Indice:
ToggleIl risarcimento per morte malasanità spetta a chi ha perso un congiunto per errore medico. Tra le possibili conseguenze della malpractice medica, il decesso del paziente rappresenta certamente la più grave con inevitabili ripercussioni sui familiari della vittima che hanno diritto a inoltrare una richiesta di risarcimento danni per malasanità.
Pur comprendendo, dal punto di vista umano, il dolore e la sofferenza di chi resta, è opportuno agire quanto prima affidandosi sempre a un avvocato esperto in malasanità.
Cos’è la malasanità e quando porta al decesso
La malasanità è l’insieme di eventi e comportamenti medico-ospedalieri in grado di arrecare danni al paziente.
Alla sua origine, vi è il comportamento negligente e incurante dell’operatore e/o della struttura ospedaliera e di ciò dovranno risponderne, nelle sedi preposte, i presunti responsabili nel momento in cui verrà inoltrata loro una richiesta di risarcimento danni.
Un caso di malasanità può condurre a conseguenze di diverso tipo e tra queste figura anche il decesso del paziente.
Tipologie di errori medici fatali
Diversi errori medici possono rivelarsi fatali. I principali si verificano durante un intervento chirurgico e in fase di diagnosi e pianificazione-somministrazione della terapia. Il decesso può, infine, subentrare perché il paziente ha contratto infezioni ospedaliere al pronto soccorso o durante la degenza in reparto.
In breve, i principali tipi di errori medici fatali.
- Errata esecuzione della prestazione per mancata competenza dell’operatore: è il caso del medico che, durante la raccolta anamnestica, non domanda, per esempio, al paziente se sono presenti allergie.
- Errore d’esecuzione dovuto a dimenticanza: si verifica quando non si somministra, per esempio, al paziente un farmaco indispensabile.
- Errori durante la pianificazione di un programma terapeutico o di un intervento chirurgico: si tratta di due fasi molto delicate nel corso delle quali è indispensabile non trascurare nessun aspetto. Tra gli errori più frequenti, il ricorso a una procedura sbagliata e le scarse conoscenze per portare a termine con successo la fase esecutiva.
- Violazioni: sono gli errori che si commettono perché non è stato intenzionalmente applicato un determinato protocollo.
- Errori organizzativi: sono errori legati all’organizzazione del lavoro e possono derivare, per esempio, dalla mancata disponibilità di apparecchiature.
Chi ha diritto al risarcimento?
Quando l’errore medico causa la morte del paziente, i familiari hanno diritto al risarcimento dei danni.
Possono presentare relativa domanda il coniuge, eventuali figli, genitori, fratelli e sorelle.
Per il calcolo del danno, si fa riferimento anche alle Tabelle del Tribunale di Milano che prevedono la liquidazione del risarcimento tra un minimo e un massimo in relazione a:
- rapporto di parentela con la vittima;
- eventuale convivenza;
- numero di familiari restanti;
- tipo di frequentazione;
- età della vittima e del congiunto.
Come specificato all’interno delle Tabelle, il diritto al risarcimento può essere esercitato anche da persone diverse a condizione che venga fornita prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento della vita del superstite.
Basi legali per il risarcimento in caso di morte per malasanità
Capire, in caso di malasanità, a chi rivolgersi è cruciale perché quest’aspetto, all’apparenza banale, può rivelarsi decisivo per il successo dell’azione intentata.
Proprio per questo, evita legali generalisti e rivolgiti a un professionista esperto in malpractice medica come Roberta Scarpellini, avvocato malasanità a Milano. L’avvocato Scarpellini saprà guidarti passo dopo passo durante tutto l’iter legale. Studierà il tuo caso insieme al suo team di medici legali e ti fornirà un parere professionale circa la fattibilità dell’eventuale azione legale.
Affidandoti a Lei, eviterai anche di incorrere nella prescrizione del reato e, a tal proposito, ricordiamo quali sono i tempi di prescrizione per il risarcimento per morte malasanità.
- Se i congiunti, in qualità di eredi, avanzano una richiesta di risarcimento per i danni patiti dalla vittima e da loro rilevati, tale diritto si prescrive in anni 10 (iure hereditatis) in ottemperanza al principio di responsabilità contrattuale che il paziente stesso aveva posto in essere con la struttura.
- Se i congiunti avanzano una richiesta di risarcimento per i danni patiti per la perdita del rapporto parentale, allora tale diritto si prescrive in anni 5 (iure proprio) in ottemperanza al principio di responsabilità extracontrattuale che essi stessi hanno in essere con la struttura sanitaria.
Ciò premesso, vediamo come si quantifica il risarcimento danni per morte malasanità.
Come viene calcolato il risarcimento per malasanità
I risarcimenti degli errori medici che hanno portato alla morte del paziente spettano, come già anticipato, ai familiari.
Al fine di quantificarli, è necessario:
- raccogliere tutta la documentazione clinica;
- provare il cosiddetto danno da perdita di rapporto parentale per morte del congiunto.
Per provare predetto danno, si può fare anche ricorso a presunzioni ed è il giudice, previa valutazione delle peculiarità del singolo caso, a doversi esprimere per una quantificazione equa del risarcimento in ottemperanza a quanto stabilito dalle Tabelle e fornendo adeguata motivazione dei criteri adottati.
Prima di capire, nel dettaglio, come viene calcolato il danno da perdita di rapporto parentale, è bene premettere che ci sono diversi fattori in grado di contribuire alla quantificazione economica del risarcimento.
- Età del congiunto perché il danno è tanto maggiore quanto minore è l’età del superstite. In tal caso, il danno si protrae per un tempo maggiore e, nei minorenni, lo sviluppo psicofisico può essere pregiudicato.
- Età della vittima perché il danno è inversamente proporzionale a essa in ragione del progressivo e naturale avvicinarsi del termine del ciclo della vita.
- Rapporto di parentela tra la vittima e il congiunto dovendo presumere che il danno è maggiore per rapporti più stretti. Inoltre, colui che rivendica il diritto al risarcimento deve fornire prova di una reale relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto.
- Convivenza tra la vittima e il congiunto superstite dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra i due soggetti.
Altri fattori non trascurabili, in sede di quantificazione del danno, sono il reddito che il soggetto deceduto avrebbe potuto generare nel corso della sua vita lavorativa, il numero di persone che dipendevano economicamente da lui e altri possibili elementi soggettivi.
Metodi di calcolo del danno patrimoniale
Il risarcimento del danno patrimoniale per morte comprende il danno emergente e il danno da lucro cessante.
Il primo è riconducibile alle perdite economiche e alle spese sostenute, mentre il secondo è associato alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato ai familiari.
Per il calcolo del danno da lucro cessante, è necessario procedere nel seguente modo.
- Verifica del reddito netto annuo del defunto considerando anche i presumibili incrementi futuri. Nella liquidazione del danno patrimoniale, si deve infatti considerare il reddito della vittima nel momento in cui si sono svolti i fatti e i probabili incrementi futuri derivanti dall’avanzamento di carriera.
- Stima, da tale reddito, della quota destinata dalla vittima a sé stesso (cd. “quota sibi”);
- Operazione di capitalizzazione per la liquidazione di un danno futuro e il relativo calcolo del valore capitale di una rendita vitalizia.
Valutazione del danno non patrimoniale
Per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha aggiornato, nel giugno 2022, i criteri orientativi di liquidazione del danno.
Viene così proposto un “sistema a punti” in caso di perdita di genitori-figli-coniuge e fratelli-nipoti.
Partendo dai valori monetari massimi precedentemente stimati nelle Tabella di Milano, rappresentati da 336.500,00 euro per la perdita di un genitore-figlio-coniuge e 146.120,00 euro per la morte di un fratello-nipote, è stato ricavato il “valore punto” corrispondente rispettivamente a 3.365,00 e a 1.461,20 euro.
Per quantificare il risarcimento, si deve quindi moltiplicare il “valore punto” per i punti attribuibili al familiare danneggiato avente diritto a risarcimento. Lo stesso sistema consente di assegnare fino a 118 punti al familiare che ha perso per malasanità il genitore-figlio-coniuge e fino a 116 per la morte del fratello-nipote.
Per l’attribuzione del punteggio a ogni congiunto, si considerano l’età del paziente deceduto e del familiare (vittima primaria e secondaria), l’eventuale convivenza tra le due vittime, l’esistenza di altri congiunti e la qualità-intensità della relazione affettiva perduta.
Per la quantificazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale genitore-figlio-coniuge, i punti attribuibili, in rapporto all’età della vittima primaria e secondaria, sono per esempio compresi tra 4 e 28 per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale).
E ancora, si attribuiscono 16 punti nel caso di convivenza tra il paziente deceduto e il familiare e 8 per soggetti residenti nello stesso stabile. Non viene, invece, attribuito alcun punto in caso di mancata convivenza.
In termini di sopravvivenza di un altro congiunto del nucleo familiare primario del paziente deceduto, si possono attribuire un minimo di 9 punti nel caso i cui risultino viventi almeno 3 familiari e un massimo di 16 punti nel caso in cui non siano presenti familiari superstiti.
Sulla base della qualità e dell’intensità della relazione affettiva, è infine possibile attribuire un massimo di 30 punti considerando fattori come la frequenza degli incontri, la condivisione di festività, vacanze e attività varie, l’eventuale assistenza sanitaria e/o domestica e la sofferenza provata per la particolare penosità della malattia del paziente deceduto.
Un calcolo analogo con punti diversi viene effettuato per la quantificazione del risarcimento del danno da perdita del fratello-nipote.
Il danno tanatologico: cos’è e come viene calcolato
Il danno tanatologico è il danno conseguente alla sofferenza patita dal paziente, vittima di malasanità, prima di morire.
È causato dalle lesioni fisiche riportate a seguito di errore medico, è anche conosciuto come danno da perdita della vita e rappresenta una forma di danno non patrimoniale.
Il danno tanatologico si verifica in assenza di un apprezzabile lasso temporale tra lesioni ed evento morte, elemento che implica come il decesso sia presumibilmente sopraggiunto esclusivamente a causa della lesione riportata, escludendo di fatto altre possibili ragioni per la morte del paziente.
Per la determinazione e il calcolo del risarcimento del danno tanatologico, si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano e si considerano diversi parametri.
- Rapporto di parentela: maggiore è il grado, più importante è il danno.
- Età vittima: il danno è più elevato per una vittima giovane al momento del decesso.
- Età congiunto superstite: il danno è maggiore quando il congiunto superstite è giovane.
- Rapporto di convivenza: frequenza e costanza della convivenza si riflettono sull’entità del danno.
- Composizione nucleo familiare: la presenza di più congiunti dello stesso grado di parentela può ridurre il danno.
Gli importi, specificati nelle tabelle risarcimento malasanità morte, sono da adattarsi attraverso la personalizzazione del danno che tenga in considerazione le circostanze specifiche del caso in esame. Si devono, quindi, analizzare le reali sofferenze della vittima valutando la durata e la gravità dell’atto illecito che ha condotto al decesso del paziente.
Tempistiche e procedure per la richiesta di risarcimento
Quando si parla di risarcimento errore medico e decesso del paziente, bisogna ricordare ai familiari della vittima che esistono, come già anticipato, dei tempi di prescrizione ben precisi entro cui far valere i propri diritti.
Pur comprendendo dal punto di vista umano quanto sia complesso e delicato affrontare la perdita di un familiare per errore medico, consiglio, in qualità di avvocato malasanità, di adire per vie legali quanto prima al fine di garantire il riconoscimento dei propri diritti.
Se hai perso un familiare per un errore medico, contattami subito e raccontami la sua e la vostra storia.
Sono Roberta Scarpellini, avvocato specializzato in malasanità a Milano, e sono pronta ad aiutarti a ottenere il massimo risarcimento danni per morte malasanità
Ruolo dei consulenti tecnici nella quantificazione del danno
Quando si parla di malasanità e risarcimento, il pensiero corre subito a tempi e costi del procedimento giudiziario, elementi che diventano spesso un deterrente per chi vuole e deve difendere i diritti propri o di un congiunto.
Nel nostro ordinamento, esiste tuttavia un procedimento, disciplinato dall’art. 696 bis del Codice di procedura civile, che permette di ridurre notevolmente tempi e costi del giudizio grazie al ricorso alla cosiddetta consulenza tecnica in via preventiva.
Prima di instaurare il giudizio vero e proprio con tutto ciò comporta, viene nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che procede con le operazioni peritali sulla base del quesito giudiziale e, prima di depositare la relazione finale, tenta una conciliazione tra le parti.
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che diviene, al pari di una sentenza, titolo esecutivo. In caso contrario, si procede con il giudizio di merito con tutto ciò che questo comporta in termini di impegno, tempi e costi.