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ToggleNon è possibile dare una risposta rapida e sintetica a questa domanda, in quanto, in caso di sinistro stradale mortale, il risarcimento spettante agli aventi diritto, iure hereditatis e/o iure proprio, viene calcolato in base a parametri prestabiliti rapportati al caso di specie.
Per coloro che hanno subito la perdita di un congiunto a causa di un sinistro stradale, puoi visitare la pagina dedicata all’assistenza legale per il risarcimento incidente stradale mortale.
In questo articolo verrà illustrato, in breve, tutto quello che occorre sapere con l’esposizione di alcuni esempi pratici che possano far comprendere appieno la materia.
Se hai subito la perdita di un parente ottieni il giusto risarcimento, è un tuo diritto.
In caso di incidente mortale chi viene risarcito?
Preme sottolineare, prima di tutto, che è possibile ottenere un risarcimento anche in caso di responsabilità della vittima, ovviamente rapportato al grado di responsabilità.
Capita, non di rado, che i congiunti presuppongano di non essere meritevoli di un risarcimento a causa della corresponsabilità del proprio caro nella verificazione del sinistro.
Ed è soprattutto in tale ipotesi che risulta fondamentale l’assistenza di un professionista esperto che possa tutelare i diritti delle vittime (secondarie) al fine di ottenere un adeguato risarcimento per il danno subito per la perdita del congiunto.
Fatta questa brevissima premessa, passiamo ora ad illustrare chi sono i soggetti che possono proporre una domanda risarcitoria.
Il risarcimento del danno spetta a coloro che avevano legami affettivi ed economici con la persona deceduta nel sinistro stradale, e tra questi vi rientrano:
- i congiunti: marito / moglie, figli, genitori, sorelle e/o fratelli, nonni e nipoti, anche nel caso in cui non vi era convivenza con la vittima;
- la persona convivente con la vittima alla data del decesso;
- ulteriori parenti che dimostrino di avere con la vittima un legame intenso;
- soggetti terzi, i quali devono essere in grado di dimostrare il danno derivante dalla morte della vittima;
- nascituro: in seguito all’evoluzione giurisprudenziale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale anche per il figlio, della vittima, non ancora nato.
Quali sono i danni risarcibili ai congiunti di chi ha perso la vita in un incidente stradale?
Il risarcimento spettante a coloro i quali abbiano subito danni patrimoniali o non patrimoniali per la perdita del loro congiunto / dipendente / creditore a seguito di un incidente stradale viene calcolato e liquidato in base alle lesioni subite dagli stessi (iure proprio), oltre a quelle maturate in capo alla vittima prima della sua morte (iure hereditatis).
Pertanto, ai congiunti verrà riconosciuto, oltre al danno iure proprio, anche il diritto all’ottenimento del risarcimento che sarebbe spettato alla vittima, la quale non potendo fruire delle somme liquidate le “lascerà in eredità” ai suoi eredi.
Mentre, i soggetti terzi spetteranno unicamente il danno iure proprio: si prenda l’esempio del socio che dovrà riorganizzare l’attività lavorativa a causa della scomparsa improvvisa del suo collaboratore.
Il danno iure hereditatis
Il danno iure hereditatis è quel danno risarcibile agli eredi di colui che ha perso la vita in un incidente stradale.
Tale danno, però, viene riconosciuto a determinate condizioni:
- che tra l’evento lesivo e la morte sia intercorso un lasso di tempo apprezzabile;
- che la vittima, in tale periodo, abbia compreso lucidamente il suo stato di salute o meglio la tragicità dell’inesorabile avvicinarsi della morte.
In sostanza, tale danno non viene riconosciuto nei casi si morte istantanea.
Chi perde la vita in un incidente stradale, pertanto, acquisisce il diritto al risarcimento di cui, ovviamente, non potrà mai beneficiare, solo nel caso in cui non muoia immediatamente. Rientrano nella risarcibilità del danno iure hereditatis sia il danno patrimoniale, sia quello non patrimoniale.
Il danno patrimoniale si concretizza prima del decesso della vittima, ovvero in quel lasso di tempo intercorrente tra l’incidente stradale e l’evento morte e si riferisce a due categorie di danno:
- danno emergente, all’interno del quale vengono ricondotte le perdite economiche presenti e future derivanti anche dal sostenimento dei costi per le cure e le terapie mediche che sono state praticate durante il periodo di sopravvivenza (si pensi ai soggetti che vivono in stati comatosi per periodi medio-lunghi);
- danno da lucro cessante, che rappresenta il mancato guadagno subito e futuro (stipendi e/o introiti non percepiti, perdita di clienti, chiusura dell’attività, ecc., ).
Il danno non patrimoniale, invece, riguarda un diritto costituzionalmente garantito, quello della salute, ed è suddiviso in:
danno biologico – terminale: viene riconosciuto nel caso in cui la morte della vittima sopraggiunga in un periodo successivo al sinistro, ovvero dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’incidente stradale. Questo danno c.d. terminale, pertanto, viene accertato e liquidato agli eredi della vittima, in relazione ai postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di sopravvivenza del danneggiato. Se la vittima avesse perso la vita subito dopo il sinistro, non avrebbe, infatti, maturato alcun diritto relativo a tale danno;
danno catastrofale o danno morale da lucida agonia: la Corte di Cassazione, con sentenza 11719/2021 ha finalmente riconosciuto ai familiari delle vittime di incidenti stradali mortali il danno morale terminale, che trae origine dalla consapevolezza del danneggiato della sua imminente morte, ovvero dalla sofferenza psichica di massima intensità patita. Pertanto, nel caso in cui emergesse che il familiare, durante il lasso di tempo intercorrente tra l’evento lesivo e l’evento morte, a prescindere dalla durata, avesse un pieno stato di coscienza del suo stato di salute, potrà essere richiesto, iure hereditatis, anche tale danno.
Il danno iure proprio
Il danno iure proprio è quel danno derivante dalla perdita del congiunto e comporta una recisione grave e irreparabile del legame familiare tutelato dalla Costituzione.
Anche questa tipologia di danno viene suddivisa nelle due macro categorie raggruppate nel danno patrimoniale e in quello non patrimoniale.
Rientrano all’interno del danno non patrimoniale i seguenti danni:
- danno morale, si ha quando a causa della perdita del proprio caro, a carico del congiunto rimasto in vita si determini una lesione alla integrità psicofisica, quindi uno stato di angoscia transeunte o comunque una sofferenza morale prolungata, definita anche come patema d’animo;
- danno biologico: è valutabile nei soggetti che, a causa dello stato d’angoscia di cui soffrono a seguito della morte del familiare, manifestino una degenerazione psico-fisica permanente comprovata da certificazioni mediche;
- danno esistenziale o da perdita del rapporto parentale: è molto comune nei familiari conviventi della vittima e trae origine dall’evento lesivo, ovvero nel momento in cui il danneggiato perde la vita nell’incidente stradale; in quel preciso istante viene ad estinzione non solo il bene-vita della vittima, ma anche il vincolo parentale con congiunti.
In relazione ai danni patrimoniali è possibile ottenere il risarcimento per:
- il danno emergente, conseguente a tutte le spese sostenute dai congiunti a seguito della morte del familiare, ivi comprese quelle funerarie;
- il danno da lucro cessante: sorge nel momento in cui i congiunti smettono di ricevere l’apporto economico offerto dalla vittima (ad esempio un padre che provvede in tutto e per tutto ai bisogni dell’intera famiglia).
Quali sono i parametri che influiscono sulla liquidazione del danno da perdita parentale?
Il risarcimento danni iure proprio spettante ai congiunti di un soggetto che ha perso la vita in un incidente stradale viene calcolato in base a specifici parametri:
- età della vittima alla data del sinistro;
- età del congiunto;
- grado di parentela;
- convivenza con la vittima;
- presenza di altri familiari conviventi.
Questi dati concorreranno alla individuazione dell’esatto risarcimento previsto dalle Tabelle di Roma le quali secondo il metodo elaborato dal Tribunale di Roma portano ad ottenere l’equo ristoro dei danni patiti dai congiunti di colui che ha perso la vita in un sinistro stradale.
Mentre, per il danno iure hereditatis vengono impiegate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano le quali in base all’età della vittima e al danno biologico dalla stessa patito nel lasso di tempo intercorrente tra l’evento lesivo e l’evento morte, portano ad ottenere l’esatta quantificazione del risarcimento spettante al danneggiato prima della sua morte, che verrà, una volta divenuto esigibile, liquidato a favore degli eredi della vittima.
Stato di bisogno a causa della perdita del proprio congiunto in un incidente stradale: la provvisionale
I risarcimenti spettanti ai congiunti delle vittime di incidenti stradali prevedono un’attenta disamina della posizione e lo svolgimento di attività istruttoria finalizzata alla corretta individuazione del responsabile.
Come è di facile intuizione, tali risarcimenti prevedono la liquidazione a favore dei soggetti lesi di importanti somme, le quali proprio per via della loro consistenza devono essere attentamente calcolate per non ledere i diritti di tutte le parti in causa.
Proprio per via delle tempistiche, non proprio brevi, il Codice delle Assicurazioni, all’articolo 147 stabilisce la possibilità, per gli aventi diritto, di poter chiedere l’assegnazione di una somma di denaro (in acconto) che possa permettere a costoro di poter provvedere al loro sostentamento.
Tale somma è definita provvisionale in quanto viene erogata a titolo anticipato sull’importo integrale che spetterà in via definitiva, ma al fine della concessione dovranno, comunque, sussistere gravi elementi di responsabilità in capo al soggetto ritenuto responsabile del sinistro.