
- Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 — Tabella Unica Nazionale come parametro privilegiato
Studio Legale Scarpellini — Milano. Lo studio assiste le famiglie nei casi di danno neurologico neonatale da responsabilità sanitaria, dall’acquisizione della documentazione clinica al coordinamento della consulenza medico-legale specialistica.
