Studio Legale Scarpellini

Tipologie di danni risarcibili in caso di incidente stradale in itinere

Se ti è capitato di subire un incidente stradale mentre andavi o tornavi dal lavoro e non sai come comportarti, ti invitiamo a leggere questo contributo: troverai tutte le informazioni essenziali per gestire al meglio questo momento delicato.

Per prima cosa, devi sapere che la vittima di un incidente stradale in itinere ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Ti consigliamo di chiedere al più presto il supporto di un legale specializzato in infortunistica stradale, con una comprovata esperienza in situazioni come la tua.

L’incidente stradale in itinere rientra tra gli infortuni sul lavoro tutelati dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e, nei casi in cui l’infortunio sia causato da un terzo, può dar diritto ad un ulteriore risarcimento da parte dell’assicurazione del responsabile.

Lo Studio Legale Scarpellini si distingue per la profonda competenza delle questioni legate agli incidenti stradali e per la scrupolosità ed empatia con cui assiste i propri clienti.

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Cos’è un incidente stradale in itinere?

Si parla di infortunio in itinere quando un lavoratore subisce un incidente durante il tragitto che collega la propria abitazione al luogo di lavoro, o viceversa. La particolarità di questa fattispecie è che viene equiparata a un infortunio sul lavoro, con conseguente copertura da parte dell’INAIL.

Secondo l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, si intendono infortuni in itinere quelli avvenuti durante il normale percorso effettuato dal lavoratore nei seguenti casi:

  • tra l’abitazione e il luogo di lavoro (andata e ritorno);
  • tra due luoghi di lavoro, in presenza di più rapporti di lavoro;
  • tra il luogo di lavoro e il luogo abituale di consumazione dei pasti, in assenza di mensa aziendale;
  • durante una trasferta lavorativa;
  • per raggiungere una riunione di lavoro presso la sede aziendale o altro luogo indicato dal datore di lavoro.

Se l’incidente è causato da un terzo, oltre alla copertura INAIL, il lavoratore può chiedere un ulteriore risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile, come più volte confermato dalla Corte di Cassazione.

L’infortunio in itinere comprende anche gli incidenti stradali avvenuti alla guida della propria auto, bicicletta o bike sharing. In questi casi, la vittima-lavoratore deve dimostrare l’effettiva necessità del mezzo privato per mancanza di trasporti pubblici adeguati.

Secondo il legislatore, infatti, il trasporto pubblico rappresenta il mezzo più sicuro per recarsi al lavoro, in quanto espone il lavoratore a un rischio minore rispetto all’uso di mezzi privati.

Danni patrimoniali risarcibili: spese mediche, danni al veicolo e mancato guadagno

Dopo un infortunio in itinere, il lavoratore-vittima ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro.

Danno emergente: spese sostenute a seguito dell’incidente

Il danno emergente è il pregiudizio economico immediato e concreto che il lavoratore ha subito a causa dell’incidente stradale in itinere. Rientrano in questa categoria:

  • le spese per la riparazione del veicolo;
  • i costi medici e dei trattamenti sanitari;
  • eventuali danni materiali a oggetti personali.

Lucro cessante: perdita di guadagni futuri

Il lucro cessante rappresenta, invece, il mancato guadagno che la vittima di un incidente in itinere, avrebbe potuto conseguire se l’evento dannoso non si fosse verificato. A differenza del danno emergente, che riguarda perdite già subite, il lucro cessante fa riferimento a utili futuri non realizzati. Rientrano in questa categoria:

  • la perdita di giornate lavorative e quindi di retribuzione;
  • il mancato incasso per attività professionali autonome sospese;
  • l’interruzione temporanea di collaborazioni o incarichi già programmati.

Danni non patrimoniali

La vittima-lavoratore ha diritto, inoltre, al risarcimento dei danni non patrimoniali

Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica

Il danno biologico, disciplinato dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), è il pregiudizio all’integrità fisica o psichica della persona.

Nel caso di un incidente in itinere, il danno biologico riguarda le lesioni subite dal lavoratore durante il tragitto casa-lavoro, che incidono sulla sua salute e qualità della vita, anche in modo temporaneo.

Questo tipo di danno viene risarcito in quanto lesivo del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, e viene quantificato attraverso specifiche tabelle medico-legali che stabiliscono la percentuale di invalidità.

Danno morale: sofferenza interiore causata dall’incidente

Il danno morale riguarda, invece, la sofferenza interiore, il turbamento emotivo e il dolore psicologico causati dall’incidente in itinere. Si distingue dal danno biologico perché non si riferisce a lesioni fisiche o psichiche in senso medico-legale, ma al disagio emotivo provato dalla vittima a seguito dell’incidente.

Il danno morale può manifestarsi in vari modi: come la sofferenza per la perdita di autonomia, nel caso in cui l’incidente causi una disabilità permanente; la preoccupazione per il recupero delle proprie condizioni di salute; la difficoltà emotiva legata all’impossibilità di partecipare alle normali attività familiari e sociali. In alcuni casi, l’incidente può portare a disturbi psicologici, quali depressione o ansia, e in altri può generare delle vere e proprie fobie, come la paura di guidare.

Danno esistenziale: alterazione delle abitudini di vita quotidiana

Il danno esistenziale riguarda, infine, l’impatto profondo e duraturo che l’evento traumatico ha avuto sulla vita della vittima di un incidente stradale.

In seguito a un incidente in itinere, il danno esistenziale può derivare dalla limitazione delle attività quotidiane, dalla perdita di autonomia, e dalla riduzione del tempo libero e delle interazioni sociali, che incidono in maniera visibile e concreta sulla sfera emotiva e relazionale del lavoratore.

Il danno esistenziale va oltre le lesioni fisiche o economiche: riguarda il turbamento profondo causato dal cambiamento nella vita della persona, che perde parte della sua dignità, dei suoi affetti o della sua realizzazione personale, a causa dell’incidente.

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni in itinere

Dopo essere stato assistito, il lavoratore deve informare il proprio datore di lavoro, come previsto dall’art. 52 del Testo unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il certificato medico, che riporta la diagnosi e i giorni di prognosi (ovvero il periodo di inabilità temporanea al lavoro), viene trasmesso direttamente all’INAIL in via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che lo ha redatto.

Spetta invece al lavoratore comunicare al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di emissione e i giorni di prognosi.

Il datore di lavoro deve trasmettere all’INAIL:

  • la comunicazione di infortunio entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico se la prognosi è fino a 3 giorni;
  • la denuncia di infortunio entro 48 ore se la prognosi supera i 3 giorni (ridotte a 24 ore in caso di decesso).

Ruolo dell’INAIL nel risarcimento degli infortuni in itinere

In caso di infortunio sul lavoro o in itinere, l’INAIL tutela il lavoratore con modalità analoghe a quelle previste per gli incidenti professionali. Il lavoratore ha diritto a:

  • alla retribuzione piena, a carico del datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio;
  • al 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni (periodo di carenza), salvo condizioni migliori dal contratto;
  • dal 4° giorno, a un’indennità INAIL pari al:
    • 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno;
    • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione.

Inoltre, l’INAIL:

  • copre le spese mediche, riabilitative e diagnostiche direttamente connesse all’infortunio;
  • riconosce un indennizzo per danno permanente dal 6% al 100% di invalidità, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al d.lgs. 38/2000.

Se l’incidente è causato da terzi, oltre a quanto indennizzato dall’INAIL, la vittima-lavoratore può richiedere alla compagnia assicurativa del responsabile civile un risarcimento integrativo, denominato “danno differenziale”.

Importanza di una consulenza legale specializzata

Affrontare una procedura legale a seguito di un incidente in itinere, senza l’assistenza di un professionista esperto, può significare ottenere un risarcimento inferiore a quello effettivamente dovuto.

Lo Studio Legale Scarpellini offre un supporto specializzato per assistere direttamente la vittima-lavoratore in ogni fase della procedura, garantendo la massima tutela dei suoi diritti.

Grazie a una comprovata esperienza nel settore, siamo in grado di interfacciarci con le compagnie assicurative e con l’INAIL, assicurando che ogni aspetto della richiesta risarcitoria venga gestito con precisione, tempestività e competenza.

Contattaci subito per valutare il tuo caso: il primo colloquio è gratuito e senza impegno.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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