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ToggleIl termine di due anni è quello che compare in quasi tutti gli articoli sulla prescrizione dei danni da incidente stradale. Nei sinistri gravi, però, è quasi sempre il termine sbagliato: quando l’incidente ha provocato lesioni gravi o la morte di una persona, il tempo per agire è molto più lungo. Nessuno dei due dati, però, si applica automaticamente: quale valga dipende da una circostanza che il danneggiato raramente è in grado di valutare da solo.
I tre commi dell’art. 2947
L’art. 2947 del Codice Civile costruisce il termine su tre livelli, e la confusione più diffusa nasce dal sovrapporre il primo al secondo.
Il primo comma fissa in cinque anni la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. È la regola generale, e vale per i danni che non sono prodotti dalla circolazione dei veicoli. Vi rientra, per esempio, il danno causato da una buca del manto stradale, che deriva dalla cattiva manutenzione e non dalla circolazione, e resta quindi soggetto al termine quinquennale.
Il secondo comma introduce un termine speciale e più breve, di due anni, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. È il termine che si applica alla generalità dei sinistri stradali, e non dipende dal grado di imprudenza del responsabile: anche un incidente causato da una distrazione momentanea vi è soggetto, esattamente come uno causato da una manovra spericolata.
Su questo punto circola una lettura scorretta, diffusa anche in materiali divulgativi: si legge talvolta che il termine di cinque anni si applicherebbe quando il danno deriva da un «fatto illecito», contrapposto al sinistro ordinario, o quando la condotta è stata dolosa o colposa. Non è così. Un sinistro stradale è sempre un fatto illecito, e la colpa è il presupposto della responsabilità, non un elemento che allunga i termini. La distinzione tra i cinque anni e i due anni riguarda soltanto se il danno sia stato o meno prodotto dalla circolazione di un veicolo.
Il terzo comma, che nei sinistri gravi cambia tutto
Il terzo comma stabilisce che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per quel reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile di risarcimento.
La variabile rilevante, quindi, non è la gravità della condotta in senso morale: è la sua qualificazione penale. Nei sinistri con conseguenze serie questa ipotesi non è l’eccezione, è la regola, perché la legge 41/2016 ha introdotto nel Codice Penale i delitti di omicidio stradale (art. 589-bis) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis), sottraendoli alla disciplina dell’omicidio e delle lesioni colpose comuni.
Il termine di prescrizione del reato si calcola, ai sensi dell’art. 157 del Codice Penale, sul massimo della pena edittale, con un minimo di sei anni per i delitti. Per l’omicidio stradale nell’ipotesi base, punito con la reclusione da due a sette anni, il termine è quindi di sette anni. Sale a dodici anni nelle ipotesi aggravate, tra cui la guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 grammi per litro e la guida sotto l’effetto di stupefacenti, punite con la reclusione da otto a dodici anni. Per le stesse ipotesi, oltre che per l’omicidio e le lesioni colposi plurimi, il sesto comma dell’art. 157 prevede il raddoppio dei termini. Se il conducente si dà alla fuga l’art. 589-ter aumenta la pena da un terzo a due terzi, con un minimo di cinque anni; quando dal sinistro derivano più vittime la pena può arrivare fino a diciotto anni, con corrispondente allungamento della prescrizione.
Per le lesioni personali stradali gravi o gravissime il ragionamento è lo stesso, e produce il numero che dà il titolo a questa pagina: trattandosi di delitti, il termine non scende comunque sotto i sei anni stabiliti come minimo dall’art. 157, e sale nelle ipotesi aggravate. Nell’ipotesi base l’art. 590-bis punisce le lesioni gravi con la reclusione da tre mesi a un anno e le gravissime da uno a tre anni: pene basse, che da sole non supererebbero i sei anni, ma il minimo dell’art. 157 opera comunque. Nelle ipotesi aggravate le pene salgono sensibilmente — fino a un anno e sei mesi-tre anni per le lesioni gravi e due-quattro anni per le gravissime in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, e fino a tre-cinque anni e quattro-sette anni oltre quella soglia o in caso di stupefacenti — e con esse sale, di pari passo, il termine di prescrizione, fino a sette anni nelle ipotesi più gravi. Chi ha riportato lesioni gravi in un sinistro, quindi, non dispone quasi mai di due anni soltanto.
Due precisazioni pratiche. Non serve che la persona danneggiata sporga querela, si costituisca parte civile o attenda l’esito del procedimento penale: è sufficiente che il fatto sia astrattamente qualificabile come reato. Quel termine più lungo vale inoltre anche nei confronti di chi risponde a titolo di responsabilità indiretta, come il proprietario del veicolo e la compagnia assicuratrice, pur non essendo autore del reato.
Attenzione: non ogni violazione stradale è un reato
È il punto in cui l’errore costa di più, e va detto perché circola un elenco ricorrente di «reati stradali» che reati non sono.
Sono delitti, e attivano il terzo comma, l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, la guida in stato di ebbrezza oltre le soglie penalmente rilevanti, la guida sotto l’effetto di stupefacenti, la fuga del conducente.
Non lo sono, salvo ipotesi particolari, l’eccesso di velocità, il mancato rispetto del semaforo rosso, la guida senza patente e la circolazione senza copertura assicurativa: sono illeciti amministrativi, per quanto gravi, e non fanno scattare alcun termine più lungo. Le «ipotesi particolari» non valgono però allo stesso modo per tutte e quattro. La guida senza patente diventa reato — punito con l’arresto fino a un anno — se la stessa violazione si ripete nel biennio: è l’unica delle quattro in cui la reiterazione fa scattare una rilevanza penale autonoma. La circolazione senza assicurazione, anche se ripetuta nel biennio, resta invece un illecito amministrativo: si inaspriscono la sanzione pecuniaria e le misure accessorie, ma il termine più lungo non si applica in nessun caso.
La distinzione non è accademica. Chi confida nel termine penale perché l’altro conducente «andava forte» o «è passato col rosso» sta contando su una regola che nel suo caso non opera, e rischia di lasciar decorrere i due anni. Il termine più lungo, quando c’è, dipende quasi sempre dalla gravità delle lesioni riportate — non dalla violazione commessa dall’altro.
Quando il termine lungo si accorcia di colpo
Lo stesso terzo comma contiene una disposizione che nella pratica coglie di sorpresa anche chi si era informato: se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, oppure se nel giudizio penale interviene una sentenza irrevocabile, il diritto al risarcimento torna a prescriversi nel termine ordinario di due o cinque anni, che decorre dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Ne discende un effetto controintuitivo. Una famiglia che dopo un incidente mortale sappia di avere sette o dodici anni di tempo può ritrovarsi, il giorno in cui la sentenza penale diventa definitiva, con due soli anni davanti a decorrere da quella data. Se il processo si è concluso in fretta e la posizione civile è rimasta ferma nell’attesa, il margine residuo risulta assai più stretto di quello che si era calcolato.
È la ragione per cui la data di irrevocabilità della sentenza penale va monitorata, e non appresa incidentalmente.
Come si interrompe la prescrizione
La prescrizione si interrompe con un atto di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 2943 del Codice Civile. Dal giorno dell’interruzione il termine ricomincia a decorrere per intero, come stabilisce l’art. 2945: un atto interruttivo inviato al ventunesimo mese fa ripartire i due anni da capo.
L’atto deve essere scritto, contenere l’intimazione o la richiesta di adempimento e giungere a destinazione: raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Va inviato a tutti i soggetti nei confronti dei quali si intende far valere il diritto, cioè conducente responsabile, proprietario del veicolo e compagnia assicuratrice, perché l’interruzione opera verso il destinatario dell’atto e non erga omnes. Da qui una conseguenza concreta: un atto inviato alla sola compagnia lascia correre il termine nei confronti del responsabile.
Hanno effetto interruttivo anche la richiesta di risarcimento inviata all’impresa assicuratrice ai sensi dell’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private — che è al tempo stesso condizione di proponibilità dell’azione — l’invito alla negoziazione assistita e l’atto di citazione.
Merita di essere segnalato un caso che ribalta la prospettiva: interrompe la prescrizione anche un atto proveniente dalla compagnia, quando da esso emerga il riconoscimento del debito. Una lettera con cui l’assicuratore formula un’offerta risarcitoria, per esempio, produce quell’effetto. È un elemento che il danneggiato ignora quasi sempre e che, in una posizione arrivata al limite del termine, può risultare decisivo: vale la pena conservare ogni comunicazione ricevuta, non solo quelle inviate.
Non hanno invece effetto interruttivo le trattative informali, i solleciti telefonici, gli scambi di messaggi con il liquidatore, né la circostanza che una perizia sia ancora in corso. Sono tutte situazioni in cui il danneggiato ha la percezione che la pratica sia viva mentre il termine continua a correre.
Se eri passeggero
Il passeggero trasportato ha una posizione particolare, e con essa un rischio specifico.
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni gli consente di rivolgersi direttamente alla compagnia che assicura il veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità. È una facoltà in più, non un obbligo che ne sostituisce altri: resta ferma l’azione ordinaria verso il responsabile e il suo assicuratore ai sensi dell’art. 144.
Ne discende che l’atto interruttivo va indirizzato a entrambi i fronti. Un trasportato che interrompa la prescrizione soltanto verso l’assicuratore del veicolo su cui viaggiava lascia correre il termine nei confronti di chi ha effettivamente causato il sinistro — e se in seguito quella strada dovesse rivelarsi la sola percorribile, per esempio perché il danno eccede il massimale previsto dall’art. 141, la troverebbe chiusa.
Su un punto la percezione comune sbaglia con particolare frequenza: la minore età del danneggiato non sospende di per sé la prescrizione. L’art. 2942 del Codice Civile prevede la sospensione contro i minori non emancipati soltanto per il tempo in cui non abbiano un rappresentante legale. Un minore che abbia i genitori esercenti la responsabilità genitoriale non rientra in quella previsione, e il termine decorre normalmente.
Perché nei sinistri gravi il tempo va gestito, non calcolato
Ricostruire i termini è la parte semplice. Quella difficile riguarda ciò che accade nel frattempo.
Nei sinistri con lesioni gravi la stabilizzazione dei postumi richiede spesso più di dodici mesi, e in presenza di interventi successivi anche molto di più: la quantificazione del danno non può essere formulata prima. Nello stesso periodo si esaurisce la disponibilità dei riscontri: le registrazioni delle telecamere private vengono sovrascritte nel giro di giorni, i testimoni diventano irreperibili, i veicoli vengono rottamati, e gli accertamenti sulla dinamica compiuti nell’immediatezza non sono ripetibili.
Ne consegue che il tempo disponibile per agire è quasi sempre più lungo di quello disponibile per costruire la prova. Chi ragiona sul solo termine di prescrizione arriva a scadenza con una posizione formalmente in piedi e sostanzialmente indimostrabile.
Va aggiunto che in questa materia si sbaglia in due direzioni opposte, ed entrambe costano.
Chi si ferma ai due anni credendoli l’unico termine possibile rinuncia a posizioni ancora perfettamente esigibili, perché nelle lesioni gravi il termine penale è quasi sempre più lungo. Chi all’opposto confida nel termine penale per una violazione che reato non è — la velocità, il semaforo, la patente — lascia decorrere i due anni e perde il diritto per intero.
Nel dubbio sul termine applicabile, e il dubbio è legittimo perché dipende dalla qualificazione penale del fatto, dall’esistenza di aggravanti e dall’andamento del procedimento, la condotta corretta è una sola: inviare comunque un atto interruttivo entro i due anni, a tutti i soggetti coinvolti, e far verificare la posizione a chi possa seguirne anche gli sviluppi penali.
Riferimenti normativi
- Art. 2947 del Codice Civile — prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Artt. 2943 e 2945 del Codice Civile — atti interruttivi ed effetti dell’interruzione
- Art. 2942 del Codice Civile — sospensione della prescrizione
- Art. 157 del Codice Penale — tempo necessario a prescrivere
- Artt. 589-bis, 589-ter e 590-bis del Codice Penale — omicidio stradale, fuga del conducente, lesioni personali stradali (introdotti dalla legge 23 marzo 2016, n. 41)
- Artt. 144 e 145 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) — azione diretta e proponibilità dell’azione di risarcimento
- Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private — azione diretta del terzo trasportato
Studio Legale Scarpellini — Milano. Lo studio assiste le vittime di incidenti stradali gravi e mortali e i loro familiari, seguendo il coordinamento tra procedimento penale e azione risarcitoria. Per la verifica dei termini applicabili a un caso concreto è possibile contattare lo studio.
