Indice:
TogglePer infortunio in itinere si intende l’incidente avvenuto durante il tragitto casa-lavoro. In questi casi, il lavoratore ha diritto a un indennizzo alle stesse condizioni applicate per gli infortuni sul luogo di lavoro.
Gli incidenti in itinere non sono eventi isolati, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Si stima che rappresentino circa il 12% delle denunce di infortuni sul lavoro. Una cifra considerevole se si considera che nel corso dei primi nove mesi del 2022, si sono verificati complessivamente 64.459 infortuni durante il tragitto tra casa e lavoro, e di questi, 216 si sono conclusi con la perdita di vite umane.
Hai bisogno di assistenza legale?
Ti daremo tutte le informazioni utili per ottenere il giusto indennizzo
Cosa copre l’indennizzo INAIL?
Nel caso in cui si prendano i mezzi pubblici o si vada a piedi, l’INAIL non prevede restrizioni particolari, a condizione che tali spostamenti siano strettamente legati all’attività lavorativa e purché il lavoratore non abbia compiuto azioni pericolose che possano aver causato l’incidente.
Per chi utilizza mezzi di trasporto privati come auto, scooter o biciclette, l’indennizzo è previsto solo in circostanze specifiche:
- Se il datore di lavoro impone o fornisce il mezzo di trasporto
- Quando il luogo di lavoro non è raggiungibile tramite mezzi pubblici o pur essendo raggiungibile, ciò comporterebbe ritardi rispetto all’orario di lavoro
- Quando l’uso dei mezzi pubblici implica attese eccessivamente lunghe
- Quando l’utilizzo dei mezzi pubblici richiede un dispendio di tempo rispetto all’uso del mezzo privato
- Se la fermata del mezzo pubblico più vicina deve essere raggiunta a piedi ed è situata a troppa distanza
Inoltre, se l’infortunio in itinere si verifica durante il tragitto per la pausa pranzo, l’indennizzo è previsto solo se l’azienda non dispone di una mensa.
Infine, per accedere all’assicurazione INAIL, il lavoratore durante le operazioni di pronto soccorso deve espressamente dichiarare che si è trattato di un infortunio in itinere.
Infortunio e norme per la micromobilità elettrica
Nel caso specifico di incidenti in itinere in monopattino elettrico, la giurisprudenza ha presentato finora posizioni divergenti. Se hai bisogno di assistenza, consultaci nella sezione avvocato incidenti stradali in monopattino.
A tal proposito, alcuni anni fa ha fatto notizia il caso di un’operatrice sanitaria milanese che per raggiungere i propri pazienti, utilizzava abitualmente il monopattino in aggiunta ai mezzi pubblici. Durante uno di questi spostamenti, la donna era caduta, riportando una frattura al malleolo che aveva richiesto una prognosi di 35 giorni e un percorso di riabilitazione.
L’INAIL aveva respinto l’istanza presentata dalla lavoratrice non riconoscendo l’incidente come infortunio lavorativo, sostenendo che il monopattino non poteva essere considerato un mezzo destinato alla circolazione stradale. Una decisione che aveva attirato l’attenzione dei media nazionali, soprattutto perché il Comune di Milano aveva appena lanciato una gara d’appalto per introdurre un servizio di sharing di mezzi di mobilità, tra cui anche monopattini elettrici.
L’indennizzo INAIL dipende dal mezzo utilizzato?
Comprendiamo quindi che, se un infortunio avviene durante il servizio lavorativo, non è sempre garantito automaticamente il diritto a un indennizzo, soprattutto se i mezzi di trasporto usati sono la bicicletta e il monopattino.
Con riguardo alla bicicletta, fino al 2015 le decisioni dell’INAIL tutelavano solo i percorsi di almeno un chilometro. Inoltre, in alcune circostanze, come quando il percorso coinvolgeva strade ad alto traffico di mezzi pesanti, l’uso della bicicletta veniva considerato potenzialmente più rischioso.
La normativa è intervenuta con la Legge 221 del 2015, nata con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nelle città, stabilendo che l’uso della bicicletta, inclusa quella a pedalata assistita come definito dal Codice della strada, è sempre considerato necessario e pertanto tutelato, indipendentemente dalla distanza da percorrere.
Per quanto riguarda, infine, i monopattini, la Legge 160 del 2019 dichiara che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che non dispongono di posti a sedere e hanno un motore elettrico con una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, devono essere considerati come velocipedi, il che li fa quindi rientrare all’interno delle tutele previste per la bicicletta.
La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze favorevoli a lavoratori che avevano subito infortuni durante il tragitto casa-lavoro in bicicletta.
Quando non viene riconosciuto l’infortunio in itinere
Oltre alla difformità di tutela in base ai mezzi utilizzati, ci sono altri casi in cui l’incidente non può essere considerato un infortunio in itinere.
Non sono sicuramente indennizzabili gli infortuni direttamente causati da abuso di sostanze alcoliche, uso di droghe, mancanza di patente adeguata o violazioni delle norme fondamentali del Codice della strada.
Non è tutelato, inoltre, il dipendente che sceglie di seguire un percorso diverso rispetto a quello di norma utilizzato, tranne che per alcune eccezioni:
- Se il cambiamento di tragitto avviene per causa di forza maggiore, come ad esempio per un guasto meccanico
- In caso di bisogni essenziali e improrogabili come, ad esempio, per esigenze fisiologiche
- Per obblighi penalmente rilevanti, come prestare soccorso a vittime di incidenti stradali
- Per esigenze costituzionalmente essenziali, come accompagnare i figli a scuola
- In caso di brevi soste che non incidono sul livello di rischio
Come tutelarsi da un infortuno in monopattino?
Oltre alle condizioni previste dalla normativa, la giurisprudenza e le relative sentenze giocano, come abbiamo visto, un ruolo significativo nell’interpretazione e tutela del singolo caso. Per i lavoratori che si spostano normalmente con il monopattino elettrico, è quindi indispensabile informarsi sui potenziali rischi a cui si può andare incontro e sulle tutele effettivamente previste per evitare di trovarsi nell’incapacità di lavorare senza disporre di una copertura assicurativa adeguata.