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ToggleHai contratto un’infezione post-operatoria o un tuo congiunto ne ha sviluppato una a seguito di un intervento chirurgico e temi che la responsabilità possa essere dell’ospedale o dell’equipe chirurgica?
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Se le perizie medico-legali dovessero confermare i tuoi timori, è tuo diritto avanzare una richiesta di risarcimento danni per infezione post-operatoria.
Cosa sono le infezioni ospedaliere e post-operatorie?
Le infezioni ospedaliere sono malattie infettive che si contraggono in ospedale, a distanzadi 48 ore dall’inizio della degenza, o in strutture preposte all’assistenza sanitaria.
Dunque, si parla di infezioni ospedaliere o nosocomiali se e solo se:
- il paziente viene ricoverato per una causa diversa dall’infezione e non presenta segni di malattia infettiva, in corso di incubazione, all’ingresso nella struttura;
- segni e sintomi compaiono 48 ore dopo il ricovero in ospedale e fino a 3 giorni dopo le dimissioni;
- segni e sintomi si manifestano fino a 30 giorni dopo un’operazione.
Le infezioni post-operatorie costituiscono, invece, le complicanze più comuni di un intervento.
A destare più preoccupazione sono quelledel sito chirurgico che possono complicare il quadro clinico del paziente e causarne anche la morte.
Ogni anno, si registrano circa 530.000 casi di infezioni correlate all’assistenza sanitaria in Italia e il 14.4% interessa proprio il sito chirurgico.
Di queste, una percentuale tra il 40 e 60% potrebbe essere scongiurata adottando adeguati sistemi di sorveglianza e programmi di prevenzione.
Il quadro normativo e i principi della responsabilità medica
Quando si parla di malasanità e risarcimento danni da infezione ospedaliera, è necessaria una premessa.
Per prima cosa, il sintagma “infezione ospedaliera” è privo di valenza scientifica e, dunque, è più corretto riferirsi a questa patologia con le parole “infezione correlata all’assistenza” (ICA). In secondo luogo, ricordiamo che il contagio può avvenire anche in ambienti non strettamente ospedalieri come day-hospital/day-surgery, strutture di lungodegenza, ambulatori, assistenza domiciliare e strutture residenziali territoriali.
In linea generale, le ICA costituiscono un problema molto delicato per il sistema sanitario e per prevenirne lo sviluppo, anche al fine di contenerne i costi elevati, sono stati emanati negli anni provvedimenti come la Circolare Ministeriale n. 52 del 1985 e n. 8 del 1988, il D.M. 13/09/1998, il D.lg. 30/12/1992, n. 502, il D.P.R. 14/01/1997 e il D.lg. 24 febbraio 1997, n. 46.
Ciò premesso, bisogna sottolineare che non sempre un’infezione ospedaliera è fonte di responsabilità sanitaria.
Nel caso di sospetta malattia infettiva, bisogna quindi rivolgersi a un avvocato esperto in malasanità che possa stabilire, con la collaborazione di medici-legali, se il medico ha erogato la prestazione in modo adeguato e diligente nel rispetto dei dettami della medicina e quali eventuali danni ha riportato il paziente.
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Sono Roberta Scarpellini, avvocato esperto in risarcimento danni malasanità, e sono qui per dare voce ai tuoi diritti
Cause e fattori di rischio delle infezioni post-operatorie
Le infezioni del sito chirurgico sono la prima causa di infezioni ospedaliere nei pazienti sottoposti a interventi e sono scatenate da microrganismi che entrano in contatto con la ferita.
Le cause endogene comprendono la flora microbica del paziente, presente sulla cute e negli annessi cutanei, nelle mucose e nel tratto gastrointestinale, oppure l’inseminazione da un focolaio distante di infezione.
Le esogene sono riconducibili al team del reparto chirurgia, all’abbigliamento sporco, a potenziali anomalie nelle tecniche asettiche e a un’inadeguata igiene delle mani.
Per quanto riguarda la sala operatoria, il rischio infettivo è principalmente legato all’ambiente fisico, al sistema di ventilazione, alla strumentazione e ad altri materiali portati al tavolo operatorio.
Ci sono poi alcuni fattori di rischio legati al paziente e alla sua storia come:
- età avanzata;
- malnutrizione;
- ipovolemia;
- obesità;
- uso di steroidi;
- diabete scarsamente controllato;
- stato immunocompromesso;
- traumi;
- fumo;
- ricovero preoperatorio prolungato;
- igiene cutanea preoperatoria inadeguata;
- infezioni esistenti in siti distanti.
Alcune di queste condizioni possono e devono essere ottimizzate prima di portare il paziente in sala operatoria. Tra queste, l’abolizione del fumo, la perdita di peso, la normalizzazione della cascata coagulativa, l’ottimizzazione del controllo del glucosio e la stabilizzazione di altre comorbidità.
Infine, ci sono fattori di rischio correlati alla procedura che includono:
- contaminazione del sito chirurgico, della strumentazione o del personale;
- presenza di materiale estraneo nel sito chirurgico;
- ipotermia;
- profilassi antibiotica inadeguata;
- lesione diretta di organi o tessuti;
- eccessivo trauma tissutale;
- emostasi inadeguata;
- devascolarizzazione tissutale;
- fuoriuscita involontaria del contenuto intestinale.
Prevenzione e protocolli di sicurezza in sala operatoria
La sala operatoria rappresenta statisticamente uno degli ambienti sanitari a più alto livello di rischio clinico.
Al fine di minimizzare quello infettivo, è necessario adottare misure pre-procedurali, pre-operatorie, intraoperatorie e post-operatorie.
Le pre-procedurali includono l’ottimizzazione dei problemi di salute cronici del paziente, la valutazione di eventuali trattamenti farmacologici, la gestione di ferite/infezioni croniche e la cessazione del fumo.
Le pre-operatorie comprendono le docce per la riduzione della carica microbica cutanea del paziente, la tricotomia (rimozione di peli e/o capelli dal sito di incisione chirurgica) e la somministrazione di un’adeguata profilassi antibiotica.
Le intraoperatorie riguardano la preparazione della pelle del paziente e la necessità di garantire condizioni di normotermia a colui che deve essere operato.
Inoltre, è indispensabile assicurare il mantenimento di condizioni intraoperatorie ottimali in termini di temperatura, circolazione dell’aria e sterilità.
Nelle fasi successive all’intervento, è invece indispensabile proteggere la ferita, usare tecniche antisettiche per le medicazioni e garantire un’accurata igiene delle mani degli operatori.
La responsabilità medica nelle infezioni post-operatorie
La domanda di risarcimento danni per un’infezione post-operatoria può essere inoltrata dimostrando che le conseguenze pregiudizievoli per il paziente derivano da una malattia infettiva contratta, nel sito chirurgico, a causa dell’omessa o non corretta applicazione delle misure atte a prevenirne la diffusione.
In base alla Legge n.24 del 2017, nota come Legge Gelli-Bianco, è possibile adire vie legali nei confronti del medico e della struttura sanitaria. Il primo risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (art 2043 c.c.), mentre la seconda risponde secondo il principio della responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.).
Il rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria si basa, infatti, su un contratto di spedalità attraverso il quale la struttura si impegna a fornire al paziente prestazioni sanitarie conformi ai livelli di qualità e sicurezza definiti dalle leggi, dai regolamenti e dalle linee guida accreditate.
In caso di inadempimento, la struttura sanitaria è dunque tenuta a risarcire il paziente per il danno patito, sia esso biologico, patrimoniale o esistenziale.
Inoltre, per il principio di responsabilità solidale (all’art. 1228 c.c.), la responsabilità della struttura si estende anche a fatti illeciti commessi dal personale medico dipendente o ausiliario.
Diritti del paziente: cosa fare in caso di infezione post-operatoria
Se un paziente contrae un’infezione post-operatoria, questa può tradursi in una responsabilità civile per la struttura sanitaria e il personale medico.
In tale contesto, la Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 6386/2023) ha precisato che l’onere della prova incombe sulla struttura sanitaria, la quale è tenuta a dimostrare di aver adottato, secondo le linee guida e le buone pratiche cliniche, tutte le misure preposte a minimizzare il rischio infettivo.
Nel caso di infezioni ospedaliere e post-operatorie, la struttura deve dimostrare, più nello specifico, di aver rispettato tutti i protocolli, utilizzato dispositivi medici conformi alle normative vigenti e fornito al paziente le adeguate informazioni sui rischi connessi all’intervento chirurgico.
Dall’altra parte, il paziente deve provare di aver riportato un danno biologico, patrimoniale ed esistenziale, nonché il nesso di causalità tra l’infezione contratta e il danno lamentato.
Come agire: consulenza legale e supporto sanitario
Se hai contratto un’infezione post-operatoria o un tuo congiunto ha sviluppato una malattia infettiva a seguito di un intervento e non sai come muoverti, contatta l’Avvocato Roberta Scarpellini, esperta in malasanità a Milano, e richiedi subito una consulenza gratuita.
In casi come questi, ricordati che è fondamentale non perdere troppo tempo. Umanamente parlando, comprendo bene il trauma psicologico derivante da un presunto errore medico, la necessità di affrontare lunghi ed estenuanti percorsi di cura, l’impegno economico e la difficile elaborazione di un lutto per un congiunto perso per errore medico.
Tuttavia, in qualità di avvocato con anni di esperienza alle spalle nel campo della malpractice medica, è mio dovere invitarti ad agire senza indugi e rassicurarti perché insieme possiamo dare voce ai tuoi diritti e a quelli di chi non c’è più.
Per prima cosa, dobbiamo presentare una denuncia per presunta infezione post-operatoria e dobbiamo farlo entro mesi 3 dal giorno in cui hai riportato il danno o scoperto di averlo subito.
L’iter civile per il risarcimento danni deve essere invece intrapreso, per non cadere nella prescrizione, entro 10 o 5 anni a seconda che si adisca nei confronti della struttura ospedaliere o del singolo medico.
La domanda di risarcimento per morte del paziente per malasanità e, dunque, anche per exitus occorso per infezione post-operatoria, può essere invece avanzata dai parenti della vittima che hanno diritto a essere risarciti per i danni:
- derivanti dalla perdita ingiusta di un familiare (iure proprio);
- fisici e morali patiti dal congiunto prima di morire (iure hereditatis).