Indice:
ToggleSi parla di infortunio in itinere quando il lavoratore ha un incidente nel tragitto che lo porta da casa al lavoro (e viceversa). Questa fattispecie rientra tra gli infortuni sul lavoro tutelati dall’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), ovvero gli incidenti avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
In questi casi, se l’incidente avviene in auto per responsabilità di un terzo, oltre alla somma già corrisposta dall’INAIL, si può ottenere il risarcimento anche dall’assicurazione con cui è stata sottoscritta la polizza RC-auto per la parte residuale come più volte statuito dalla Corte di Cassazione.
Consulta la nostra pagina dedicata al servizio di risarcimento incidenti stradali mortali.
Cos’è e cosa si intende per infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere è disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 ed è definito come un evento accidentale che può colpire il lavoratore:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro.
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
- durante la trasferta del lavoratore tranne nel caso in cui l’infortunio sia avvenuto con modalità e in circostanze che non implicano alcun collegamento con l’attività svolta in trasferta.
- durante il percorso necessario per recarsi ad una riunione di lavoro presso la sede aziendale o altro luogo di lavoro.
Per normale percorso si intende quello che il lavoratore sceglie per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione nel minor tempo possibile, tenuto conto delle condizioni stradali e del traffico quotidiano. L’infortunio in itinere copre anche gli incidenti stradali avvenuti con auto di proprietà del dipendente (ma anche con bicicletta e bike sharing), a condizione che l’uso sia reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici o di collegamenti che consentano di arrivare per tempo. L’infortunato deve comunque dare prova di particolari necessità nell’utilizzo del mezzo privato, soprattutto quando il tragitto è breve e comodamente percorribile a piedi o quando ci sono adeguati mezzi pubblici. Per il legislatore il mezzo di trasporto pubblico è lo strumento più idoneo per recarsi al lavoro in quanto comporta il minimo grado di esposizione ai rischi della strada.
Infortunio in itinere e copertura INAIL
L’Ente preposto a fornire tutela ai lavoratori in caso di infortuni sul lavoro è l’INAIL che li indennizza sia per le malattie professionali sia per i rischi correlati all’attività lavorativa.
L’INAIL non copre gli incidenti avvenuti nel corso di interruzioni e deviazioni non dipendenti dal lavoro e comunque non necessarie. Fanno eccezione i casi in cui dipendano da un ordine del datore di lavoro, da forza maggiore (ad esempio: caduta di un albero, blocco stradale, strada chiusa per lavori), da esigenze essenziali ed improrogabili (come per l’accompagnamento dei figli da casa a scuola e viceversa) e dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es. soccorso di un ferito e trasporto in ospedale).
Non vi è copertura neanche quando l’infortunio è direttamente causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni e se il conducente è sprovvisto della patente di guida.
In caso di infortunio in itinere: cosa deve fare il lavoratore
Il lavoratore danneggiato a causa di un sinistro stradale deve innanzitutto rivolgersi ad un medico o al pronto soccorso. Successivamente deve avvisare il datore di lavoro, in osservanza di quanto previsto dall’art. 52 del Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro. Il certificato medico che attesta la diagnosi e i giorni di prognosi (cd. inabilità temporanea al lavoro) deve essere inviato telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato. Il lavoratore deve, invece, fornire al proprio datore il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi.
In caso di infortunio in itinere: cosa deve fare il datore di lavoro
Dal canto suo, il datore di lavoro deve inviare la comunicazione o la denuncia dell’infortunio all’INAIL per consentire all’Ente di erogare l’indennità prevista. La comunicazione di infortunio va presentata in via telematica entro 48 ore da quando è stato inviato il certificato medico se la prognosi arriva fino a tre giorni. La denuncia di infortunio va presentata entro 48 ore se la prognosi è, invece, superiore ai tre giorni. In caso di morte del lavoratore, il termine si riduce a 24 ore. Se si ravvisano omissioni da parte del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare il sinistro presso la sede territoriale dell’INAIL.
Il pagamento dell’indennità da parte del datore di lavoro e dell’INAIL
Il diritto all’Indennità giornaliera per inabilità temporanea e assoluta sorge in virtù del premio assicurativo che il datore di lavoro paga all’INAIL, grazie al quale è garantito un trattamento retributivo al lavoratore assente per infortunio e sono coperte le spese sanitarie (cure mediche, accertamenti diagnostici, protesi).
Dal 1° al 3° giorno di prognosi il lavoratore percepirà dal datore di lavoro: l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio ed il 60% nei successivi 3 giorni, salvo diverse e migliori condizioni eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al caso specifico. A partire dal 4° giorno, al lavoratore spetta l’indennità INAIL, ovvero il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, il 75% dal 91º fino alla guarigione.
Se l’infortunio comporta una menomazione dell’integrità psicofisica permanente superiore al 6% e fino al 100%, l’INAIL erogherà le prestazioni indicate nella Tabella delle menomazioni prevista dal d.lgs. 38/2000.
In caso di morte del lavoratore, l’INAIL che, a partire dal 2007, ha istituito “uno specifico Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, eroga ai congiunti una rendita o un beneficio una tantum e copre mediante il c.d. assegno funerario le spese relative alle esequie.
Infortunio in itinere e copertura assicurativa
Nel caso di un incidente stradale causato dalla responsabilità di un terzo, il danneggiato può rivolgersi alla propria assicurazione per ottenere il relativo risarcimento. La legge italiana vieta la duplicazione del risarcimento che non può essere superiore al danno stesso. Per tale motivo, quando l’infortunio in itinere dipende da un incidente stradale determinato dall’altrui responsabilità, scatta prima il risarcimento INAIL e l’eventuale differenza può successivamente essere coperta dall’assicurazione RC-auto.
Come statuito dalla Corte di Cassazione – sez. unite civ. – sentenza n.12566 del 22/05/2018: “l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito”. In pratica, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.6553/2021 secondo la quale: “negli infortuni in itinere bisogna considerare la somma già corrisposta dall’INAIL ed eventualmente l’assicurazione interviene per la parte residuale del risarcimento».