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TogglePerdere una persona cara in un incidente stradale è un dolore incolmabile. Nessun risarcimento potrà restituire chi non c’è più, ma la legge italiana tutela i familiari, riconoscendo loro il diritto al risarcimento per i danni subiti.
Affrontare questo percorso da soli, senza il supporto di un esperto legale, è molto difficile, anche perché richiede una lucidità che spesso manca dopo il trauma subito.
Lo Studio Legale Scarpellini, con la sua grande esperienza nella tutela delle vittime della strada e dei propri cari, ti accompagnerà in ogni fase del procedimento per ottenere il giusto risarcimento danni da incidente stradale mortale.
Assistiamo le vittime della strada e i loro familiari.
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Procedure legali post‐incidente: dall’intervento delle autorità alla costituzione di parte civile
Dopo un incidente stradale mortale, la Procura della Repubblica apre il processo penale per perseguire il responsabile del sinistro, mentre la compagnia di assicurazione del responsabile dell’incidente apre la posizione liquidativa.
Il reato di omicidio stradale è stato introdotto in Italia con la Legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha modificato il Codice penale inserendo l’articolo 589-bis.
L’omicidio stradale prevede pene variabili da 2 a 7 anni di reclusione. Le pene sono maggiori per chi provoca la morte di una persona mentre guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di droghe o a causa di comportamenti particolarmente pericolosi, in violazione del Codice della Strada, come l’eccesso di velocità, la guida contromano o il passaggio con il semaforo rosso.
Nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili che la Procura della Repubblica effettua per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare la responsabilità, i familiari della vittima possono partecipare tramite un proprio legale.
Sarà quest’ultimo a consigliare ai familiari come comportarsi: se tentare un accordo stragiudiziale con la compagnia di assicurazione ed eventualmente ricorrere al procedimento civile, o se costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di richiedere, in questa sede, il risarcimento dei danni subiti per la perdita del proprio caro.
Valutazione e calcolo del risarcimento: tipologie di danno e metodi di liquidazione
Determinare il risarcimento spettante ai familiari di una vittima di incidente stradale richiede un’attenta analisi delle diverse tipologie di danno subite. La normativa distingue tra danni patrimoniali e non patrimoniali, applicando specifici criteri di calcolo per garantire un’equa compensazione.
Tipologie di danno e metodi di calcolo
I parenti della vittima di un incidente stradale hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Si tratta di un danno non patrimoniale, iure proprio, che ristora la sofferenza interiore patita per la morte del congiunto. Il suo importo è calcolato sulla base di apposite tabelle, che si basano su un sistema “a punti variabili”, in funzione dell’età della vittima, dell’età di chi richiede il risarcimento, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità e intensità della relazione affettiva perduta.
Inoltre, nel caso in cui la perdita abbia causato anche dei disturbi psichici ai congiunti, valutabili da un medico legale, questi potranno chiedere un ulteriore risarcimento.
Chi ha perso un familiare in un incidente stradale mortale può richiedere anche il risarcimento dei danni patrimoniali, dimostrando con il supporto di una rigorosa documentazione l’impatto economico subito, ad esempio nel caso in cui la vittima fosse la principale fonte di reddito della famiglia.
I soli eredi della vittima possono, inoltre, richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, iure hereditatis, maturati in capo al congiunto morto dopo l’incidente, quali il danno biologico terminale o catastrofale.
Chi ha diritto al risarcimento: familiari e beneficiari
Hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni i prossimi congiunti della vittima, tra cui genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti, indipendentemente dal fatto che vi fosse o meno un rapporto di convivenza o una particolare vicinanza geografica.
Ciò che conta è che si riesca a dimostrare l’effettiva esistenza di un legame affettivo stabile e significativo con la vittima.
Per tale motivo, anche il partner convivente, sebbene non legato da matrimonio o unione civile, può avanzare richiesta di risarcimento.
Richiesta e procedura per ottenere il risarcimento
Per ottenere il risarcimento dopo un incidente stradale mortale, è necessario seguire una procedura ben definita, che prevede diversi passaggi fondamentali.
Innanzitutto, occorre raccogliere tutti i documenti necessari a dimostrare il diritto al risarcimento, quali il certificato di morte della vittima, i verbali e le relazioni delle autorità intervenute nel luogo dell’incidente, le perizie tecniche e mediche, la documentazione che attesta il legame con la vittima, nonché le prove del danno subito.
La documentazione sarà inviata, insieme alla richiesta di risarcimento, alla compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente. Se il veicolo responsabile non è assicurato o non è stato identificato, è possibile fare richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L’intervento di un legale esperto è indispensabile nella fase in cui si tenterà di trovare un accordo con l’assicurazione. Se la compagnia assicurativa rifiuta la richiesta o propone un risarcimento insufficiente, dopo il tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di mancata conciliazione, è possibile intraprendere un’azione giudiziaria per ottenere una liquidazione adeguata dei danni subiti.
L’azione legale potrà essere avviata tramite ricorso o atto di citazione e avrà come oggetto la richiesta di risarcimento danni per la perdita di un familiare deceduto in un incidente stradale. La domanda sarà supportata da prove volte a dimostrare sia la responsabilità del conducente del veicolo coinvolto (cosiddetto an), sia l’entità del danno subito da chi promuove la causa (cosiddetto quantum).
Tempistiche e prescrizioni: quando e come agire per non perdere i propri diritti
Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale mortale, è fondamentale rispettare precise tempistiche e termini di prescrizione, altrimenti si rischia di perdere il diritto al risarcimento.
La regola generale è stabilita dall’art. 2947, comma 2, c.c., secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Il comma 3 dello stesso articolo prevede però un’eccezione: se il sinistro stradale costituisce reato, come nel caso di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o lesioni personali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), il termine di prescrizione si estende a quello previsto per il reato stesso. In questi casi, il diritto al risarcimento segue il termine di prescrizione più lungo stabilito per il reato, consentendo un periodo più lungo per poter agire.
Assistiamo i parenti delle vittime della strada
Affrontare una procedura così complessa e dolorosa senza l’assistenza di un professionista esperto, può risultare molto rischioso. Lo Studio Legale Scarpellini offre un supporto specializzato per accompagnare i familiari della vittima in ogni fase, garantendo la massima tutela dei loro diritti. Affidarsi a professionisti esperti significa essere certi che ogni aspetto della pratica venga trattato con il massimo scrupolo. Contattaci subito per valutare il tuo caso: il primo colloquio è gratuito e senza impegno.