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ToggleSe stai leggendo questo articolo, probabilmente hai subito un incidente stradale mentre ti recavi al lavoro o rientravi a casa.
In questi casi si parla, tecnicamente, di infortunio in itinere ed è possibile ottenere una copertura dall’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e dalla compagnia assicurativa del terzo responsabile, se un altro conducente ha causato il sinistro.
Ricorda, però, che è necessario seguire una specifica procedura, poiché eventuali errori potrebbero compromettere, in tutto o in parte, il diritto ad ottenere quanto ti spetta.
Per questo, affidarsi a un legale esperto può fare la differenza nel garantire un esito favorevole.
Lo Studio Legale Scarpellini, specializzato in infortunistica stradale, assiste da anni le vittime della strada e ha maturato una grande esperienza in casi come questo.
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Normativa e concetti chiave: cos’è l’infortunio in itinere?
Si parla di infortunio in itinere quando l’incidente avviene durante gli spostamenti legati alla normale attività lavorativa. In particolare, la copertura INAIL è riconosciuta nei seguenti casi:
- Nel tragitto tra casa e lavoro e viceversa
- Nel percorso tra due luoghi di lavoro, se l’infortunato ha più rapporti di lavoro
- Durante lo spostamento per la pausa pranzo, qualora in azienda non sia presente una mensa
- Nel corso di una trasferta di lavoro
- Nel tragitto per raggiungere una riunione di lavoro, anche fuori dalla sede aziendale
I requisiti per la copertura assicurativa nel tragitto casa-lavoro
L’INAIL riconosce la copertura dell’infortunio in itinere solo quando sono soddisfatte alcune condizioni previste dall’art.210 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Elementi essenziali per riconoscere un infortunio in itinere
- Il percorso deve essere direttamente collegato agli orari lavorativi e non ci devono essere state interruzioni o deviazioni ingiustificate.
- L’incidente può avvenire anche con mezzi propri, inclusa la bicicletta, purché il lavoratore dimostri che questa sia la soluzione migliore per raggiungere il posto di lavoro (ad esempio, quando i mezzi pubblici non sono compatibili con gli orari di lavoro).
Segnaliamo, inoltre, che restano esclusi dalla copertura INAIL gli incidenti stradali che sono avvenuti per abuso di alcolici e psicofarmaci, o per uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. L’assicurazione non copre ovviamente i casi di incidente causato da un conducente sprovvisto di patente di guida.
Modalità di denuncia e obblighi: cosa fare in caso di infortunio?
Dopo un incidente in itinere, occorre informare tempestivamente il proprio datore di lavoro. In caso contrario, si perde il diritto alla copertura per i giorni antecedenti al momento in cui il datore è venuto a conoscenza dell’incidente.
Il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato dal medico di famiglia o dal pronto soccorso, che attesti l’infortunio subito e aiuti a circostanziare il nesso di causa-effetto con l’attività lavorativa, condizione essenziale per ottenere copertura, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione. Il certificato deve essere trasmesso all’INAIL, direttamente dal medico o tramite il datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di inviare la comunicazione di infortunio entro 48 ore dalla ricezione del certificato, in caso di assenza del lavoratore da uno a tre giorni (escluso il giorno in cui è avvenuto il sinistro). Per gli incidenti con prognosi superiore ai tre giorni, il datore di lavoro deve inviare la denuncia d’infortunio, entro 48 ore da quanto ne ha avuto notizia o 24 ore, in caso di morte o pericolo di morte.
Una volta aperta la pratica, l’INAIL avvierà le verifiche necessarie per accertare che l’incidente rientri effettivamente tra gli infortuni in itinere. In questa fase, potrebbe essere richiesto all’infortunato di fornire ulteriori documenti o chiarimenti sulle circostanze del sinistro.
Risarcimento: chi interviene e come si calcola il danno?
Nel caso di un infortunio in itinere, il risarcimento del danno può coinvolgere diversi soggetti a seconda delle circostanze dell’incidente. Il datore di lavoro e l’INAIL intervengono in primo luogo, garantendo un’indennità economica per l’inabilità temporanea o permanente del lavoratore.
Se l’incidente è stato causato da un terzo responsabile, come un altro conducente, la vittima potrà richiedere un ulteriore risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile o, in caso di incidente con veicolo non identificato o privo di copertura, al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Va sottolineato che la legge italiana vieta la duplicazione del risarcimento che non può essere superiore al danno stesso. Di conseguenza, la vittima potrà chiedere al terzo il danno residuo non coperto dall’assicurazione sul lavoro.
Il calcolo del danno varia in base alla gravità dell’infortunio e alla sua incidenza sulla capacità lavorativa. L’INAIL riconosce:
- Un’indennità giornaliera per il periodo di inabilità temporanea assoluta.
- Un’indennità per inabilità permanente se il danno compromette la capacità lavorativa del soggetto in modo duraturo.
- Una rendita vitalizia nei casi più gravi.
Casi particolari e controversie: deviazioni, interruzioni e infortuni con responsabilità mista
Secondo l’articolo 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l’infortunio in itinere non è indennizzabile se l’interruzione o la deviazione del percorso sono “del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”.
Le interruzioni o deviazioni sono pertanto giustificate esclusivamente in caso di necessità, quali cause di forza maggiore, quando si accompagnano i figli a scuola, per esigenze essenziali ed improrogabili, o si adempie a obblighi penalmente rilevanti, come prestare soccorso in situazioni di emergenza.
Affidati ad un legale esperto in infortunistica stradale
Affrontare un infortunio in itinere senza il supporto di un professionista è sicuramente complesso, ma può risultare addirittura rischioso. Errori nella gestione della pratica, nella raccolta della documentazione o nella valutazione del danno possono compromettere il diritto al risarcimento.
Lo Studio Legale Scarpellini, con anni di esperienza nel settore dell’infortunistica stradale, assiste le vittime degli incidenti della strada, anche nei casi in cui il sinistro sia avvenuto nel tragitto casa-lavoro, garantendo un supporto completo in tutte le fasi della richiesta di risarcimento. Analizziamo ogni caso nei minimi dettagli e gestiamo i rapporti con l’INAIL e con le compagnie assicurative, per tutelare il diritto del lavoratore ad ottenere il massimo risarcimento possibile.
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