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ToggleChi è stato vittima di errore medico o ravvisa un potenziale caso di malasanità tra i propri congiunti, ha diritto a chiedere un risarcimento danni per malasanità.
Molte persone non lo sanno, ma all’atto del ricovero, così come in sede di visite e/o esami specialistici, il paziente e la struttura erogante la prestazione sottoscrivono un contratto di spedalità. Questo accordo non richiede firme o adempimenti particolari, ma deve essere rispettato in modo scrupoloso per la tutela della salute del paziente.
Tradotto con parole più semplici, non è sufficiente erogare un servizio, ma lo si deve fare con il massimo zelo possibile.
Nonostante ciò, il paziente può riportare lesioni personali più o meno gravi e, laddove si accerti la malpractice medica, lo stesso ha diritto, come già anticipato, a essere risarcito.
Tuttavia, ci sono dei termini di prescrizione per il risarcimento danni da errore medico che è essenziale rispettare per non vedere decaduti i propri diritti.
Chi paga gli errori medici commessi?
Di fronte a un possibile caso di malasanità, il primo nodo da sciogliere è chi paga per gli errori medici commessi e, per questo, desideriamo fare un po’ di chiarezza.
Esistono, difatti, due diverse tipologie di responsabilità medica ascrivibili, a loro volta, fra le cosiddette responsabilità professionali.
- Responsabilità dell’operatore sanitario: si riferisce a colui che ha erogato la prestazione, prestato cure non appropriate o trascurato azioni necessarie.
La persona fisica, responsabile dell’errore medico, risponde a titolo extracontrattuale al pari di ogni altro illecito per il quale esiste l’obbligo a risarcire i danni arrecati.
- Responsabilità della struttura sanitaria: si riferisce al nosocomio, alla casa di cura privata, al centro specialistico o all’azienda sociosanitaria in cui l’operatore, erogante la prestazione, esercita la professione. La struttura risponde a titolo contrattuale per i danni arrecati ai pazienti e ciò anche nel caso di collaboratori esterni, convenzionati o occasionali.
Quanto sopra si riflette sui termini di prescrizione per risarcimento danni da errore medico.
Quali sono i termini di prescrizione per il risarcimento danni?
In caso di errore medico, si possono adire vie legali nei confronti dell’operatore sanitario, erogante la prestazione, e della struttura dove si sono svolti i fatti.
Facendo riferimento all’art. 7 della Legge Gelli-Bianco, si distinguono due forme di responsabilità che incidono diversamente sui termini di prescrizione per il risarcimento danni e sull’onere della prova.
- La struttura risponde per le condotte colpose o dolose dei professionisti che vi esercitano (art. 1218 e 1228 del Codice civile). Volendo intraprendere un’azione legale nei suoi confronti, il termine prescrizione per la richiesta di risarcimento danni è fissato in anni 10. In questi casi, si rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale e l’onere di dimostrare che il danno, riportato dal paziente, non poteva essere evitato è a carico della struttura.
- Indirizzando la richiesta di risarcimento danni al medico o ad altri professionisti sanitari, si parla di responsabilità extra-contrattuale e, in base all’art. 2043 del Codice civile, i diritti della parte offesa cadono in prescrizione dopo anni 5. In simili circostanze, spetta tuttavia al paziente dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall’operatore e l’evento dannoso.
I termini di prescrizione devono essere, tuttavia, rivisti qualora l’errore medico cagioni la morte del paziente.
In questi casi, gli eredi possono avanzare una richiesta di risarcimento per i danni patiti dalla vittima entro 10 anni dalla data della sua morte, mentre il ristoro dei danni da loro stessi subiti, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, cade in prescrizione dopo 5 anni dal decesso.
Da quando decorre la prescrizione per malasanità?
Chiarite le tempistiche di prescrizione per il risarcimento danni da errore medico, è bene avere ben chiari i termini di decorrenza della prescrizione stabilendo, quindi, a partire da quando il paziente possa far valere i suoi diritti.
Secondo l’art. 2935 del Codice civile, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la parte lesa può far valere il suo diritto.
Tuttavia, quando si parla di errori medici o di altre tipologie di danni riportati in ambito ospedaliero-sanitario, è indispensabile fare una precisazione.
Le conseguenze di un errore medico o una prestazione sanitaria eseguita con imperizia possono infatti manifestarsi in un arco temporale diverso.
Alcune si palesano nell’immediato o entro breve tempo, mentre altre possono sopraggiungere anche a distanza di mesi o anni.
Volendo parlare in termini più generali, si può quindi asserire che la prescrizione decorre a partire dal momento in cui il paziente prende coscienza del danno riportato riconducendo lo stesso alla prestazione sanitaria di cui ha usufruito.
Dopo quanto tempo è possibile richiedere il risarcimento?
Dopo aver chiarito quali sono i tempi di prescrizione per il risarcimento danni da errore medico e da quando decorrono, non resta altro da fare se non soffermarsi sui termini di decorrenza per capire meglio da quando il paziente può far valere i suoi diritti.
In linea generale, la parte offesa può inoltrare la richiesta di risarcimento a partire dal giorno in cui:
- è stato commesso l’errore medico;
- il danno si è conclamato;
- si prende coscienza e consapevolezza dell’esistenza del danno subito.
A chi rivolgersi per far valere i propri diritti?
Se hai riportato un danno da errore medico e vuoi ottenere il massimo risarcimento, rivolgiti alla Studio Legale Scarpellini a Milano.
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